Interesse o vantaggio: il criterio che lega il reato all’ente

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Scrivania con bilancio e documenti contabili: l'interesse o vantaggio dell'ente si misura sui numeri dell'impresa
Il criterio dell’art. 5 si accerta sui numeri: quale beneficio la società ha perseguito, o comunque ottenuto, dal reato.

L’interesse o vantaggio è il criterio che, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 231/2001, lega il reato commesso da una persona fisica alla responsabilità della società: se quel legame manca, l’illecito resta della persona e l’ente non risponde. I due termini non sono sinonimi. L’interesse si apprezza guardando alla direzione della condotta nel momento in cui viene tenuta; il vantaggio guarda al risultato, e si misura dopo. Nel processo la differenza pesa più di quanto la formula normativa lasci intuire.

Indice

Interesse o vantaggio: che cosa prevede l’art. 5

La norma è breve e va letta per intero, perché ogni parola vi svolge una funzione. L’ente risponde per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da chi riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo; oppure da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di questi soggetti. Il secondo comma chiude: l’ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Sono due requisiti sovrapposti. Uno riguarda chi ha commesso il fatto, e distribuisce i procedimenti fra il regime dell’art. 6 e quello dell’art. 7. L’altro riguarda a beneficio di chi il fatto è stato commesso, e vale allo stesso modo per gli apicali e per i sottoposti: senza interesse o vantaggio non si arriva nemmeno alla domanda sulla colpa di organizzazione.

Il reato, naturalmente, deve appartenere al catalogo dei reati presupposto. Fuori da quell’elenco il criterio dell’art. 5 non ha nulla da collegare.

L’art. 5 è la porta d’ingresso. Una volta varcata si entra nel meccanismo che il decreto riserva alla responsabilità degli enti, con i criteri di imputazione soggettiva, l’apparato delle sanzioni pecuniarie e interdittive e le misure cautelari che possono colpire l’impresa già durante le indagini.

Interesse o vantaggio: due criteri, non un’endiadi

La congiunzione disgiuntiva usata dal legislatore ha una conseguenza precisa: i due criteri sono alternativi, e ne basta uno. La giurisprudenza di legittimità lo ha chiarito da tempo, respingendo la lettura secondo cui interesse e vantaggio sarebbero due modi di dire la stessa cosa.

L’interesse ha natura soggettiva e si valuta ex ante: conta la proiezione finalistica della condotta, cioè il beneficio che l’autore si prefigurava per l’ente quando ha agito, indipendentemente dal fatto che quel beneficio sia poi arrivato. Un tentativo di corruzione scoperto prima di produrre qualunque risultato economico resta commesso nell’interesse della società.

Il vantaggio ha natura oggettiva e si valuta ex post: conta ciò che l’ente ha effettivamente ottenuto, anche quando nessuno lo aveva programmato. È il criterio che consente di ascrivere alla società benefici che nessun organo ha deliberato e che magari il vertice ignorava.

Nella pratica quotidiana quasi tutte le contestazioni arrivano scritte con la formula cumulativa «nell’interesse e a vantaggio dell’ente», riprodotta come una clausola di stile. È un’abitudine comprensibile dal lato dell’accusa, perché lascia aperte entrambe le strade fino all’esito dell’istruttoria, e per la difesa è il primo punto su cui insistere: chiedere quale dei due criteri si stia sostenendo, e su quali elementi, costringe la contestazione a scegliere un terreno probatorio. Un’imputazione che resta ambigua fino alla discussione finisce per non provare né l’uno né l’altro.

Interesse o vantaggio nei reati colposi: la condotta, non l’evento

Qui l’art. 5 mostra la sua faglia. Quando il reato presupposto è colposo — l’omicidio o le lesioni gravi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sono l’ipotesi più frequente — l’evento non è voluto da nessuno, e men che meno dall’impresa. Nessun imprenditore ha interesse a che un operaio cada da un ponteggio.

La soluzione accolta dalle Sezioni Unite, e da allora costantemente ripetuta, sposta l’oggetto della valutazione: interesse e vantaggio non si riferiscono all’evento lesivo, ma alla condotta violativa che lo ha preceduto. L’ente risponde perché dalla violazione della disciplina di sicurezza ha tratto, o ha cercato di trarre, un risparmio di spesa o un’accelerazione dei tempi di produzione: formazione non erogata, dispositivi non acquistati, manutenzioni rinviate, turni compressi per rispettare una consegna.

La costruzione è coerente e ha evitato che il decreto restasse lettera morta proprio nel settore che più lo richiedeva. Resta però un’obiezione che non mi sento di liquidare: qualunque violazione antinfortunistica comporta, per definizione, un costo non sostenuto. Se il criterio si accontenta di questo, il collegamento con l’ente diventa automatico e l’art. 5 smette di selezionare alcunché. Le pronunce che chiedono un risparmio apprezzabile e non occasionale vanno in direzione opposta, ma la soglia di apprezzabilità è rimasta indefinita, e nelle aule si vede: due tribunali diversi, sulla stessa violazione, arrivano a esiti opposti. È un punto aperto, e chi difende un ente fa bene a trattarlo come tale anziché darlo per acquisito in un senso o nell’altro.

Sul terreno degli infortuni ho analizzato altrove come la Cassazione abbia declinato il criterio in un caso di infortunio sul lavoro e quali conseguenze ne derivino per le imprese nella responsabilità 231 da infortunio.

L’interesse esclusivo proprio o di terzi

Il secondo comma dell’art. 5 è l’unica esclusione espressa, ed è costruita con un avverbio che ne restringe drasticamente la portata: l’interesse dev’essere esclusivo. Basta che accanto al tornaconto personale dell’autore vi sia una porzione di beneficio per la società perché la responsabilità dell’ente torni in campo.

La ragione sta nella logica dell’immedesimazione organica su cui il decreto è costruito. Quando l’autore agisce soltanto per sé, si stacca dall’ente: il fatto non è più riferibile alla società, e l’eventuale beneficio che le sia comunque arrivato resta un vantaggio fortuito, non attribuibile alla sua volontà. È la stessa ragione per cui la prova dell’esclusività, nella pratica, riesce quasi solo quando l’autore ha danneggiato l’ente insieme al terzo — l’amministratore che distrae risorse aziendali, il dipendente che si appropria di somme.

Come si prova l’interesse o vantaggio

Il criterio dell’interesse o vantaggio è un elemento costitutivo dell’illecito, e va provato dall’accusa come qualunque altro. Nella difesa dell’ente conviene verificare presto se nel fascicolo esiste davvero il materiale per sostenerlo:

  • una quantificazione del risparmio o del beneficio, non una sua affermazione;
  • il collegamento fra quel beneficio e la specifica condotta contestata, e non l’andamento generale dell’esercizio;
  • i documenti aziendali da cui il risparmio dovrebbe risultare — preventivi non accettati, capitolati, ordini di acquisto mai emessi, piani di manutenzione;
  • l’indicazione del momento in cui il beneficio si sarebbe prodotto, che è ciò che consente di distinguere l’interesse dal vantaggio;
  • nei gruppi societari, la dimostrazione che il beneficio è arrivato all’ente imputato e non soltanto alla capogruppo o a una consorella.

L’ultima voce è quella che nella mia esperienza produce più spesso un varco difensivo reale, ed è anche quella che le contestazioni trattano con maggiore approssimazione.

Quadro di confronto

ProfiloInteresseVantaggio
Momento della valutazioneEx ante, al momento della condottaEx post, sul risultato
NaturaSoggettiva: proiezione finalistica della condottaOggettiva: beneficio effettivamente conseguito
Serve che il beneficio si realizzi?No
Prova tipica dell’accusaContesto decisionale, obiettivi aziendali, pressioni sui tempiDocumenti contabili, risparmio di costo, ricavo conseguito
Argomento difensivo ricorrenteLa condotta rispondeva a una finalità personale dell’autoreIl beneficio è occasionale, non quantificato o riferibile ad altro soggetto

Il punto dell’Avv. Soardi

Quando leggo per la prima volta una contestazione ai sensi del decreto 231, la parte che guardo con più attenzione non è quella dedicata al modello organizzativo, che quasi sempre ripete formule prevedibili, ma il passaggio in cui il pubblico ministero spiega perché il reato sarebbe stato commesso nell’interesse o a vantaggio della società: se quel passaggio si esaurisce in poche righe di stile, e non indica una cifra, un documento o un beneficio identificabile, la difesa ha davanti un terreno su cui lavorare fin dall’incidente cautelare, prima ancora di discutere di idoneità del modello.

Questo vale in particolare per le società di piccole dimensioni, dove la sovrapposizione fra patrimonio personale dell’amministratore e patrimonio sociale rende meno lineare l’attribuzione del beneficio, e per le imprese inserite in un gruppo, dove il vantaggio circola fra entità distinte e va ricondotto a quella imputata.

Sul piano della prevenzione, l’art. 5 spiega anche perché il modello organizzativo debba presidiare i processi in cui il risparmio di spesa può diventare una scelta implicita: budget della sicurezza, selezione dei fornitori, gestione delle scadenze fiscali. Sono i punti in cui l’interesse dell’ente si forma senza che nessuno lo deliberi.

Domande frequenti

Basta il vantaggio, senza interesse della società?

Sì. I due criteri sono alternativi: un beneficio oggettivamente conseguito e collegato alla condotta è sufficiente a integrare il presupposto dell’art. 5, anche in assenza di qualunque finalizzazione. Resta poi da accertare la colpa di organizzazione, che è un requisito ulteriore e distinto.

Come si atteggia il criterio nei reati tributari?

In modo relativamente lineare, perché il risparmio d’imposta è per sua natura quantificabile e affluisce direttamente al patrimonio dell’ente. Le questioni difensive si spostano allora sull’entità del beneficio e sulla sua riferibilità alla società anziché all’amministratore che ha materialmente sottoscritto la dichiarazione.

Se l’amministratore ha agito per arricchirsi, la società risponde comunque?

Dipende dall’esclusività. Se il tornaconto personale convive con un beneficio anche parziale per l’ente, la responsabilità della società non è esclusa. L’esclusione del comma 2 opera solo quando l’autore ha agito unicamente per sé o per terzi, e l’onere di allegare gli elementi che lo dimostrano ricade in concreto sulla difesa.

Un beneficio di importo minimo è sufficiente?

La norma non fissa soglie, e la questione è rimasta affidata alla valutazione del giudice. La linea che si è affermata richiede un beneficio apprezzabile e non del tutto occasionale, ma il confine è mobile e va discusso caso per caso.

Assistenza

Lo Studio assiste imprese ed enti nei procedimenti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nella verifica di idoneità dei modelli organizzativi e negli incarichi di Organismo di Vigilanza. Per una valutazione preliminare è possibile richiedere un appuntamento.

Soardi Studio Legale riceve nelle sedi di Bergamo, in Via dei Partigiani n. 5, e di Brescia, in Via Armando Diaz n. 1b, con operatività presso i Tribunali di Milano, Monza, Como, Lecco, Bergamo e Brescia e, su incarico, sull’intero territorio nazionale.

Testo normativo di riferimento: D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 nel testo vigente su Normattiva.

Avv. Stefano Soardi — 19 agosto 2026