Reati societari e 231: quando la società risponde del falso in bilancio (art. 25-ter)

Compliance

Tre bilance di ottone su una scrivania in penombra accanto a un fascicolo: nei reati societari 231 alla responsabilità degli amministratori si affianca quella della società
Reati societari e responsabilità dell’ente: l’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001.

Nei reati societari 231 la società risponde in proprio, accanto agli amministratori, quando un falso in bilancio, un impedito controllo, un’operazione illecita sul capitale o una corruzione tra privati è commessa nel suo interesse o a suo vantaggio. Lo prevede l’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, che richiama i delitti societari del codice civile e li punisce con sanzioni pecuniarie per quote, aumentate se il profitto è di rilevante entità. L’ente si difende dimostrando di avere adottato un modello organizzativo idoneo e attuato prima del fatto.

Indice

Un caso tipico: dal bilancio contestato alla società indagata

Una società di capitali chiude un esercizio difficile. Nel bilancio compaiono crediti che difficilmente saranno incassati, iscritti al valore nominale, e rimanenze valutate con un criterio più generoso di quello degli anni precedenti. La banca rinnova le linee di credito leggendo quei numeri. Due anni dopo, in un procedimento nato altrove, la Procura contesta agli amministratori il delitto di false comunicazioni sociali. Fino a qui il fascicolo riguarda persone fisiche. Poi arriva una seconda contestazione, rivolta alla società: l’illecito amministrativo dipendente da reato previsto dall’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001.

È il passaggio che molte imprese non si aspettano. Il ragionamento comune vuole che il bilancio sia un fatto degli amministratori, e che a rispondere di un bilancio falso siano loro. Il decreto ragiona diversamente: se il falso è servito alla società, per ottenere credito, per evitare la ricapitalizzazione, per presentarsi meglio a un socio o a un acquirente, allora il fatto appartiene anche all’organizzazione che ne ha tratto vantaggio, e l’organizzazione ne risponde con il proprio patrimonio.

L’art. 25-ter: come i reati societari sono entrati nel decreto 231

Il catalogo originario del 2001 non conteneva i reati societari. Vi sono entrati nel 2002, con la riforma dei reati societari del D.Lgs. 61/2002, che ha inserito nel decreto l’art. 25-ter. Da allora l’articolo è stato ritoccato più volte, e la sua storia dice qualcosa sul modo in cui il legislatore guarda a questa materia. Il testo del 2002 subordinava la responsabilità dell’ente a una condizione ulteriore: il reato doveva essere stato commesso da amministratori, direttori generali o liquidatori, o da persone sottoposte alla loro vigilanza, e doveva trattarsi di un fatto che non si sarebbe realizzato se costoro avessero vigilato in conformità agli obblighi della carica.

Quella formula, che di fatto costruiva un regime speciale e più mite per i reati societari 231, è caduta con la riforma del falso in bilancio del 2015. Oggi l’alinea dell’art. 25-ter si limita a stabilire che, in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, all’ente si applicano le sanzioni pecuniarie indicate nelle singole lettere: il regime è quello generale degli artt. 5, 6 e 7 del decreto.

Gli innesti del 2017 e del 2023

Due innesti successivi hanno cambiato il peso dell’articolo. Nel 2017 la corruzione tra privati e la sua istigazione hanno ricevuto un trattamento a parte, con le sanzioni interdittive che per il resto dei reati societari non esistono. Nel 2023, con la disciplina delle operazioni transfrontaliere, il catalogo si è allungato di un’ultima voce, le false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare. Il testo vigente si legge su Normattiva; per le singole fattispecie del codice civile, con la descrizione delle condotte punite e delle pene per le persone fisiche, lo Studio ha una pagina dedicata ai delitti degli amministratori e degli organi sociali, mentre il catalogo completo dei reati che fanno scattare la responsabilità dell’ente è tenuto aggiornato articolo per articolo.

Chi commette i reati societari 231 e perché conta

I delitti societari sono, quasi tutti, reati propri: li commettono amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori. Sono le stesse persone che l’art. 5, lettera a), del decreto colloca in posizione apicale. La conseguenza è meccanica e pesa sulla difesa dell’ente più di qualunque altra: nei reati societari 231 il regime applicabile è quasi sempre quello dell’art. 6, cioè quello in cui tocca alla società dimostrare di avere adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo, di avere affidato la vigilanza a un organismo autonomo, e che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente quel modello.

In altre famiglie di reati presupposto l’ente può sperare che il fatto sia attribuito a un sottoposto, e giocarsi la partita sul terreno dell’art. 7, dove è l’accusa a dover provare l’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Qui quella via è stretta. Il bilancio lo approva il consiglio, il conferimento fittizio lo delibera l’assemblea su proposta degli amministratori, il controllo lo impediscono gli amministratori ai sindaci. Il dibattito su chi debba provare la colpa di organizzazione e sui limiti di una lettura troppo rigida dell’art. 6 è tutto attuale, ma la difesa dell’ente in questo settore parte da lì e deve saperlo.

Un profilo resta discusso e vale la pena dichiararlo: la posizione dei componenti del collegio sindacale. Il sindaco che concorre nel falso, o che commette in proprio l’ostacolo alle funzioni di vigilanza, non gestisce la società e non la rappresenta, eppure esercita di fatto un controllo su di essa, che è la seconda delle formule usate dall’art. 5, lettera a). Che l’ente risponda anche per il fatto del sindaco è tesi sostenuta, e altrettanto sostenuta è la tesi contraria; chi scrive non ritiene la questione chiusa.

Interesse o vantaggio nei reati societari 231

Il secondo snodo è il criterio di imputazione oggettiva. L’ente risponde solo dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, e non risponde se le persone hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2). Nei reati societari questo criterio produce esiti meno scontati di quanto sembri, perché la stessa condotta materiale può stare da una parte o dall’altra della linea a seconda di ciò che la ha mossa.

Il falso in bilancio che nasconde perdite per conservare il credito bancario è commesso nell’interesse della società: l’ente ne risponde. Il falso che copre le appropriazioni di un amministratore, occultando ammanchi che la società ha subito, è commesso nell’interesse esclusivo di chi lo ha compiuto e contro l’ente: qui la società è vittima, e l’art. 5, comma 2, la tiene fuori. Tra i due estremi sta la zona grigia delle motivazioni miste, che è il terreno reale del contenzioso, e in cui l’analisi dei due criteri dell’art. 5 e del modo in cui si provano fa la differenza fra una contestazione che regge e una che cade. Lo stesso vale per l’illegale ripartizione di utili, che avvantaggia i soci, e per le operazioni in pregiudizio dei creditori, che possono avvantaggiare la società nel breve periodo e danneggiarla nel lungo.

Le quattro famiglie di condotte richiamate

L’art. 25-ter richiama una quindicina di articoli del codice civile. Elencarli tutti qui avrebbe poco senso, perché il catalogo aggiornato è in altra pagina di questo sito; serve piuttosto raggrupparli per il tipo di rischio che portano nell’impresa, che è ciò che decide dove il modello deve guardare.

La prima famiglia è quella dell’informazione societaria: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), l’ipotesi di lieve entità (art. 2621-bis), il falso delle società quotate (art. 2622), l’impedito controllo nella forma delittuosa (art. 2625, secondo comma) e l’ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638). È la famiglia che genera la maggior parte delle contestazioni alle società non quotate, e quasi sempre nasce da un’informazione non trasmessa, o trasmessa in forma alterata, a chi doveva riceverla: sindaci, revisori, autorità.

La seconda riguarda il capitale e il patrimonio: indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione di utili e riserve, illecite operazioni su azioni o quote proprie o della controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. Sono condotte che si incrociano spesso con la materia fallimentare, e chi si occupa di bancarotta e reati della crisi d’impresa le incontra come antefatto della liquidazione giudiziale. La terza famiglia tocca gli organi e il mercato: illecita influenza sull’assemblea e aggiotaggio. La quarta è la corruzione tra privati, con l’istigazione, che ha un regime sanzionatorio proprio.

Sanzioni pecuniarie, interdittive e confisca

Per la generalità dei reati societari 231 il decreto prevede la sola sanzione pecuniaria, espressa in quote e graduata per fattispecie, con una forbice più alta per le società quotate e per le condotte più gravi. Se dal reato l’ente ha tratto un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di un terzo (art. 25-ter, comma 2). Le sanzioni interdittive dell’art. 9, che nelle altre aree del decreto sono il vero spauracchio dell’impresa, per i reati societari sono riservate alla corruzione tra privati e alla sua istigazione.

Sarebbe però un errore leggere l’assenza delle interdittive come segno di una responsabilità minore. Alla condanna segue sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente (art. 19), e nei reati societari la determinazione del profitto è tutt’altro che semplice. Quale è il profitto di un bilancio falso? Il credito ottenuto grazie ai numeri alterati, l’intero finanziamento, il solo risparmio di interessi, il valore della ricapitalizzazione evitata? Le risposte non coincidono e l’ordine di grandezza cambia di conseguenza. Il punto non ha oggi una soluzione univoca e chi difende l’ente farebbe bene a costruire la propria posizione sul profitto sin dalla fase delle indagini, quando si discute del sequestro preventivo, perché è lì che la misura viene fissata nei fatti.

Tabella riepilogativa: reati societari 231 e conseguenze per l’ente

ProfiloRegolaChe cosa comporta per la società
FonteArt. 25-ter D.Lgs. 231/2001, introdotto dal D.Lgs. 61/2002I delitti societari del codice civile sono reati presupposto
Autori tipiciAmministratori, direttori generali, dirigenti preposti, liquidatori (soggetti apicali, art. 5 lett. a)Regime dell’art. 6: l’onere di provare il modello idoneo e l’elusione fraudolenta grava sull’ente
Criterio oggettivoInteresse o vantaggio dell’ente; esclusione se interesse esclusivo dell’autore o di terzi (art. 5 co. 2)Il falso che copre appropriazioni ai danni della società non è imputabile all’ente
Sanzione pecuniariaPer quote, graduata per fattispecie; +1/3 con profitto di rilevante entità (art. 25-ter co. 2)Commisurata anche alle condizioni economiche dell’ente (art. 11)
Sanzioni interdittiveSolo per corruzione tra privati e istigazione (art. 25-ter co. 3)Per le altre fattispecie nessuna interdizione, ma resta la confisca
ConfiscaPrezzo o profitto del reato, anche per equivalente (art. 19)Il profitto del falso in bilancio è di determinazione controversa
EsimenteModello organizzativo idoneo ed efficacemente attuato, organismo di vigilanza, elusione fraudolenta (art. 6)Presidi su bilancio, operazioni sul capitale e rapporti con gli organi di controllo

Il modello organizzativo davanti ai reati societari 231

Nella parte speciale dei modelli organizzativi i reati societari occupano di solito uno spazio sproporzionato per difetto: due o tre pagine, spesso ricopiate da un modello precedente, che affidano tutto al principio della veridicità del bilancio e alla firma del direttore amministrativo. Un presidio così concepito non regge alla verifica di idoneità, per una ragione semplice: il falso in bilancio prende forma molto prima della firma finale, nelle scelte valutative che nessuno documenta e nelle informazioni che non arrivano a chi controlla.

I presidi che reggono alla verifica di idoneità

I presidi che hanno senso sono altri. Una procedura di formazione del bilancio con responsabilità nominative per ciascuna area, che renda tracciabile chi ha proposto una valutazione e su quali dati. Piste di controllo sulle rettifiche di fine esercizio, che sono il luogo naturale dell’alterazione. Un regolamento sulle operazioni con parti correlate e sulle operazioni sul capitale, con pareri e autorizzazioni conservati. E soprattutto la tracciabilità completa di ciò che viene trasmesso al collegio sindacale e al revisore, e di ciò che non viene trasmesso, perché è su quella asimmetria informativa che si costruisce l’impedito controllo. Sono contenuti che appartengono alla progettazione e all’aggiornamento della parte speciale del modello e che, una volta scritti, vanno alimentati con flussi verso l’organo che vigila sul funzionamento del modello: rilievi dei sindaci e del revisore, management letter, rettifiche contabili sopra soglia, operazioni con parti correlate autorizzate.

Va riconosciuto un limite di questo approccio, senza aggirarlo: nessun protocollo di bilancio impedisce a un consiglio di amministrazione coeso di deliberare un falso. Il modello serve a rendere quel falso un’elusione fraudolenta di regole esistenti, anziché il prodotto naturale di un’organizzazione che non ne aveva; fermare un vertice deciso a delinquere è fuori dalla sua portata. La differenza, in giudizio, è quella fra la condanna dell’ente e la sua esclusione. Per collocare i reati societari nel quadro generale dei rischi dell’impresa resta utile la lettura del catalogo per famiglie di rischio, e per il funzionamento complessivo del sistema la pagina sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Il punto dell’Avv. Soardi

La contestazione all’ente per un reato societario non apre quasi mai il fascicolo. Arriva dopo: dopo una verifica fiscale, dopo una liquidazione giudiziale, dopo una lite fra soci che ha portato in Procura documenti che nessuno avrebbe letto. Quando arriva, la società sta già combattendo su un altro fronte e ha finito le energie difensive. È il momento peggiore per scoprire di essere indagata a propria volta.

Nella mia esperienza il primo lavoro del difensore dell’ente non è sul modello. È sull’interesse. Bisogna capire a chi è servito il falso, e bisogna capirlo con i documenti dell’epoca, non con le ricostruzioni di oggi. Non è un esercizio accademico: una parte non piccola delle contestazioni ex art. 25-ter riguarda condotte con cui gli amministratori hanno danneggiato la società che amministravano, e in quei casi l’art. 5, comma 2, tiene l’ente fuori. Non imputato: parte offesa. Poi viene il modello, e con il modello una domanda che pesa più di tutte le altre. La procedura di formazione del bilancio esisteva prima del fatto, ed era stata applicata negli esercizi precedenti? Se esisteva, chi ha alterato i numeri ha dovuto aggirarla, e siamo nell’elusione fraudolenta dell’art. 6. Se non esisteva, non ha dovuto aggirare niente. Sono domande a cui un consiglio di amministrazione dovrebbe saper rispondere prima che gliele ponga un pubblico ministero. Di solito ci prova dopo.

Domande frequenti sui reati societari 231

La società risponde sempre del falso in bilancio commesso dagli amministratori?

No. Risponde se il falso è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio e se non prova di avere adottato ed attuato un modello idoneo che è stato eluso fraudolentemente. Se il falso serviva a coprire condotte compiute ai danni della società, l’art. 5, comma 2, esclude la responsabilità dell’ente.

Quali sanzioni rischia l’ente per i reati societari 231?

Sanzioni pecuniarie per quote, graduate per fattispecie e aumentate di un terzo se il profitto è di rilevante entità, oltre alla confisca del prezzo o del profitto del reato. Le sanzioni interdittive si applicano soltanto in caso di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati.

L’impedito controllo fa scattare la responsabilità della società?

Sì, ma solo nella forma delittuosa dell’art. 2625, secondo comma, c.c., cioè quando l’ostacolo alle attività di controllo dei soci o degli organi sociali ha cagionato un danno ai soci. L’ipotesi del primo comma è un illecito amministrativo e non è richiamata dall’art. 25-ter.

Una piccola s.r.l. senza modello organizzativo è esposta?

Sì. L’art. 25-ter si applica a ogni ente destinatario del decreto, indipendentemente dalle dimensioni. Senza un modello l’ente non può invocare l’esimente dell’art. 6 e la sua difesa si concentra sul criterio dell’interesse o vantaggio e sulla ricostruzione del fatto.

Il falso in bilancio di lieve entità rientra fra i reati societari 231?

Sì. L’art. 25-ter richiama anche l’art. 2621-bis c.c., con una sanzione pecuniaria più contenuta rispetto all’ipotesi ordinaria dell’art. 2621. La lieve entità attenua la risposta sanzionatoria, non esclude la responsabilità dell’ente.

Che cosa deve prevedere il modello per i reati societari?

Una procedura di formazione del bilancio con responsabilità nominative, piste di controllo sulle rettifiche, regole sulle operazioni sul capitale e con parti correlate, tracciabilità dell’informativa a sindaci e revisori, e flussi periodici verso l’organismo di vigilanza su rilievi, management letter e rettifiche sopra soglia.

Se la sua società ha ricevuto una contestazione ex art. 25-ter, o vuole verificare come la parte speciale del modello copre i reati societari, lo Studio può esaminare la documentazione e impostare le prime scelte difensive o di adeguamento.

Soardi Studio Legale assiste imprese e amministratori nel diritto penale d’impresa e nella compliance 231 dalle sedi di Bergamo e Brescia, con operatività su Milano, Monza e Brianza, Bologna e l’intero territorio nazionale.

Avv. Stefano Soardi – data di stesura: 31 agosto 2026