Riforma fiscale e reati tributari: che cosa cambia con il testo unico su adempimenti e accertamento

Penale

Riforma fiscale e reati tributari: professionista aggiorna atti e documenti al testo unico su adempimenti e accertamento
Il testo unico su adempimenti e accertamento riordina controlli e obblighi dichiarativi: le fattispecie penali restano dove sono.

La riforma fiscale e i reati tributari viaggiano su due binari che il D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 non ha fatto incrociare. Il decreto ha approvato il testo unico delle disposizioni in materia di adempimenti e accertamento, è entrato in vigore il 7 agosto 2026 e riordina obblighi dichiarativi, controlli e attività di verifica; le disposizioni del testo unico, però, si applicano soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2027. Le fattispecie penali del D.Lgs. 74/2000, oggi confluite nel testo unico delle sanzioni tributarie, non sono state modificate: nessuna soglia di punibilità è cambiata, nessuna condotta è stata aggiunta o abrogata.

Questo non significa che il provvedimento sia indifferente per chi ha un procedimento penale in corso. Cambia la mappa: articoli richiamati da anni negli avvisi, nei processi verbali e negli atti difensivi finiscono altrove, con un’altra numerazione. Di seguito la ricognizione, condotta sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

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Che cosa ha fatto il D.Lgs. 141/2026

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2026, supplemento ordinario n. 28/L. È l’ultimo tassello del riordino avviato con la legge delega 9 agosto 2023, n. 111, e si compone di nove articoli: il primo approva il testo unico allegato, i successivi sette intervengono con disposizioni di coordinamento e correttive sui testi unici già approvati (redditi, IVA, registro, tributi erariali minori, versamenti e riscossione, giustizia tributaria, sanzioni), l’ultimo fissa l’entrata in vigore.

Il testo unico allegato è un corpo normativo ampio, che raccoglie in un’unica sede regole finora disperse fra il D.P.R. 600/1973, il D.P.R. 633/1972, il D.Lgs. 218/1997 sull’accertamento con adesione e una serie di leggi risalenti, alcune delle quali precedenti alla Repubblica. La legge del 1929 sulla repressione delle violazioni finanziarie, per esempio, viene abrogata in sette dei suoi articoli, fra cui quello che disciplina il processo verbale di constatazione.

Sul rapporto fra riforma fiscale e reati tributari il decreto non spende una parola, e la ragione è che l’operazione è dichiaratamente ricognitiva. Nessun nuovo obbligo sostanziale, nessuna nuova sanzione: si individua la normativa vigente, la si organizza per settori omogenei, si abrogano le disposizioni incompatibili o superate.

Le due date che non coincidono

È il punto su cui, nelle prime settimane, ho visto circolare più confusione, ed è anche la sola cosa che un imprenditore deve tenere a mente.

L’articolo 9 del decreto stabilisce che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione: essendo la pubblicazione del 6 agosto 2026, il decreto è in vigore dal 7 agosto 2026. L’articolo 368 del testo unico allegato dispone invece che le disposizioni del testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027. Le due date rispondono a domande diverse. La prima dice quando il decreto esiste nell’ordinamento; la seconda dice quando le regole che contiene cominciano a governare i rapporti tributari.

Per il 2026, quindi, accertamenti, verifiche e adempimenti continuano a seguire le norme di sempre. Chi riceve oggi un processo verbale di constatazione lo riceve sotto la disciplina previgente, e sotto quella disciplina va letto.

Riforma fiscale e reati tributari: perché il penale resta dov’era

Ho interrogato il testo del decreto e le pagine dell’allegato per stringa, non a campione, e il risultato è netto su quattro riscontri che convergono.

Il primo: nel decreto e nel testo unico non compare alcun richiamo al D.Lgs. 74/2000, né all’articolo 21-ter che ne governa i rapporti con la sanzione amministrativa. Il secondo: non compaiono le parole con cui il legislatore costruisce una fattispecie penale, dalla reclusione alla formula «è punito». Il terzo riguarda l’articolo 8, l’unico che tocca il testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, cioè la sede in cui oggi vivono i delitti dichiarativi e gli omessi versamenti: quell’articolo aggiorna rinvii e aggiunge disposizioni sanzionatorie amministrative, e non entra nella parte penale. Il quarto: l’elenco delle abrogazioni colpisce norme su accertamento, controlli e adempimenti, e non una sola norma incriminatrice.

Le soglie di punibilità restano dunque quelle che conosciamo. Chi si chiedeva se il riordino avesse spostato l’asticella della dichiarazione infedele o degli omessi versamenti trova la risposta nel testo: non l’ha spostata, perché non l’ha nemmeno sfiorata. Il quadro generale delle soglie e del confine fra illecito amministrativo e reato è quello ricostruito nella nostra pagina su quando l’evasione fiscale diventa reato.

Riforma fiscale e reati tributari: che cosa cambia davvero

Nel rapporto fra riforma fiscale e reati tributari qui sta l’unico effetto che il difensore incontrerà sul serio, e non riguarda il precetto ma la sua geografia.

Il diritto penale tributario è pieno di norme che non si spiegano da sole. Per stabilire se una condotta è penalmente rilevante bisogna sapere quando la dichiarazione si considera presentata, quali poteri ha l’ufficio quando accede in azienda, entro quali termini l’accertamento può essere notificato, che cosa comporta l’adesione. Tutte queste risposte stanno fuori dalla norma incriminatrice, nelle disposizioni sull’accertamento. E sono proprio quelle che il testo unico ha spostato.

Alcune corrispondenze, lette sul testo: il processo verbale di constatazione confluisce nell’articolo 151; i poteri di accesso, ispezione e verifica negli articoli 159 e 161; il controllo automatico e il controllo formale, oggi articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973, negli articoli 243 e 245; i termini per l’accertamento, oggi articolo 43 del D.P.R. 600/1973, nell’articolo 293; le notificazioni nell’articolo 266. Sul versante dell’adesione, l’articolo 5-quater del D.Lgs. 218/1997 diventa l’articolo 350 e l’articolo 15 diventa l’articolo 360.

Gli atti che nessuno aggiorna d’ufficio

L’articolo 8 del decreto ha già provveduto ad allineare i rinvii contenuti nel testo unico delle sanzioni, così che la sede penale-amministrativa punti alle nuove collocazioni. Ma gli atti che scriviamo noi, le memorie, le consulenze tecniche, le circolari interne delle imprese, i modelli di procedura, quelli nessuno li allinea d’ufficio.

Da qui in avanti il rischio è banale e per questo insidioso: citare un articolo che dal 1° gennaio 2027 non esisterà più, in un atto destinato a essere letto nel 2027. Non è un vizio che fa cadere una difesa, ma è il genere di dettaglio che erode la credibilità di uno scritto davanti a chi lo legge per mestiere.

Va detto con onestà che, per l’impresa, l’assenza di novità penali non equivale ad assenza di lavoro. Aggiornare procedure, deleghe, modelli organizzativi e mansionari alle nuove numerazioni è un’attività reale, che costa tempo e che nessuno farà al posto di chi la deve fare. Il fatto che il diritto punitivo non cambi rende quel lavoro meno urgente, non inutile.

Resta un punto che il testo, per come l’ho letto, non risolve. Le sentenze e gli atti che oggi fondano la contestazione su disposizioni destinate a essere abrogate dal 2027 continueranno a riferirsi a norme non più vigenti, applicate però a fatti anteriori. È una questione di diritto intertemporale che non tocca la legalità penale, perché il precetto non muta, e che tuttavia richiederà qualche assestamento nella prassi degli uffici. Non ho ancora visto un’indicazione ufficiale su come gestirla.

Il quadro in sintesi

ProfiloSituazione dopo il D.Lgs. 141/2026
Entrata in vigore del decreto7 agosto 2026 (art. 9)
Applicazione del testo unicodal 1° gennaio 2027 (art. 368)
Fattispecie penali tributarieinvariate: nessuna modifica al D.Lgs. 74/2000, oggi nel testo unico delle sanzioni
Soglie di punibilitàinvariate
Rapporto fra sanzione penale e amministrativa (art. 21-ter)non toccato
Processo verbale di constatazionedisciplina trasferita nell’art. 151 del testo unico
Accessi, ispezioni e verificheartt. 159 e 161 del testo unico
Controllo automatico e formaleartt. 243 e 245 (già artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973)
Termini per l’accertamentoart. 293 (già art. 43 D.P.R. 600/1973)
Accertamento con adesioneartt. 350 e 360 (già artt. 5-quater e 15 D.Lgs. 218/1997)

Il punto dell’Avv. Soardi

Quando esce un provvedimento di queste dimensioni, la prima domanda che arriva dalle imprese è quasi sempre la stessa: «cambia qualcosa per il procedimento che ho in corso?». Nel caso della riforma fiscale e dei reati tributari la risposta, sul piano del precetto, è no. Chi è indagato o imputato per una dichiarazione infedele, per un omesso versamento, per una frode documentale, risponde delle stesse condotte, sopra le stesse soglie, con lo stesso trattamento sanzionatorio.

La cautela che suggerisco riguarda il modo in cui questa notizia viene raccontata. Un riordino che sposta centinaia di articoli produce, nei mesi successivi, una quantità di riassunti approssimativi, e da lì nascono convinzioni sbagliate in entrambe le direzioni: c’è chi si tranquillizza perché «hanno cambiato tutto» e chi si allarma perché «hanno inasprito». Nessuna delle due letture regge alla prova del testo.

Sul piano pratico, il consiglio che do a chi ha una verifica aperta o un procedimento in corso è di trattare il 1° gennaio 2027 come una data di manutenzione documentale, non come uno spartiacque sostanziale, e di verificare che ogni atto destinato a essere letto dopo quella data citi la disposizione nella collocazione che avrà allora. Per il resto, le regole del gioco sono quelle di prima. Se sta valutando la sua posizione dopo la notifica di un atto, resta valido quanto scritto nella pagina sull’avviso di garanzia per reati tributari.

Domande frequenti

Il D.Lgs. 141/2026 ha modificato le soglie di punibilità dei reati tributari?

No. Le soglie sono contenute nel testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, che il decreto tocca soltanto per aggiornare rinvii e per aggiungere previsioni sanzionatorie amministrative. La parte penale non è stata modificata.

Da quando si applica il nuovo testo unico su adempimenti e accertamento?

Dal 1° gennaio 2027, per espressa previsione dell’articolo 368. Il decreto che lo approva è invece in vigore dal 7 agosto 2026: è la differenza fra l’esistenza della norma e la sua applicazione ai rapporti tributari.

Riforma fiscale e reati tributari: cambia qualcosa per un processo già iniziato?

Sul piano delle condotte punibili, no. Le disposizioni sull’accertamento richiamate negli atti cambieranno però collocazione e numerazione dal 2027, e di questo conviene tenere conto negli scritti difensivi destinati a essere depositati dopo quella data.

Il processo verbale di constatazione resta lo stesso?

La funzione dell’atto non cambia. Cambia la sede normativa: la disciplina, oggi affidata alla legge del 1929 sulla repressione delle violazioni finanziarie, confluisce nell’articolo 151 del testo unico a partire dal 1° gennaio 2027.

Riforma fiscale e reati tributari: l’assistenza dello Studio

Il tema della riforma fiscale e dei reati tributari attraversa quasi ogni verifica aperta. Lo Studio assiste imprese, amministratori e professionisti nei procedimenti per reati tributari, dalla fase della verifica fiscale al giudizio, e nei rapporti fra contestazione penale e accertamento amministrativo. Per una valutazione della posizione è possibile fissare un colloquio.

Soardi Studio Legale opera dalle sedi di Bergamo, in Via dei Partigiani n. 5, e di Brescia, in Via Armando Diaz n. 1b, con attività nei procedimenti davanti alle autorità giudiziarie di Milano, Monza, Bergamo, Brescia, Como e Lecco e, su incarico, su tutto il territorio nazionale.

Avv. Stefano Soardi — 26 agosto 2026