Delega di Funzioni Sicurezza Sul Lavoro: quando esonera davvero il datore di lavoro

Compliance, Penale

Schema della delega di funzioni: i poteri scendono al delegato mentre l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro risale
Delega di funzioni sicurezza sul lavoro: quando esonera davvero il datore di lavoro

Indice

Dopo un infortunio in azienda arrivano l’ispezione dell’organo di vigilanza e, qualche mese dopo, l’informazione di garanzia. La reazione dell’imprenditore è quasi sempre la stessa: «ma io avevo delegato». La delega di funzioni, però, non è uno scudo automatico: è un istituto tecnico, disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2008, che produce effetti soltanto se costruito e gestito in un certo modo.

Capire dove passa il confine fra ciò che la delega trasferisce e ciò che resta comunque in capo al datore di lavoro è, nella difesa penale in materia di sicurezza sul lavoro, la questione decisiva. Una recente pronuncia della Corte di cassazione — Sez. III, 10 dicembre 2025, n. 39563 — lo chiarisce con nettezza e merita di essere letta insieme al testo della norma.

Requisito dell’art. 16Che cosa significa in concretoErrore che compromette la delega
Atto scritto con data certaDocumento con data opponibile ai terziDelega non datata o formata dopo l’infortunio
Professionalità ed esperienza del delegatoCompetenza tecnica adeguata al rischio delegatoDelega a un collaboratore privo di competenze specifiche
Poteri di organizzazione, gestione e controlloIl delegato decide davvero sulle misure di sicurezzaIl titolare mantiene ogni decisione operativa
Autonomia di spesaBudget utilizzabile senza autorizzazioni caso per casoOgni acquisto passa dalla firma dell’amministratore
Accettazione scrittaSottoscrizione del delegatoIncarico solo verbale o mai formalizzato
Pubblicità adeguata e tempestivaOrganigramma e comunicazione interna aggiornatiI lavoratori continuano a rivolgersi al titolare

Che cos’è la delega di funzioni e a che cosa serve

La delega di funzioni è l’atto con cui il datore di lavoro trasferisce a un altro soggetto dell’organizzazione aziendale l’adempimento di obblighi prevenzionistici che la legge pone originariamente in capo a lui. Non è una scelta di comodo: nelle strutture articolate è una necessità organizzativa, perché nessun imprenditore può presidiare personalmente ogni reparto e ogni lavorazione.

Sul piano penale, l’effetto della delega di funzioni è lo spostamento della posizione di garanzia: il delegato assume gli obblighi trasferiti e ne risponde. Il delegante, però, non esce di scena. Resta titolare di un obbligo autonomo — quello di vigilanza — che è il vero terreno di scontro nei processi per infortunio.

I requisiti della delega di funzioni nell’art. 16

L’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 ammette la delega di funzioni solo in presenza di cinque requisiti, tutti necessari:

  • che risulti da atto scritto recante data certa;
  • che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni delegate;
  • che attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  • che sia accettata dal delegato per iscritto.

A questi si aggiunge il comma 2, spesso trascurato e altrettanto spesso decisivo in giudizio: alla delega «deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità». Una delega di funzioni perfetta sulla carta ma sconosciuta a chi lavora in azienda è una delega che, nel processo, mostra il fianco.

Il comma 3-bis consente al delegato di sub-delegare specifiche funzioni, previa intesa con il datore di lavoro e alle medesime condizioni. Il sub-delegato, però, non può delegare ulteriormente, e sul delegante permane l’obbligo di vigilanza.

Gli obblighi che non si possono delegare

L’art. 17 sottrae alla delega di funzioni due obblighi soltanto, ma sono i due che più frequentemente compaiono nei capi d’imputazione: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Nessuna delega, per quanto ben congegnata, può spostarli.

È una distinzione da tenere presente quando si costruisce l’organigramma della sicurezza: la delega può riguardare l’attuazione delle misure, non la scelta a monte su quali rischi esistano e come vadano governati.

L’obbligo di vigilanza che resta al datore di lavoro

Qui si concentra il vero nodo difensivo. L’art. 16, comma 3, stabilisce:

«La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.»

Due periodi, due messaggi complementari. Il primo dice all’imprenditore che non può disinteressarsi. Il secondo gli dice come può legittimamente interessarsene: attraverso un sistema, non attraverso la presenza fisica.

La precisazione non è pleonastica. Il secondo periodo è stato introdotto dal decreto correttivo (art. 12 del D.Lgs. 106/2009) e non compare nel testo originario del 2008: diverse banche dati online pubblicano ancora la versione previgente. Chi cita il testo superato perde proprio il passaggio che, in difesa, conta di più.

Cassazione n. 39563/2025: la vigilanza è procedurale

Il caso deciso dalla Terza Sezione penale è di quelli che si incontrano spesso nella pratica. In una carpenteria metallica, un trapano a colonna ereditato dalla precedente gestione era stato formalmente dismesso con verbale di riunione del 22 gennaio 2019, perché privo di protezioni, di marcatura certa e della documentazione di sicurezza. Il macchinario, però, era rimasto fisicamente in officina. Mesi dopo, un operaio lo utilizzò per forare una guarnizione in gomma e riportò lesioni gravi.

Il datore di lavoro aveva deliberato la dismissione, aveva conferito la delega di funzioni al direttore tecnico e a un preposto per eseguirla e aveva predisposto una procedura informativa interna: moduli con cui le situazioni di pericolo dovevano essergli segnalate. Era emerso, in fatto, che il direttore si era avveduto della mancata dismissione la settimana precedente l’infortunio, senza però attivare alcuna segnalazione.

La Corte d’appello lo aveva comunque condannato, valorizzando il tempo trascorso fra la delibera di dismissione e l’infortunio in un’azienda di modeste dimensioni. La Cassazione ha annullato — per la seconda volta — perché quel ragionamento fonda la responsabilità «sul mancato controllo momento per momento delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni». Il principio richiamato è consolidato:

«la delega di funzioni […] non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite, ma, afferendo alla correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato, non può avere ad oggetto il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni»

E, soprattutto, la Corte indica in positivo come quell’obbligo si adempie: esso «può essere assolto attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza del datore di lavoro delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive». Le modalità di adempimento, precisa la sentenza richiamando il precedente Arrigoni, «non potranno essere quelle stesse riferibili al preposto, ma avranno un contenuto essenzialmente procedurale, tanto più complesso quanto più elevata è la complessità dell’organizzazione aziendale».

Osservazione difensiva

La pronuncia è di annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Torino: la Cassazione non ha assolto nessuno e non si è pronunciata sulla responsabilità. Alcune sintesi in circolazione titolano «va assolto il datore di lavoro»: non è corretto. Il valore della sentenza sta nel metodo di accertamento che impone al giudice di merito.

Per la difesa il punto è operativo: non basta esibire la delega di funzioni, occorre documentare il sistema procedurale che avrebbe dovuto portare l’informazione al vertice. Nel caso deciso, l’esistenza dei moduli di segnalazione e l’omissione del direttore sono elementi favorevoli all’imputato, e la Corte rimprovera al giudice di merito di non averli valutati.

Delega di funzioni e Modello 231: il rinvio all’art. 30

Il rinvio contenuto nell’art. 16, comma 3, all’art. 30, comma 4, non è un dettaglio tecnico: è il collegamento fra la posizione individuale dell’imprenditore e la responsabilità amministrativa dell’ente.

L’art. 30 descrive il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente ai sensi del D.Lgs. 231/2001: un sistema aziendale «adottato ed efficacemente attuato» che copra standard tecnico-strutturali, valutazione dei rischi, gestione degli appalti, sorveglianza sanitaria, informazione e formazione, vigilanza sul rispetto delle procedure, acquisizione delle certificazioni obbligatorie e verifiche periodiche di efficacia. Il comma 4 aggiunge il sistema di controllo sull’attuazione del modello e l’obbligo di riesame quando emergano violazioni significative o mutamenti organizzativi e tecnologici.

La convenienza è duplice, e nella pratica viene sottovalutata:

  • sul piano individuale, il modello di verifica e controllo è la via che la legge stessa indica per considerare assolto l’obbligo di vigilanza del delegante;
  • sul piano dell’ente, è l’unico strumento che può evitare la condanna della società ai sensi dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni previste da quest’ultima disposizione non sono simboliche: per l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche, sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote e sanzioni interdittive da tre mesi a un anno; nell’ipotesi aggravata dalla violazione dell’art. 55, comma 2, la sanzione pecuniaria è fissa in 1.000 quote; per le lesioni gravi o gravissime, sanzione pecuniaria fino a 250 quote e interdittive fino a sei mesi. Per molte imprese l’interdizione dal contrattare con la pubblica amministrazione, anche solo per pochi mesi, pesa più della sanzione pecuniaria.

Gli errori più frequenti nella delega di funzioni

Nell’assistenza a imprese e amministratori dopo un infortunio, i punti di cedimento della delega di funzioni si ripetono con una regolarità sorprendente.

  • La delega senza autonomia di spesa. È il difetto più frequente e il più difficile da recuperare: se ogni acquisto rilevante deve passare dalla firma del titolare, il potere di gestione non è stato trasferito davvero.
  • La delega senza data certa. Un documento non registrato né autenticato, prodotto dopo l’infortunio, ha un valore probatorio fragile.
  • La delega mai comunicata. Se i lavoratori continuano a rivolgersi al titolare per ogni decisione, l’art. 299 sull’esercizio di fatto dei poteri direttivi riporta la posizione di garanzia dove stava prima.
  • La procedura di flusso informativo solo sulla carta. È il tema centrale della sentenza n. 39563/2025: la difesa regge se il sistema di segnalazione era adeguato e, se attuato, avrebbe consentito al datore di lavoro di sapere. Non regge se i moduli non sono mai stati compilati da nessuno.
  • La confusione fra delegato e preposto. Sono ruoli diversi, con obblighi diversi; sovrapporli in giudizio danneggia quasi sempre la difesa dell’imprenditore.

La conseguenza operativa è netta: la delega di funzioni va costruita insieme al modello organizzativo e ai flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, non come un atto isolato da archiviare. Un documento perfetto dentro un’organizzazione che non lo pratica è, nel processo penale, un documento che lavora contro chi lo ha firmato.

La riforma proposta: la responsabilità per colpa grave

Il 12 maggio 2026 la Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, istituita con decreto del Ministro della Giustizia del 27 marzo 2024 e presieduta dal Vice Ministro Francesco Paolo Sisto, ha consegnato al Ministro la propria relazione finale. Fra le proposte, l’introduzione di un art. 590-septies c.p., rubricato «Responsabilità del datore di lavoro per colpa grave», secondo cui

«In caso di adozione di un adeguato modello di organizzazione e gestione di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 […] il datore di lavoro […] è punibile per i fatti di cui al secondo comma dell’art. 589 e al terzo comma dell’art. 590 solo per colpa grave.»

La proposta indica anche i casi in cui la colpa resta comunque grave: omessa nomina del medico competente o del RSPP, omessa valutazione dei rischi o mancata elaborazione del DVR, mancato aggiornamento della valutazione a fronte di modifiche significative, mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale, omessa informazione e formazione. Nello stesso articolato si propone un innalzamento delle pene dell’art. 589, comma 2, c.p.

Va detto con chiarezza, perché sul punto circolano letture affrettate: si tratta della proposta di una commissione ministeriale di studio, non di una norma in vigore. Alla data odierna non risulta approvata alcuna legge delega in materia. La direzione, però, è leggibile ed è coerente con quanto la giurisprudenza già fa: valorizzare l’organizzazione documentata e vissuta come elemento di misura della colpa.

Cosa fare se è già arrivata la notizia di reato

Dopo un infortunio con esito grave il procedimento per lesioni colpose o omicidio colposo si apre quasi sempre, e spesso si affianca a un procedimento a carico della società. Le prime settimane sono decisive, perché è in quella fase che si formano gli atti su cui poi si discuterà per anni: verbali dell’organo di vigilanza, sequestri, sommarie informazioni dei colleghi, acquisizione della documentazione aziendale.

Tre indicazioni pratiche, prima ancora della strategia processuale. Non modificare i luoghi né la documentazione: qualsiasi intervento successivo all’evento verrà letto in chiave sfavorevole. Ricostruire subito la catena delle deleghe e la documentazione dei flussi informativi, prima che i ricordi si sfumino. Verificare la posizione dell’ente in parallelo a quella delle persone fisiche: sono due difese distinte, che possono avere interessi non coincidenti, e trattarle come una sola è un errore che si paga.

Domande frequenti sulla delega di funzioni

La delega di funzioni esonera il datore di lavoro dalla responsabilità penale?

No, non integralmente. Trasferisce al delegato gli obblighi delegati, ma lascia al datore di lavoro un autonomo obbligo di vigilanza sul corretto espletamento di quelle funzioni. L’esonero riguarda l’esecuzione, non il controllo complessivo sulla gestione del rischio.

La delega di funzioni deve essere scritta?

Sì. L’art. 16 richiede l’atto scritto con data certa e l’accettazione scritta del delegato. Una delega solo verbale non soddisfa i requisiti di legge e, in giudizio, è praticamente indifendibile.

Si può delegare la valutazione dei rischi?

No. L’art. 17 la indica espressamente fra gli obblighi non delegabili, insieme alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro può farsi assistere da tecnici, ma la responsabilità resta sua.

Che differenza c’è tra delegato e preposto?

Il delegato riceve, con atto formale, funzioni proprie del datore di lavoro e i relativi poteri di spesa e organizzazione. Il preposto sovrintende all’attività lavorativa e vigila sull’osservanza delle disposizioni da parte dei lavoratori. Sono posizioni di garanzia distinte, con obblighi e responsabilità differenti.

Il delegato può a sua volta delegare?

Sì, ma solo previa intesa con il datore di lavoro, alle stesse condizioni di forma e sostanza, e per specifiche funzioni. Il sub-delegato non può delegare ulteriormente e sul delegante resta l’obbligo di vigilanza.

Come si dimostra di aver vigilato?

Con prove di natura procedurale: flussi informativi documentati, verbali di riunione, audit interni, sistemi di segnalazione effettivamente utilizzati. La Cassazione esclude che al datore di lavoro possa chiedersi il controllo momento per momento delle singole lavorazioni.

Serve un Modello 231 perché la delega di funzioni sia efficace?

Non è un requisito di validità della delega, ma l’art. 16, comma 3, indica nel modello di verifica e controllo dell’art. 30 la via per considerare assolto l’obbligo di vigilanza. In pratica, la delega di funzioni è molto più solida quando si inserisce in un sistema organizzativo documentato.

Conclusioni sulla delega di funzioni e la sicurezza sul lavoro

La delega di funzioni non esonera il datore di lavoro, ma ridefinisce ciò che gli si può rimproverare. Non gli si può chiedere di controllare ogni lavorazione; gli si chiede di aver costruito e fatto funzionare un sistema che gli consenta di sapere. Quando quel sistema esiste, è documentato ed è realmente praticato, la difesa ha argomenti solidi. Quando manca, la delega diventa un foglio che aggrava, anziché alleggerire, la posizione di chi l’ha firmata.

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Il punto dell’Avvocato: la delega vale quanto l’organizzazione che la sostiene

Nella mia esperienza il momento in cui una delega di funzioni si rivela solida o fragile non è quello della firma, ma quello in cui, a distanza di anni, si deve ricostruire davanti a un giudice che cosa l’azienda sapeva e quando lo ha saputo. Le deleghe che tengono sono quelle accompagnate da tracce: segnalazioni, verbali, audit, riscontri scritti. Quelle che cedono sono documenti impeccabili conservati in un raccoglitore che nessuno ha mai aperto.

Se la riforma proposta dalla Commissione ministeriale dovesse tradursi in legge, questa impostazione ne uscirebbe rafforzata: il modello organizzativo diventerebbe il discrimine fra colpa lieve e colpa grave. Ma non occorre attendere: già oggi, con il diritto vigente, l’impresa che documenta la propria organizzazione si difende meglio di quella che si limita a firmare una delega.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 16, 17, 30, 55 e 299 (art. 16, comma 3, nel testo sostituito dall’art. 12 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
  • D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 9 e 25-septies
  • Cass. pen., Sez. III, 10 dicembre 2025, n. 39563
  • Cass. pen., Sez. IV, 5 ottobre 2023, n. 51455 (Rv. 285535-01)
  • Cass. pen., Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 14915, Arrigoni (Rv. 275577-01)
  • Cass. pen., Sez. IV, 21 aprile 2016, n. 22837 (Rv. 267319)
  • Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro (d.m. Giustizia 27 marzo 2024), relazione finale consegnata il 12 maggio 2026
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31 luglio 2026

Avv. Stefano Soardi