Difesa per infortunio sul lavoro: datore di lavoro, dirigente e preposto

Dopo un infortunio sul lavoro l’indagine parte subito e riguarda chi aveva una posizione di garanzia: datore di lavoro, dirigente, preposto, delegato. La difesa per infortunio sul lavoro comincia dai primi accertamenti tecnici, a cui il difensore e il consulente di parte possono partecipare (art. 360 c.p.p.), e prosegue fino al processo.
Indice
- Difesa per infortunio sul lavoro: quando serve
- Chi risponde dell’infortunio sul lavoro e perché conta per la difesa
- Che cosa comprende il servizio
- Difesa per infortunio sul lavoro: come lavora lo Studio nelle prime settimane
- Pene e procedibilità nella difesa per infortunio sul lavoro
- Le contravvenzioni e la prescrizione dell’organo di vigilanza
- La società e il D.Lgs. 231/2001
- In sintesi: situazione, intervento, esito atteso
- Il punto dell’Avv. Soardi
- Domande frequenti
- Richiedere un confronto
- Dove riceve lo Studio
Difesa per infortunio sul lavoro: quando serve
Il primo contatto arriva quasi sempre nei giorni dell’incidente, quando l’area è ancora sotto sequestro e l’ispettorato o il servizio di prevenzione dell’azienda sanitaria stanno raccogliendo documenti.
Un infortunio grave o mortale apre un procedimento per omicidio colposo o lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni (artt. 589 e 590 c.p.). La polizia giudiziaria acquisisce il documento di valutazione dei rischi, i registri della formazione, i verbali di consegna dei dispositivi di protezione, le deleghe, i contratti d’appalto; spesso sequestra il macchinario o la zona in cui è avvenuto il fatto. Il pubblico ministero dispone accertamenti tecnici sul macchinario e, nei casi più gravi, sulla persona. Se quegli accertamenti non sono ripetibili, deve avvisare la persona indagata e il difensore, che possono nominare un consulente e partecipare alle operazioni (art. 360 c.p.p.). Chi arriva dopo trova un accertamento già fatto, e contestarlo in dibattimento è molto più difficile.
Il servizio riguarda chi viene indagato per l’infortunio. La tutela del lavoratore infortunato e dei familiari è descritta nella pagina sull’assistenza alla persona offesa.
Chi risponde dell’infortunio sul lavoro e perché conta per la difesa
Il D.Lgs. 81/2008 distribuisce gli obblighi di sicurezza fra più figure, e l’indagine li segue tutti. Il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi con il relativo documento né la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 17). Può invece delegare altre funzioni, ma solo con atto scritto di data certa, a una persona competente, con poteri di organizzazione, gestione e controllo e con l’autonomia di spesa necessaria, e con accettazione scritta del delegato (art. 16). La delega non esclude l’obbligo di vigilanza del delegante, che la legge considera assolto con un modello di verifica e controllo efficacemente attuato (art. 16, comma 3).
La responsabilità segue anche chi comanda senza carica: l’art. 299 estende le posizioni di garanzia a chi esercita in concreto i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto. Per questo, nella difesa per infortunio sul lavoro, la prima domanda è chi decideva davvero su quel reparto, quella macchina, quella lavorazione. L’articolo sulla delega di funzioni nella sicurezza sul lavoro spiega quando la delega esonera e quando no.
Che cosa comprende il servizio
L’incarico copre la posizione della persona indagata e, se richiesto, quella della società. Comprende:
- assistenza durante le prime attività della polizia giudiziaria e dell’organo di vigilanza, con il controllo di che cosa viene acquisito e sequestrato;
- nomina del consulente tecnico di parte e partecipazione agli accertamenti non ripetibili, con osservazioni e riserve a verbale (art. 360 c.p.p.);
- ricostruzione dell’organizzazione della sicurezza: documento di valutazione dei rischi, deleghe, nomine, formazione, manutenzioni, appalti;
- scelta sull’interrogatorio e, dopo l’avviso di conclusione delle indagini, memorie e richieste di indagini;
- gestione delle contravvenzioni con la procedura di prescrizione del D.Lgs. 758/1994;
- valutazione dei riti alternativi e del risarcimento alle persone offese, che incide sulla pena e sul processo;
- coordinamento con la difesa della società nel procedimento 231.
Il compenso viene definito con preventivo scritto prima dell’incarico, in base all’attività prevista e nel rispetto dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014.
Difesa per infortunio sul lavoro: come lavora lo Studio nelle prime settimane
Nelle prime settimane si decide gran parte del procedimento, perché è allora che si formano le prove tecniche.
Dall’incidente agli accertamenti
- Primo intervento. Si verifica che cosa hanno già acquisito la polizia giudiziaria e l’organo di vigilanza, si ottengono copia dei verbali e l’elenco dei beni sequestrati, si indica all’azienda che cosa conservare e che cosa non toccare.
- Consulente di parte. Si sceglie un tecnico competente per il tipo di macchina o di lavorazione. Quando arriva l’avviso dell’art. 360 c.p.p., il consulente è già nominato e il difensore può assistere al conferimento dell’incarico e agli accertamenti.
- Documenti. Si raccolgono documento di valutazione dei rischi, deleghe con la prova della data certa, attestati di formazione, libretti e manutenzioni delle macchine, contratti con le ditte esterne, procedure operative.
Dalle indagini al processo
- Ricostruzione della catena delle responsabilità. Si individua chi aveva i poteri su quel rischio, se esisteva una delega valida, se il fatto dipende da una scelta organizzativa o da un comportamento del lavoratore che nessuna misura poteva prevenire.
- Scelte difensive. Interrogatorio o silenzio, memoria, investigazioni difensive; dopo l’avviso di conclusione delle indagini restano 20 giorni (art. 415-bis c.p.p.), come descritto nella pagina sulla difesa nelle indagini preliminari.
- Rito e risarcimento. Si valuta se il processo va affrontato in dibattimento o se conviene un rito alternativo, e con quali effetti del risarcimento del danno alle persone offese.
Pene e procedibilità nella difesa per infortunio sul lavoro
Se l’infortunio è mortale, l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è punito con la reclusione da due a sette anni (art. 589, comma 2, c.p.). Se il lavoratore riporta lesioni gravi, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 500 a 2.000 euro; per le lesioni gravissime, della reclusione da uno a tre anni (art. 590, comma 3, c.p.).
Il punto che sorprende più spesso: le lesioni colpose sono normalmente perseguibili a querela, ma le lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, o relative all’igiene del lavoro, si perseguono d’ufficio (art. 590, ultimo comma). Il procedimento va avanti anche se il lavoratore non presenta querela o la ritira dopo un accordo. Il risarcimento conta comunque, sulla pena e sulle scelte di rito, ma non chiude il processo. Il quadro dei reati è nella pagina sui reati in materia di sicurezza sul lavoro.
Le contravvenzioni e la prescrizione dell’organo di vigilanza
Molte violazioni del D.Lgs. 81/2008 sono contravvenzioni, e spesso l’ispezione ne accerta anche quando non c’è un infortunio. Per quelle punite con l’arresto o l’ammenda alternativi, o con la sola ammenda, si applica la procedura degli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/1994 (art. 301 D.Lgs. 81/2008). L’organo di vigilanza impartisce una prescrizione con un termine per regolarizzare, che non può superare sei mesi salvo una proroga motivata. Verificato l’adempimento, ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, entro trenta giorni, un quarto del massimo dell’ammenda (art. 21). Adempimento e pagamento estinguono la contravvenzione e il pubblico ministero chiede l’archiviazione (art. 24).
È una strada da seguire con metodo: termini, prova dell’adempimento, pagamento. Un termine mancato riporta la contravvenzione davanti al giudice. Quando le contravvenzioni sono contestate insieme a un infortunio, la loro gestione incide anche sul procedimento per il delitto.
La società e il D.Lgs. 231/2001
L’infortunio mortale o con lesioni gravi o gravissime commesso con violazione delle norme sulla sicurezza è reato presupposto della responsabilità dell’ente (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001). Per l’omicidio colposo la sanzione pecuniaria arriva a 1.000 quote nei casi del comma 1 ed è da 250 a 500 quote negli altri, con sanzioni interdittive da tre mesi a un anno; per le lesioni gravi o gravissime è fino a 250 quote. La società può difendersi dimostrando di avere adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione con i requisiti dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008.
Le due difese vanno coordinate dal primo giorno, perché ciò che l’amministratore dichiara e ciò che la società produce si condizionano a vicenda. La difesa della società è descritta nella pagina sulla difesa dell’ente nel procedimento 231; il modello si costruisce con il servizio sul Modello Organizzativo 231. Sul peso della formazione, l’articolo sulla mancata formazione di un dipendente.
In sintesi: situazione, intervento, esito atteso
| Situazione | Cosa facciamo | Esito atteso |
|---|---|---|
| Infortunio appena avvenuto, area o macchina sotto sequestro | Verifica degli atti acquisiti, indicazioni all’azienda, nomina del consulente | Prove tecniche formate con la partecipazione della difesa |
| Avviso di accertamento tecnico non ripetibile | Partecipazione del difensore e del consulente, osservazioni e riserve (art. 360 c.p.p.) | Accertamento contestabile e verbalizzato |
| Delega di funzioni in azienda | Verifica dei requisiti dell’art. 16 D.Lgs. 81/2008 e della vigilanza | Corretta attribuzione della posizione di garanzia |
| Contravvenzioni accertate dall’ispezione | Gestione della prescrizione e del pagamento (artt. 20-24 D.Lgs. 758/1994) | Estinzione delle contravvenzioni |
| Avviso di conclusione delle indagini | Memoria, documenti, richieste di indagini entro 20 giorni | Archiviazione o imputazione più circoscritta |
| Società indagata ex art. 25-septies | Coordinamento con la difesa dell’ente e prova del modello (art. 30 D.Lgs. 81/2008) | Esclusione o riduzione delle sanzioni per l’ente |
Il punto dell’Avv. Soardi
Nei processi per infortunio la sentenza dipende quasi sempre da una perizia, e la perizia dipende da ciò che si è visto nei primi giorni. Per questo chiedo di entrare subito, anche quando all’imprenditore sembra presto per un avvocato penalista. Il secondo punto riguarda le deleghe: molte esistono sulla carta e cedono al primo controllo, perché mancano la data certa, l’autonomia di spesa o l’accettazione. Meglio saperlo leggendole con me che in aula. Il punto che resta aperto, e che si decide caso per caso, è il comportamento del lavoratore: una manovra imprevedibile può interrompere il nesso con la condotta del datore, una manovra prevedibile no, e il confine passa spesso per ciò che la formazione aveva detto su quel rischio.
Domande frequenti
Dopo un infortunio sul lavoro chi viene indagato?
Chi aveva una posizione di garanzia sul rischio che si è concretizzato: datore di lavoro, dirigente, preposto, delegato, e chi esercitava di fatto quei poteri (art. 299 D.Lgs. 81/2008). Se l’infortunio è grave, può essere indagata anche la società ai sensi dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001. L’elenco degli indagati spesso si restringe durante le indagini.
La difesa per infortunio sul lavoro va attivata subito?
Sì, perché gli accertamenti tecnici sul macchinario o sul luogo sono spesso non ripetibili. Il pubblico ministero deve avvisare la persona indagata e il difensore, che possono nominare un consulente e partecipare alle operazioni (art. 360 c.p.p.). Senza un difensore nominato quella fase passa senza contraddittorio tecnico.
Se il lavoratore non presenta querela il processo si ferma?
No, se le lesioni sono gravi o gravissime e il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni: in quel caso si procede d’ufficio (art. 590, ultimo comma, c.p.). L’omicidio colposo è sempre perseguibile d’ufficio. Il risarcimento resta importante per la pena e per le scelte di rito.
Nella difesa per infortunio sul lavoro la delega di funzioni protegge il datore?
Può proteggerlo, se rispetta tutti i requisiti dell’art. 16 del D.Lgs. 81/2008: atto scritto con data certa, delegato competente, poteri e autonomia di spesa, accettazione scritta, pubblicità. Resta l’obbligo di vigilanza sul delegato. Non sono delegabili la valutazione dei rischi e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione (art. 17).
Che cosa succede con le contravvenzioni contestate dall’ispettorato?
Per molte contravvenzioni l’organo di vigilanza impartisce una prescrizione con un termine per regolarizzare. Se l’azienda adempie, può pagare in sede amministrativa un quarto del massimo dell’ammenda entro trenta giorni, e la contravvenzione si estingue (artt. 20, 21 e 24 D.Lgs. 758/1994).
Anche la società ha bisogno di difesa per l’infortunio sul lavoro?
Sì. Per l’omicidio colposo e per le lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla sicurezza l’ente risponde ai sensi dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, con sanzioni pecuniarie e, per l’omicidio, interdittive da tre mesi a un anno. Un modello conforme all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, adottato e attuato, è la difesa principale.
Richiedere un confronto
Se l’infortunio è appena avvenuto, telefona al numero +39 035 236659 o scrivi a info@studiosoardi.com indicando la data, il luogo, l’organo che sta procedendo e se ci sono beni sotto sequestro. Tieni da parte documento di valutazione dei rischi, deleghe e registri della formazione. I recapiti completi sono nella pagina dei contatti. Il primo confronto viene fissato subito ed è a pagamento: il compenso ti viene indicato prima dell’incontro. Se sei già assistito dallo Studio, l’Avv. Soardi è raggiungibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Dove riceve lo Studio
Lo Studio assiste imprese, datori di lavoro e dirigenti su tutto il territorio nazionale e segue il procedimento davanti all’ufficio giudiziario del luogo dell’infortunio. Riceve su appuntamento nelle sedi indicate qui sotto e da remoto. L’area di attività è descritta nella pagina sul diritto penale dell’economia.
Studio di Bergamo
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Avv. Stefano Soardi – testo redatto il 23 settembre 2026
