
Il conto della società risulta bloccato, la banca parla di un provvedimento dell'autorità giudiziaria e nessuno ha ancora ricevuto un avviso di garanzia. È il modo più frequente in cui si scopre un sequestro per reati tributari: un vincolo cautelare disposto dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, per garantire la futura confisca del profitto dell'evasione. Non anticipa la condanna, ma produce effetti immediati, e i dieci giorni per chiedere il riesame corrono dall'esecuzione.
- Che cosa fare nei primi dieci giorni
- Le verifiche da fare subito, in ordine
- Che cosa dice la legge sul sequestro per reati tributari
- Che cosa cambia, in pratica
- Domande frequenti sul sequestro per reati tributari
Che cosa fare nei primi dieci giorni
Prima regola: procurarsi il decreto. La banca, l'ufficiale di polizia giudiziaria o il custode ne hanno copia, e senza leggerlo non si sa chi lo ha emesso, per quale reato, su quale importo e con quale motivazione. Ogni scelta successiva dipende da queste quattro informazioni.
Il riesame del sequestro per reati tributari
Il rimedio principale è la richiesta di riesame (artt. 322 e 324 c.p.p.). Va proposta entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o da quella, diversa, in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza, davanti al tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il decreto. Possono proporla l'indagato, il suo difensore, la persona a cui le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Il tribunale riceve gli atti entro il giorno successivo alla richiesta e decide in tempi stretti; può confermare, annullare o riformare il decreto, anche revocando il vincolo solo in parte.
Se il termine è scaduto non tutto è perduto. La revoca si può chiedere in ogni momento quando mancano, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni che giustificavano il sequestro (art. 321, comma 3, c.p.p.), e contro il rigetto è ammesso l'appello (art. 322-bis c.p.p.). Contro le ordinanze del riesame e dell'appello resta il ricorso per cassazione, che però si può fondare soltanto sulla violazione di legge (art. 325 c.p.p.).
Quando il riesame non serve
Va detto con franchezza che non ogni sequestro merita un riesame. Quando il profitto è documentato dal processo verbale di constatazione, l'importo vincolato corrisponde all'imposta evasa e il decreto motiva sul pericolo, un'impugnazione di principio consuma tempo e costi senza cambiare l'esito. In quei casi conviene lavorare sulla difesa sul verbale della Guardia di Finanza, sulla riduzione della somma e sulla definizione del debito con l'erario.
Se il conto bloccato è della società
Per un'impresa il problema è la liquidità. Un conto operativo bloccato ferma stipendi, fornitori e versamenti correnti, e crea nuove esposizioni fiscali mentre si discute delle vecchie. L'istanza va quindi costruita con i numeri dell'azienda: quanto serve per proseguire, che cosa è estraneo al profitto contestato, quali beni appartengono a terzi. Il modo in cui lo Studio segue riesame, revoca parziale e dissequestro è descritto nella pagina di servizio sul sequestro del conto corrente e dei beni.
Le verifiche da fare subito, in ordine
| Che cosa verificare | Dove si trova | Perché conta |
|---|---|---|
| Data di esecuzione o di conoscenza del sequestro | Verbale di esecuzione, comunicazione della banca | Da lì decorrono i dieci giorni per il riesame |
| Tipo di sequestro: diretto o per equivalente | Dispositivo del decreto | Cambia che cosa si può colpire e come si contesta |
| Importo del profitto indicato | Motivazione del decreto, verbale della Guardia di Finanza | Base per chiedere la riduzione della somma |
| Motivazione sul pericolo di dispersione | Motivazione del decreto | Se manca o è di stile, è un vizio da far valere |
| Rateizzazione o accordi con l'erario in corso | Piani di rateizzazione, atti di adesione | Con rate regolari il sequestro di regola non si dispone |
| Beni di terzi o estranei al reato | Intestazioni, contratti, estratti conto | Non sono confiscabili e vanno restituiti |
| Beni aziendali necessari all'attività | Bilancio, piano di tesoreria | Argomento per la revoca parziale e la continuità |
Che cosa dice la legge sul sequestro per reati tributari
Il sequestro è quello preventivo dell'art. 321 c.p.p., nella forma prevista dal comma 2: il giudice può vincolare le cose di cui è consentita la confisca. Nei reati tributari la confisca è obbligatoria per l'art. 12-bis, comma 1, del D.Lgs. 74/2000: riguarda il profitto o il prezzo del reato e, quando non è possibile, beni di valore corrispondente di cui il reo ha la disponibilità, salvo che appartengano a persona estranea al reato. In caso di urgenza il pubblico ministero può disporre il sequestro con proprio decreto, che il giudice deve convalidare entro termini brevi, pena la perdita di efficacia (art. 321, commi 3-bis e 3-ter, c.p.p.).
Sequestro per reati tributari diretto e per equivalente
Il sequestro diretto colpisce il profitto, cioè il risparmio d'imposta. Quello per equivalente colpisce altri beni, anche di origine lecita, fino allo stesso valore; il meccanismo è spiegato nel dettaglio nell'articolo sulla confisca per equivalente. Sul denaro le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 13783 del 2025, hanno stabilito che la confisca diretta richiede la prova del nesso fra la somma e il reato, che fra concorrenti opera per quanto ciascuno ha concretamente conseguito, e che gli stessi principi valgono per il sequestro. Una somma sul conto non è profitto soltanto perché è denaro.
Il pericolo va motivato anche se la confisca è obbligatoria
La Cassazione (Sez. III, n. 4920/2023) ha chiarito che il decreto deve motivare il periculum in mora anche quando il sequestro è finalizzato alla confisca obbligatoria dell'art. 12-bis. Il fatto che la confisca sia imposta dalla legge non esonera il giudice dallo spiegare perché il vincolo serva subito. Come si legge una motivazione carente su questo punto è l'oggetto dell'articolo sul periculum in mora nel sequestro preventivo.
Pagamento e rateizzazione
È la parte cambiata di più. L'art. 12-bis, comma 2, nel testo in vigore dal 29 giugno 2024 (modifiche del D.Lgs. 87/2024), stabilisce che la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario, e che il sequestro finalizzato alla confisca non si dispone se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione regolarmente onorata, salvo il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale. Pagare, quindi, non cancella da solo un vincolo già eseguito, ma una rateizzazione regolare è oggi un argomento normativo per evitarlo o per chiederne la revoca. Il pagamento pesa anche sulle scelte di rito, come si vede nel patteggiamento per reati tributari.
Quando il sequestro per reati tributari colpisce la società
Se il reato tributario è contestato anche all'ente come illecito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il sequestro può riguardare direttamente il patrimonio della società. Quando cade su aziende o beni aziendali, l'art. 53, comma 1-bis, dello stesso decreto consente che l'attività prosegua sotto il controllo del custode amministratore giudiziario, per garantire la continuità. La posizione dell'amministratore persona fisica e quella della società vanno difese in modo coordinato ma separato, perché gli interessi non sempre coincidono; sul punto è utile l'articolo sulla responsabilità dell'amministratore nei reati tributari. I terzi che vantano crediti sui beni vincolati hanno una tutela propria, esaminata nell'articolo sulla tutela del terzo creditore.
Un dato da tenere presente
Normattiva indica il D.Lgs. 74/2000 come abrogato dal 1° gennaio 2027, quando la disciplina penale tributaria confluirà nel testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024, come modificato dal D.L. 200/2025). I numeri degli articoli cambieranno; questo articolo sarà aggiornato alla data di entrata in vigore.
Che cosa cambia, in pratica
Il decreto di sequestro nei reati tributari viene spesso trattato come un atto di routine, quasi una conseguenza automatica del verbale della Guardia di Finanza. La legge dice altro. Il giudice deve individuare il profitto, dimostrare il legame fra il denaro vincolato e il reato quando procede in via diretta, spiegare perché il vincolo non possa attendere, e tenere conto della rateizzazione in corso. Sono quattro controlli distinti, e un decreto che ne salta uno è attaccabile anche quando l'accusa, nel merito, è solida. Resta aperta una questione che la giurisprudenza non ha ancora chiuso: fino a che punto la liquidità necessaria a pagare le rate possa essere sottratta al vincolo senza che il giudice la consideri dispersione. Chi riceve un decreto dovrebbe leggerlo con questa griglia prima di decidere se impugnarlo, chiederne la revoca parziale o puntare sulla definizione del debito.
Domande frequenti sul sequestro per reati tributari
Il sequestro per reati tributari significa che ci sarà una condanna?
No. È una misura cautelare disposta durante le indagini, fondata su una valutazione provvisoria. L'accertamento della responsabilità avviene nel processo, e il sequestro può essere revocato prima.
Entro quando si chiede il riesame?
Entro dieci giorni dall'esecuzione del sequestro o da quando l'interessato ne ha avuto conoscenza (art. 324 c.p.p.). Scaduto il termine resta la richiesta di revoca per mancanza delle condizioni.
Possono sequestrare beni che non c'entrano con l'evasione?
Sì, con il sequestro per equivalente, fino al valore del profitto. Non possono invece essere colpiti i beni che appartengono a persone estranee al reato.
Se il debito è in rateizzazione, può scattare il sequestro per reati tributari?
Di regola no, se la rateizzazione è regolarmente in corso: lo prevede l'art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 74/2000. Il sequestro resta possibile se il giudice individua un concreto pericolo di dispersione del patrimonio.
Si può ottenere la restituzione solo di una parte delle somme?
Sì. Il tribunale del riesame può revocare il vincolo anche parzialmente, e la revoca parziale si può chiedere al giudice quando una parte dei beni eccede il profitto o è estranea al reato.
L'azienda può continuare a lavorare durante il sequestro?
Quando il sequestro riguarda l'azienda o beni aziendali nel procedimento contro l'ente, l'art. 53, comma 1-bis, D.Lgs. 231/2001 prevede la prosecuzione dell'attività sotto il custode amministratore giudiziario. Negli altri casi l'argomento della continuità si spende nell'istanza di revoca parziale.
Chi ha ricevuto un decreto di sequestro può inviarlo allo Studio attraverso la pagina contatti: il primo controllo riguarda i termini ancora aperti. Gli altri approfondimenti di diritto penale tributario sono raccolti nella sezione dedicata al diritto penale dell'economia.
Soardi Studio Legale ha sede a Bergamo e a Brescia e assiste imprese, amministratori e privati nei procedimenti per reati tributari in tutta Italia.
Avv. Stefano Soardi - articolo pubblicato il 2 aprile 2026, aggiornato il 23 settembre 2026.
