Responsabilità 231 nei gruppi di società: chi risponde e per che cosa

Compliance

Volume giuridico aperto con occhiali da lettura appoggiati sulle pagine: la responsabilità 231 nei gruppi di società si legge società per società, perché il decreto non conosce il gruppo
Gruppi di società e D.Lgs. 231/2001: il decreto non conosce il gruppo, conosce i singoli enti.

La responsabilità 231 nei gruppi di società segue una regola precisa: destinatario del D.Lgs. 231/2001 è il singolo ente, mai il gruppo come tale. Ogni società risponde dei reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio. La capogruppo può essere coinvolta per il reato commesso nella controllata solo se un suo esponente ha concorso nel fatto e se l'illecito è servito, in concreto, anche a lei: l'interesse di gruppo, da solo, non basta.

Indice

Le regole in sintesi: responsabilità 231 nei gruppi di società

SituazioneRegolaConseguenza pratica
Reato nella controllata, nessun coinvolgimento della holdingOgni ente risponde per fatto proprio (artt. 1 e 5)Risponde solo la controllata
Esponente della capogruppo concorre nel reato della controllata, interesse concreto di entrambeConcorso ex art. 110 c.p. più art. 5 per ciascun enteResponsabilità cumulativa: due procedimenti, due patrimoni
Reato che serve solo alla controllata; alla holding arriva un vantaggio riflesso da socioL'interesse va accertato in concreto per ogni enteIl solo interesse di gruppo non basta a coinvolgere la capogruppo
Persona con doppio incarico commette il reatoLa persona è apicale in entrambi gli entiIl fatto può essere imputato a entrambi, secondo l'interesse servito
Operazioni infragruppo a condizioni anomaleL'anomalia è indizio dell'interesse dell'ente avvantaggiatoContratti e corrispettivi documentati sono la prima difesa
Modello organizzativoOgni società destinataria del decreto adotta il proprioIl modello unico di gruppo non protegge le singole società

Il punto di partenza: il decreto non conosce il gruppo

Chi cerca nel D.Lgs. 231/2001 una disciplina del gruppo di società non la trova. L'art. 1 elenca i destinatari del decreto, enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità, e si ferma lì. Il gruppo non compare, perché non è un soggetto di diritto ma una situazione di fatto: un insieme di enti legati da partecipazioni e da una direzione comune, ciascuno con il proprio patrimonio e la propria organizzazione.

La conseguenza è netta. La responsabilità 231 nei gruppi di società si accerta ente per ente: non esiste un illecito «di gruppo» che si distribuisca sulle società in ragione della catena partecipativa, e non esiste, all'inverso, uno schermo di gruppo che protegga la holding da ciò che accade nelle controllate. Ogni ente entra nel procedimento per fatto proprio: un reato presupposto commesso da un suo apicale o da un suo sottoposto, nel suo interesse o a suo vantaggio, secondo i criteri dell'art. 5. Il sistema della responsabilità degli enti nel suo insieme si applica dentro il gruppo esattamente come fuori, società per società. Il testo del decreto è consultabile su Normattiva (testo vigente al 2 ottobre 2026).

Questo non significa che la struttura di gruppo sia penalmente neutra. Significa che il rischio non viaggia lungo le partecipazioni: viaggia lungo le persone e lungo l'interesse. Sono i due canali esaminati nelle prossime sezioni.

Quando la capogruppo risponde del reato della controllata

Il caso che interessa ogni holding è questo: un reato presupposto, poniamo una corruzione o un reato ambientale, viene commesso nell'attività di una controllata. A quali condizioni il procedimento può raggiungere anche la capogruppo?

Le condizioni sono due, e devono ricorrere insieme. La prima riguarda le persone: occorre che un soggetto riconducibile alla capogruppo, tipicamente un suo amministratore o un suo dirigente, abbia concorso nel reato commesso nella controllata, ai sensi dell'art. 110 del codice penale. Non basta che la holding nominasse gli amministratori della partecipata, né che ne approvasse i budget: serve un contributo concreto al fatto, un'istigazione, una direttiva, un accordo.

La seconda condizione riguarda l'interesse. Il reato deve essere stato commesso, oltre che nell'interesse della controllata, anche nell'interesse o a vantaggio della capogruppo, valutato in concreto. È qui che l'argomento più usato nelle contestazioni, e cioè che ciò che giova alla controllata giova sempre al gruppo e quindi alla holding, mostra la corda: un vantaggio meramente riflesso, quello che qualunque socio ricava dal buon andamento della partecipata, non integra il criterio dell'art. 5. L'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità richiede un interesse concreto e diretto della singola società coinvolta, e considera insufficiente il generico richiamo all'interesse di gruppo. Su come si accertano e si provano i due criteri dell'art. 5 il discorso generale è svolto nella pagina dedicata.

Quando le due condizioni ricorrono, la responsabilità si cumula: risponde la controllata, nel cui ambito il reato è maturato, e risponde la capogruppo, per il concorso del proprio esponente in un reato commesso anche nel proprio interesse. La responsabilità 231 nei gruppi di società può così raddoppiare: due enti, due procedimenti, due patrimoni esposti a sanzioni e confisca.

Il doppio incarico: il canale attraverso cui il rischio risale

Nei gruppi di dimensione media la prima condizione, quella del concorso, ha un veicolo ricorrente: il cumulo di cariche. L'amministratore delegato della holding siede nel consiglio della controllata, il direttore finanziario di gruppo è consigliere in tre partecipate, il responsabile tecnico firma per due società. Sono assetti scelti per ragioni comprensibili di coordinamento e di costo. Sul piano 231 hanno un effetto preciso: la persona con doppio incarico è apicale in entrambi gli enti, e il suo fatto può essere imputato a entrambi, a ciascuno secondo l'interesse che il reato ha servito.

Il doppio incarico non è di per sé un illecito, e nessuno pretende che i gruppi vi rinuncino. Va però trattato per quello che è: il punto in cui i confini fra le organizzazioni si assottigliano. Chi mappa i rischi del gruppo dovrebbe partire da lì, dall'elenco delle persone che operano su più società, chiedendosi per ciascuna in quale veste assume le decisioni e con quali deleghe. Se poi una parte del gruppo scivola verso la crisi, gli stessi incarichi plurimi moltiplicano le contestazioni da un dissesto all'altro, fino al tema della pena unica quando i fallimenti nascono da un medesimo disegno.

Un gruppo che non sa dire chi decide per chi scoprirà la risposta nel modo peggiore, dentro un capo di imputazione che la ricostruisce a posteriori.

Interesse di gruppo e interesse della singola società

Resta la zona in cui le contestazioni si decidono davvero: la qualificazione dell'interesse nelle operazioni infragruppo. Il diritto societario riconosce da tempo che l'appartenenza a un gruppo può giustificare scelte che, isolatamente considerate, una società indipendente non farebbe; è la logica dei vantaggi compensativi elaborata sul terreno della direzione e coordinamento. Il diritto punitivo del decreto 231 ragiona diversamente: al momento di decidere se l'ente risponde, guarda all'interesse concreto di quella società in quel fatto, non al saldo complessivo del gruppo.

Ne discendono alcune indicazioni pratiche. Le operazioni infragruppo a condizioni non di mercato, i servizi accentrati fatturati senza corrispettivo verificabile, la tesoreria accentrata che drena liquidità dalle controllate sono i luoghi in cui un pubblico ministero cercherà l'interesse della capogruppo in un fatto formalmente maturato altrove. All'inverso, la controllata che esegue una direttiva dannosa della holding potrà difendersi sostenendo di non avere tratto dal fatto alcun interesse proprio.

Dove si gioca la prova: i documenti delle operazioni infragruppo

La linea di confine passa dai documenti: contratti infragruppo scritti, corrispettivi motivati, delibere che diano conto del perché l'operazione conviene anche alla società che la compie. Per la difesa c'è un atto preciso da non rinviare: produrre quei documenti al pubblico ministero già durante le indagini, con una memoria che ricostruisca a chi l'operazione serviva, senza aspettare che la qualificazione dell'interesse si cristallizzi nell'imputazione. Il tema si intreccia con quello, distinto, delle vicende modificative dell'ente, fusione, scissione e cessione d'azienda: là si decide chi risponde dopo che il gruppo si è riorganizzato, qui si decide chi risponde mentre il gruppo opera.

Modello 231 e OdV nel gruppo: uno per ciascuna società

Un errore ricorrente è il modello standard, copiato o non calato sui processi reali della singola società: nei gruppi prende la forma del documento redatto dalla capogruppo e recepito dalle controllate con una delibera fotocopia, con un solo organismo di vigilanza a sorvegliare tutto. È un assetto che non regge, per la stessa ragione vista all'inizio: destinataria del decreto è ogni singola società, e l'esimente dell'art. 6 richiede che ciascuna abbia adottato ed efficacemente attuato un modello calibrato sui propri rischi, affidandone la vigilanza a un organismo dotato di autonomia. Un modello scritto per l'attività della holding non descrive i rischi della controllata che produce, e un organismo unico di gruppo fatica a dirsi autonomo rispetto a ciascuna delle società che dovrebbe vigilare. La responsabilità 231 nei gruppi di società non si governa con un documento solo.

Coordinamento sì, sostituzione no. La capogruppo può legittimamente dettare principi comuni, mettere a disposizione metodologie e formazione, pretendere standard minimi nelle partecipate: sono contenuti tipici della progettazione e dell'aggiornamento del modello. Ciò che non può fare è sostituirsi alle controllate nell'adozione e nell'attuazione. Ogni società delibera il proprio modello, nomina il proprio organismo di vigilanza e disciplina i flussi informativi verso di esso, compresi quelli che attraversano i confini societari: i servizi accentrati vanno mappati nel modello della società che li riceve, non solo in quello della società che li eroga. Per individuare le aree da presidiare in ciascun ente resta ferma la ricognizione dei reati che possono far scattare la responsabilità, da condurre sull'attività effettiva di ogni società.

La questione aperta della holding pura

Un punto merita di essere dichiarato aperto: la posizione della holding pura, che non produce e non contratta con terzi, ma si limita a detenere partecipazioni e a dirigere. Se e in quale misura un ente simile debba dotarsi di un modello, e su quali attività calibrarlo, è questione che la prassi risolve in modi diversi e che non ha una risposta valida per tutti i gruppi; chi scrive ritiene che la risposta dipenda da quanto la direzione unitaria si traduce in decisioni operative sulle controllate, il che riporta, ancora una volta, alle persone e alle deleghe.

Il punto dell'Avv. Soardi

Nella prassi l'ente si rivolge al difensore quando un avviso è già arrivato: un'informazione di garanzia alla controllata, o all'amministratore che siede anche nella holding. A quel punto la prima domanda utile non riguarda la qualità del documento di gruppo, ma la veste in cui quella persona ha deciso, con quali deleghe e per conto di chi; ed è una domanda a cui gli organigrammi di carta rispondono male.

Fra i difetti che si incontrano più spesso nei modelli esaminati ci sono l'organismo di vigilanza inerte, senza verbali né controlli, e i flussi informativi solo formali: dentro un gruppo pesano doppio, perché nessuno vede l'operazione infragruppo per intero. Il modello deve restare vivo, crescere e cambiare con l'azienda; in un gruppo le aziende sono tante, e ciascuna ha il suo. Vale anche qui l'indicazione che lo Studio dà al primo incontro: raccogliere subito contratti, delibere e corrispondenza che spiegano le operazioni fra le società, perché a distanza di mesi quei documenti non si trovano più.

Domande frequenti sulla responsabilità 231 nei gruppi di società

La responsabilità 231 può colpire il gruppo di società come tale?

No. Il gruppo non è un ente e non rientra fra i destinatari del decreto elencati all'art. 1. La responsabilità 231 nei gruppi di società ricade sulle singole società, ciascuna per i reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio da propri apicali o sottoposti.

Quando la capogruppo risponde per un reato commesso nella controllata?

Quando un suo esponente ha concorso nel reato e il fatto è stato commesso, in concreto, anche nell'interesse o a vantaggio della capogruppo. Le due condizioni devono ricorrere insieme: la sola posizione di controllo azionario non basta.

L'interesse di gruppo basta per la responsabilità 231 della società capogruppo?

No. L'orientamento consolidato richiede un interesse concreto e diretto della singola società; il vantaggio riflesso che ogni socio trae dal buon andamento della partecipata non integra il criterio dell'art. 5 del decreto.

Un modello unico vale per la responsabilità 231 di tutte le società del gruppo?

No come esimente delle singole società. Ogni ente destinatario del decreto deve adottare e attuare un proprio modello, calibrato sui propri rischi, con un proprio organismo di vigilanza. La capogruppo può coordinare e dettare standard, non sostituirsi.

Le società del gruppo possono nominare lo stesso organismo di vigilanza?

La prassi lo sconsiglia: un organismo condiviso fatica a mantenere autonomia rispetto a ciascuna società vigilata e alla direzione di gruppo. La soluzione più difendibile resta un organismo per società, eventualmente con un componente di raccordo.

Il cumulo di cariche fra holding e controllate è vietato?

No, ed è diffuso per ragioni organizzative legittime. Comporta però che la persona sia apicale in più enti: il suo eventuale reato può essere imputato a ciascuno di essi, secondo l'interesse servito. Deleghe scritte e verbali chiari sono il presidio minimo.

Se il suo gruppo vuole verificare come le strutture di governo, i contratti infragruppo e i modelli delle singole società reggono rispetto ai criteri del decreto, lo Studio può esaminare la documentazione e indicare le priorità di intervento.

Soardi Studio Legale assiste imprese, amministratori e organi di controllo nel diritto penale d'impresa e nella compliance 231 dalle sedi di Bergamo e Brescia, su tutto il territorio nazionale, anche per società e gruppi con capogruppo all'estero, per i profili penali e 231 in Italia.

Avv. Stefano Soardi, data di stesura: 2 ottobre 2026