Difesa nelle indagini preliminari: avviso di garanzia, interrogatorio e avviso ex art. 415-bis

La difesa nelle indagini preliminari comincia nel momento in cui scopri di essere indagato: un’informazione di garanzia, una perquisizione, un invito a presentarsi o l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. Lo Studio interviene in ciascuno di questi momenti con lo stesso metodo: lettura dell’atto, accesso al fascicolo, scelta dello strumento difensivo, preparazione dell’interrogatorio.
Indice
- Quando serve una difesa nelle indagini preliminari
- Che cosa comprende la difesa nelle indagini preliminari
- Come lavora lo Studio: le sei fasi
- Termini, tempi e che cosa ricevi
- Difesa nelle indagini preliminari per reati d’impresa
- Tabella riepilogativa: la difesa nelle indagini preliminari in sintesi
- Il punto dell’Avv. Soardi sulla difesa nelle indagini preliminari
- Domande frequenti
- Richiedere un confronto
- Dove riceve lo Studio
Quando serve una difesa nelle indagini preliminari
Le indagini preliminari sono la fase in cui il pubblico ministero raccoglie gli elementi per decidere se chiedere il processo o l’archiviazione. Chi le subisce lo scopre di solito in uno di quattro modi, e ognuno chiede una reazione diversa.
- Informazione di garanzia. Ti avvisa che sta per compiersi un atto al quale hai diritto di partecipare con il difensore, e indica le norme che si assumono violate.
- Perquisizione o sequestro. Arriva senza preavviso, a casa o in azienda, e non si sospende in attesa del difensore: conta sapere che cosa può essere preso e che cosa va messo a verbale.
- Invito a presentarsi (art. 375 c.p.p.). Il pubblico ministero ti convoca per un interrogatorio; l’atto indica giorno, ora, luogo e il fatto per cui si procede.
- Avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.). La Procura ha finito di indagare e ritiene di avere elementi a tuo carico: hai 20 giorni dalla notifica per leggere gli atti e difenderti prima dell’esercizio dell’azione penale.
Esiste un quinto caso, il più silenzioso: il sospetto, dopo una verifica fiscale o un infortunio in azienda. Qui lo Studio presenta la richiesta ex art. 335 c.p.p. per sapere se sei iscritto nel registro delle notizie di reato e per quale ipotesi.
Essere indagati ed essere accusati sono due cose diverse, e la presunzione di innocenza vale dal primo atto. Nel frattempo, però, qualcuno sta costruendo un fascicolo, e ogni settimana di attesa lo fa crescere da una parte sola. Come sono organizzate le indagini lo spiegano la pagina sulle indagini preliminari e l’area diritto penale.
Che cosa comprende la difesa nelle indagini preliminari
Lo Studio assume la difesa dal primo atto e la porta fino alla decisione del pubblico ministero sull’azione penale, e oltre se il procedimento prosegue. Il lavoro comprende:
- lettura tecnica dell’atto ricevuto: titolo di reato, fatto contestato, atti già compiuti, termini che decorrono;
- nomina come difensore di fiducia, elezione di domicilio presso lo Studio e richiesta ex art. 335 c.p.p. sulle iscrizioni a tuo carico;
- assistenza durante perquisizioni e sequestri, con verifica del verbale e, se ne ricorrono i presupposti, richiesta di restituzione o riesame;
- esame e copia degli atti depositati con l’avviso ex art. 415-bis c.p.p., memoria difensiva, documenti e consulenze tecniche di parte;
- investigazioni difensive ai sensi degli artt. 391-bis e seguenti c.p.p.: colloqui con persone informate sui fatti, acquisizione di documenti, accertamenti tecnici;
- preparazione e assistenza all’interrogatorio davanti al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria delegata o al giudice (artt. 64, 65, 294 e 375 c.p.p.);
- richiesta di archiviazione o impostazione della definizione anticipata, quando il quadro lo consente.
Non tutto serve in ogni caso.
Chi riceve un’informazione di garanzia per un accertamento tecnico ha bisogno di un consulente e di un difensore presente all’atto; chi riceve l’avviso ex art. 415-bis ha bisogno prima di tutto degli atti. Al primo confronto lo Studio ti dice quali attività hanno senso nel tuo caso. Se tutto nasce da un arresto o da un fermo, le prime ore sono descritte nella pagina su arresto, fermo e udienza di convalida.
Come lavora lo Studio: le sei fasi
Il metodo è lo stesso per ogni atto; cambia l’ordine di urgenza.
Le fasi, in ordine
- Primo confronto e lettura dell’atto. Porti tutto quello che hai ricevuto, con la busta e la data di notifica, più messaggi, contratti, fatture e ogni documento che riguardi i fatti. Insieme ricostruiamo la cronologia, che è quasi sempre la parte del lavoro che rende leggibile il resto, e alla fine dell’incontro sai qual è l’ipotesi di reato e quali termini stanno correndo.
- Nomina, elezione di domicilio e richiesta ex art. 335 c.p.p. Lo Studio deposita la nomina, elegge domicilio e chiede alla Procura se e per quale titolo sei iscritto nel registro delle notizie di reato.
- Accesso agli atti. Dopo l’avviso ex art. 415-bis c.p.p. hai diritto di esaminare e copiare tutto ciò che è stato depositato: verbali, sommarie informazioni, consulenze, esiti di perquisizioni, eventuali intercettazioni. Lo Studio acquisisce il fascicolo per intero e lo legge con te.
Dalla scelta dello strumento alla decisione del pubblico ministero
- Scelta dello strumento. Memoria, documenti, interrogatorio e investigazioni difensive possono coesistere, ma si scelgono in base a ciò che manca al fascicolo: la memoria, quando c’è un argomento giuridico o documentale da far entrare negli atti in forma controllata; le investigazioni difensive, quando esiste una persona o un documento che la Procura non ha cercato; l’interrogatorio, quando una spiegazione lineare, sostenuta da carte, può chiudere un equivoco.
- Preparazione dell’interrogatorio. Se la scelta è rispondere, lavoriamo sulle domande prevedibili e sui documenti che le sostengono; se è avvalersi della facoltà di non rispondere, prepariamo comunque l’atto, perché anche il silenzio va gestito con ordine. Durante l’interrogatorio il difensore verifica che gli avvisi di legge siano dati e che il verbale riporti quello che hai detto: si legge tutto prima di firmare. I tuoi diritti in quella sede sono nella pagina sull’interrogatorio dell’indagato.
- Obiettivo. Lo scopo è l’archiviazione o, quando non è realistica, arrivare alla scelta del pubblico ministero con un fascicolo che contenga anche la tua versione. Se il procedimento prosegue, il lavoro fatto qui è la base per valutare i riti alternativi.
Quattro cose da non fare nel frattempo: presentarti a un interrogatorio senza difensore; preparare da solo una versione lunga e scritta; contattare le altre persone coinvolte; cancellare messaggi, email o documenti, perché quel gesto pesa più di ciò che si voleva far sparire.
Termini, tempi e che cosa ricevi
I termini di questa fase sono pochi e non si trattano. L’avviso ex art. 415-bis c.p.p. apre 20 giorni dalla notifica per depositare memorie e documenti, chiedere di essere interrogato e svolgere investigazioni difensive; se chiedi l’interrogatorio, il pubblico ministero deve procedervi. Scaduti i 20 giorni la Procura può chiedere il rinvio a giudizio, il decreto penale o il giudizio immediato senza altri avvisi, oppure l’archiviazione. La guida su che cosa fare dopo l’avviso ex art. 415-bis descrive l’atto nel dettaglio.
Che cosa ricevi, in concreto: dopo il primo confronto, un inquadramento scritto dell’ipotesi di reato, dei termini e delle scelte possibili; dopo l’accesso agli atti, la copia del fascicolo e una nota di lettura sui punti deboli e forti dell’accusa; la memoria e i documenti depositati, con la prova del deposito; un aggiornamento a ogni atto, senza che tu debba chiederlo.
Il compenso viene definito con preventivo scritto prima dell’incarico, in base all’attività prevista e nel rispetto dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014. Il difensore d’ufficio, nominato con l’avviso se non ne hai uno di fiducia, va retribuito allo stesso modo: la gratuità dipende soltanto dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (artt. 74 e seguenti del D.P.R. 115/2002), trattato nella pagina dei servizi dello Studio.
Difesa nelle indagini preliminari per reati d’impresa
Una parte consistente delle indagini che lo Studio segue nasce dentro un’azienda: una verifica della Guardia di Finanza che si chiude con una notizia di reato, un’ispezione dopo un infortunio, una segnalazione del collegio sindacale su un bilancio. Qui l’indagato è un amministratore, un dirigente con delega, un responsabile della sicurezza, e l’interrogatorio verte su deleghe, procure, flussi decisionali, fatture, consulenti: chi ha deciso che cosa, quando e con quali informazioni. Rispondere senza aver ricostruito la documentazione è il rischio principale, e con soci o consulenti coinvolti vale l’avviso dell’art. 64 c.p.p. per chi parla della responsabilità di altri. Se la vicenda è ancora nella fase della verifica, il punto di partenza è la pagina sull’assistenza nelle verifiche fiscali.
C’è poi una seconda posizione: quella della società. Se il reato ipotizzato rientra fra i presupposti del D.Lgs. 231/2001 e risulta commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente (art. 5), la Procura può contestare l’illecito anche alla società, che partecipa al procedimento con un proprio rappresentante (art. 39) e un proprio difensore. Le due difese non coincidono: la persona fisica può avere interesse a dimostrare di aver agito fuori dalle deleghe, l’ente a dimostrare che il modello organizzativo era idoneo. Per questo lo Studio, quando assiste la persona, verifica subito se esiste una posizione dell’ente da tutelare e se i due incarichi siano compatibili; in caso di conflitto uno dei due va ad altro difensore, e lo si dice al primo incontro. Il lavoro sull’ente è nella pagina sulla difesa dell’ente nel procedimento 231; il quadro delle materie è nell’area diritto penale dell’economia.
Tabella riepilogativa: la difesa nelle indagini preliminari in sintesi
| Situazione | Cosa facciamo | Esito atteso |
|---|---|---|
| Informazione di garanzia per un atto in programma | Nomina, lettura dell’atto, presenza all’accertamento con eventuale consulente di parte | Partecipazione all’atto con le garanzie rispettate e le osservazioni a verbale |
| Perquisizione o sequestro a casa o in azienda | Assistenza durante l’atto, verifica del verbale, richiesta di restituzione o riesame se ne ricorrono i presupposti | Perimetro del sequestro verificato e richiesta di restituzione per i beni non pertinenti |
| Invito a presentarsi per interrogatorio (art. 375 c.p.p.) | Richiesta ex art. 335, ricostruzione dei fatti, scelta motivata fra rispondere, tacere o depositare memoria, assistenza all’atto | Interrogatorio preparato, verbale fedele, nessuna dichiarazione improvvisata |
| Avviso ex art. 415-bis c.p.p. | Accesso agli atti nei 20 giorni, memoria e documenti, richiesta di interrogatorio o investigazioni difensive | Fascicolo integrato con la tua versione prima della decisione del pubblico ministero; obiettivo archiviazione |
| Sospetto di essere indagato senza alcun atto | Richiesta ex art. 335 c.p.p., raccolta preventiva dei documenti | Conoscenza dell’iscrizione e del titolo di reato, difesa impostata prima della notifica |
| Indagine su reati d’impresa con possibile posizione dell’ente | Verifica dei presupposti ex art. 5 D.Lgs. 231/2001, valutazione di compatibilità fra le difese, coordinamento con l’ente | Due difese coerenti, senza conflitti scoperti in udienza |
Il punto dell’Avv. Soardi sulla difesa nelle indagini preliminari
Nella mia esperienza il momento in cui si perde di più è quello in cui non succede niente di visibile. L’avviso ex art. 415-bis arriva, i venti giorni corrono e la tentazione è aspettare il processo per «spiegare tutto al giudice». Il processo, però, si costruisce sugli atti di quel fascicolo, e il fascicolo lo si può integrare solo adesso. Ho una posizione netta anche sull’interrogatorio: lo chiedo quando ho letto gli atti e so che cosa la Procura non ha; non lo chiedo quando l’unica cosa che potrebbe aggiungere è una versione da contestare. La facoltà di non rispondere è un diritto, e ho smesso da tempo di sentirmi in dovere di giustificarla. Un punto resta aperto, e lo dichiaro: sul peso del silenzio nella valutazione delle esigenze cautelari la prassi non è uniforme, e a chi assisto lo dico prima.
Domande frequenti
Ho ricevuto un’informazione di garanzia: significa che sarò processato?
No. L’informazione di garanzia ti avvisa che sta per compiersi un atto al quale hai diritto di partecipare con il difensore e indica le norme che si assumono violate. La decisione sull’azione penale arriva solo alla fine delle indagini, e molti procedimenti si chiudono con l’archiviazione.
Posso sapere se sono indagato prima di ricevere un atto?
Sì, con la richiesta prevista dall’art. 335 c.p.p., che lo Studio presenta alla Procura in tuo nome. La risposta indica se esiste un’iscrizione a tuo carico e per quale ipotesi di reato, salvo i casi in cui la legge consente di ritardarne la comunicazione.
Quanto tempo ho dopo l’avviso ex art. 415-bis c.p.p.?
Venti giorni dalla notifica. In questo termine puoi esaminare e copiare gli atti, depositare memorie e documenti, chiedere di essere interrogato e svolgere investigazioni difensive. Il termine corre anche se non hai ancora un difensore di fiducia: conviene fissare il primo confronto subito dopo la notifica.
Conviene sempre chiedere l’interrogatorio?
No. L’interrogatorio è utile quando puoi dare una spiegazione lineare sostenuta da documenti e conosci già gli atti; può essere dannoso quando l’accusa è ancora generica o il rischio di contraddizioni è alto. La facoltà di non rispondere è un diritto e non equivale a un’ammissione.
Il difensore d’ufficio è gratuito?
No. Il difensore d’ufficio nominato con l’avviso va pagato come un difensore di fiducia. La gratuità dipende solo dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo i requisiti di reddito degli artt. 74 e seguenti del D.P.R. 115/2002. Puoi nominare un difensore di fiducia in qualsiasi momento.
Quanto durano le indagini preliminari?
Dipende dal reato: in genere sei mesi o un anno, con possibili proroghe, e in questo periodo puoi non ricevere alcun atto. Se ricevi l’avviso ex art. 415-bis c.p.p. le indagini sono chiuse; se arriva una richiesta di archiviazione, il procedimento si avvia alla conclusione, salvo opposizione della persona offesa (art. 408 c.p.p.).
Richiedere un confronto
Se hai ricevuto uno degli atti descritti in questa pagina, o temi di essere indagato, puoi chiedere un primo confronto per inquadrare la situazione: telefono +39 035 236659, email info@studiosoardi.com, oppure il modulo nella pagina contatti. Porta con te l’atto ricevuto. Il primo confronto viene fissato subito ed è a pagamento: il compenso ti viene indicato prima dell’incontro. Se sei già assistito dallo Studio, l’Avv. Soardi è raggiungibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Dove riceve lo Studio
Lo Studio riceve a Bergamo, in Via dei Partigiani 5 (24121), e a Brescia, in Via Armando Diaz 1b. Opera con regolarità su tutto il territorio nazionale, davanti a qualunque Procura e Tribunale. Gli incontri si svolgono in presenza o da remoto.
Studio di Bergamo
Via dei Partigiani 5, 24121 Bergamo
Riceve su appuntamento
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Studio di Brescia
Via Armando Diaz 1b, 25121 Brescia
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Avv. Stefano Soardi – testo redatto il 21 settembre 2026
