Organismo di Vigilanza 231: che cos’è e come si costruisce un presidio che regge in giudizio

Organismo di Vigilanza 231: schema dei rapporti fra organo dirigente, modello organizzativo e vigilanza
L'Organismo di Vigilanza sta fra il modello e chi lo deve applicare: non scrive le regole, verifica che vengano seguite.

L'Organismo di Vigilanza 231 è l'organo cui il D.Lgs. 231/2001 affida il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo e di curarne l'aggiornamento. Non è obbligatorio in sé: lo diventa per l'ente che voglia servirsi dell'esimente dell'art. 6, e negli enti di piccole dimensioni la legge consente all'organo dirigente di svolgerne direttamente i compiti. Quando c'è, la sua efficacia si misura su ciò che ha lasciato scritto, non su come è stato nominato.

Indice

Che cos'è l'Organismo di Vigilanza 231

La definizione sta nell'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto: perché l'ente possa invocare l'esimente occorre, fra l'altro, che «il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento» sia stato affidato «a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».

Due parole di quella formula fanno tutto il lavoro. Autonomi, perché un organismo che dipende da chi dovrebbe controllare non controlla. E poteri, al plurale: iniziativa e controllo, cioè la possibilità di muoversi senza attendere un'autorizzazione e quella di accedere a ciò che serve per capire.

Il resto — quanti componenti, interni o esterni, con quale compenso, per quanto tempo — la legge non lo dice. Lo decide l'ente, e lo decide male più spesso di quanto si creda, perché lo tratta come un adempimento da chiudere anziché come la scelta che, in un procedimento, verrà guardata per prima.

L'organismo è uno dei quattro elementi che l'art. 6 mette in fila per gli apicali; gli altri riguardano il modello organizzativo e le condizioni in cui il reato è stato commesso. Il quadro d'insieme, con i criteri di collegamento e l'apparato sanzionatorio, sta nella pagina sulla responsabilità degli enti.

Quando serve, e quando la legge consente di farne a meno

Nessuna norma impone a un'impresa di dotarsi di un Organismo di Vigilanza. L'obbligo nasce per via indiretta: chi adotta un modello e vuole che quel modello valga come esimente deve affidare la vigilanza a un organismo autonomo, perché senza di esso la lettera b) resta insoddisfatta e l'intera costruzione difensiva non parte.

C'è però un'eccezione scritta, e viene ignorata con notevole regolarità. Il comma 4 dell'art. 6 stabilisce che «negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente». La norma non definisce che cosa sia un ente di piccole dimensioni, e la valutazione resta rimessa al caso concreto — un punto che, va detto, la giurisprudenza non ha ancora chiuso in modo soddisfacente.

Per una piccola società questo significa che la domanda giusta non è «devo nominare un OdV?», ma «la mia struttura è tale che il controllo affidato all'organo dirigente possa reggere davanti a un giudice?». Sono due domande diverse, e la seconda costa meno della prima.

I quattro requisiti, e quale dei quattro si perde per primo

Autonomia e indipendenza dalle funzioni operative. Professionalità, cioè competenze giuridiche, organizzative e di analisi del rischio. Continuità d'azione. Onorabilità e assenza di conflitti.

Sono i quattro requisiti che dottrina e giurisprudenza chiedono, e sulla carta li rispettano quasi tutti. Quello che si perde per primo, nella pratica, è la continuità: l'organismo viene nominato, si riunisce due volte nel primo anno, poi una, poi il verbale del terzo anno somiglia molto a quello del primo. Nessuno se ne accorge finché non arriva una richiesta di rinvio a giudizio, e a quel punto la sequenza dei verbali racconta da sola una storia che nessuna memoria difensiva riesce a riscrivere.

Chi possa far parte dell'organismo, quali incompatibilità operino e come si valutano i requisiti in concreto è il tema di un approfondimento dedicato ai requisiti soggettivi. La scelta fra un organismo a componente unico e uno collegiale — che incide su costi, tempi di reazione e ampiezza delle competenze — è trattata nel confronto fra le due soluzioni.

Che cosa deve fare, e che cosa deve restare scritto

L'attività dell'organismo si riassume in quattro movimenti: verifica che il modello sia applicato, controlla che sia ancora adeguato ai rischi reali dell'ente, riceve le segnalazioni, propone gli aggiornamenti quando l'organizzazione cambia o il catalogo dei reati si allarga.

Il punto che conta, però, non è l'elenco delle attività: è che di ciascuna resti traccia databile. In dibattimento l'organismo non parla, parlano le sue carte — verbali, richieste di documenti, relazioni, riscontri alle segnalazioni. Un'attività reale non documentata vale, sul piano probatorio, quanto un'attività mai svolta.

I compiti e i controlli sono sviluppati in una guida operativa dedicata. Che cosa l'azienda deve far arrivare all'organismo, con quale periodicità e in che forma, è il tema dei flussi informativi. Il documento che riassume l'anno di vigilanza — quello che in giudizio viene letto per primo — è trattato nella pagina sulla relazione annuale.

Le sei domande che decidono un incarico

Quando un'impresa affronta per la prima volta il tema, le domande che pone sono quasi sempre queste sei, e nello stesso ordine.

La domanda La risposta breve Dove è sviluppata
Chi può farne parte? Soggetti con competenze adeguate e senza ruoli gestionali nelle aree vigilate Requisiti soggettivi
Uno solo o un collegio? Dipende da dimensione, complessità e rischi: nessuna delle due è sempre giusta Monocratico o collegiale
Come si nomina, per quanto e con quale compenso? Con delibera dell'organo dirigente, durata definita e compenso proporzionato all'attività richiesta Nomina, durata e compenso
Che cosa fa in concreto? Verifica l'applicazione del modello, ne controlla l'adeguatezza, riceve segnalazioni, propone aggiornamenti Compiti e controlli
Che cosa deve ricevere dall'azienda? Informazioni periodiche e segnalazioni su eventi rilevanti, in forma tracciabile Flussi informativi
Che cosa lascia agli atti a fine anno? Una relazione che dia conto delle verifiche svolte e delle criticità rilevate Relazione annuale

Le indicazioni delle associazioni di categoria e degli organismi tecnici aiutano a impostare il lavoro, ma non vincolano il giudice penale: il rapporto fra standard e valutazione giudiziale è affrontato nella pagina sulle linee guida per l'Organismo di Vigilanza.

Quando l'Organismo di Vigilanza diventa un problema anziché una difesa

C'è un dettaglio dell'art. 6 che nella pratica pesa più di tutti gli altri, e sta nella lettera d) del primo comma: fra le cose che l'ente deve provare c'è che «non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo».

Significa che l'esistenza dell'organismo, da sola, non aiuta. Un organismo nominato e inerte non è una posizione neutra: è un elemento che l'accusa può usare, perché dimostra che l'ente aveva individuato il presidio e non lo ha fatto funzionare. Fra non avere alcun modello e avere un modello con una vigilanza di facciata, la seconda situazione è talvolta processualmente peggiore della prima.

Da qui una conseguenza che vale la pena mettere per iscritto: l'organismo va nominato quando l'ente è pronto a farlo lavorare, non quando serve una casella riempita in vista di una gara o di una richiesta bancaria. Una nomina prematura produce un anno di verbali vuoti, e quei verbali restano.

Il rapporto fra difetto di vigilanza e rimprovero mosso all'ente — cioè che cosa l'accusa deve effettivamente dimostrare — è analizzato in un approfondimento sull'onere della prova.

Il punto dell'Avv. Soardi

Quando assumo la difesa di una società non comincio dal testo del modello. Chiedo i verbali dell'Organismo di Vigilanza degli ultimi tre esercizi, e quasi sempre so già a metà lettura che tipo di processo sarà.

Se quei verbali raccontano verifiche vere, con date, documenti richiesti e criticità segnalate anche quando erano scomode, esiste una difesa nel merito e conviene costruirla. Se sono formule ripetute, la strategia va impostata diversamente, e saperlo dal primo colloquio vale più di qualunque memoria scritta dopo.

Sull'incarico esterno ho una convinzione che non nascondo, pur riconoscendo che ha un costo: un organismo composto solo da persone che dipendono dall'impresa parte svantaggiato, perché il giudice guarda l'indipendenza prima della competenza. Al tempo stesso, un organismo tutto esterno che non conosce i processi aziendali produce controlli formali. La soluzione mista funziona meglio di entrambe, ed è quella che nella mia esperienza regge più spesso alla prova del dibattimento.

Resta un punto che non ho risolto e che nessuna riforma ha ancora chiarito: quanto debba essere «piccolo» un ente perché l'organo dirigente possa svolgere direttamente la vigilanza. Finché quella soglia resta indefinita, per le imprese sotto una certa dimensione la scelta si fa caso per caso, e si documenta.

Domande frequenti

L'Organismo di Vigilanza è obbligatorio?

Non in sé. Lo diventa per l'ente che adotta un modello organizzativo e vuole potersi avvalere dell'esimente prevista dall'art. 6, perché quella norma richiede che la vigilanza sia affidata a un organismo con autonomi poteri di iniziativa e controllo. Il comma 4 dello stesso articolo consente però, negli enti di piccole dimensioni, che i compiti siano svolti direttamente dall'organo dirigente.

L'amministratore può far parte dell'Organismo di Vigilanza?

È una soluzione sconsigliabile in via generale, perché compromette il requisito dell'indipendenza: chi gestisce non può vigilare su se stesso. Negli enti di piccole dimensioni la questione si pone diversamente, perché la legge ammette che sia proprio l'organo dirigente a svolgere quei compiti.

Quanto dura l'incarico?

La legge non fissa una durata. La stabilisce la delibera di nomina, e conviene che sia pluriennale: un incarico troppo breve confligge con il requisito di continuità d'azione, uno indeterminato rende difficile la revoca.

L'Organismo di Vigilanza risponde penalmente dei reati commessi nell'ente?

Non in via automatica. Una responsabilità può profilarsi in presenza di condotte omissive proprie e dimostrabili, valutate caso per caso rispetto ai poteri effettivamente attribuiti. È una ragione in più perché i limiti dell'incarico siano definiti per iscritto nella delibera.

Un organismo esterno è preferibile a uno interno?

L'organismo esterno offre maggiore indipendenza, quello interno una conoscenza migliore dei processi. La composizione mista tiene insieme i due vantaggi ed è la soluzione più frequente negli enti di dimensione media.

Assistenza

Lo Studio assume incarichi di Organismo di Vigilanza e assiste imprese ed enti nella verifica di idoneità dei modelli organizzativi e nei procedimenti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Per una valutazione preliminare è possibile richiedere un appuntamento.

Soardi Studio Legale riceve nelle sedi di Bergamo, in Via dei Partigiani n. 5, e di Brescia, in Via Armando Diaz n. 1b, con operatività presso i Tribunali di Milano, Monza, Como, Lecco, Bergamo e Brescia e, su incarico, sull'intero territorio nazionale.

Testo normativo di riferimento: D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 nel testo vigente su Normattiva.

Avv. Stefano Soardi — 18 agosto 2026

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