
Indice
- Che cos’è il periculum in mora nel sequestro preventivo
- Che cosa hanno stabilito le Sezioni Unite
- Il periculum in mora quando la confisca è obbligatoria
- Il sequestro contro l’ente e il periculum in mora
- Il punto dell’Avv. Soardi
- Domande frequenti sul periculum in mora
- Assistenza dello Studio
Il periculum in mora è il rischio concreto che il bene, nel tempo necessario al processo, venga disperso, alienato, trasformato o comunque sottratto alla futura ablazione. Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca il giudice deve motivarlo in concreto: non basta richiamare la pericolosità del bene né, quando la confisca è obbligatoria, affermare che la motivazione sarebbe superflua. È il vizio su cui si costruiscono molte richieste di riesame nei procedimenti tributari, societari e 231.
Che cos’è il periculum in mora nel sequestro preventivo
Il sequestro preventivo previsto dall’art. 321 del codice di procedura penale ha due volti. Il primo, impeditivo, blocca una cosa pertinente al reato perché la sua libera disponibilità può aggravare o protrarre le conseguenze. Il secondo, che qui interessa, anticipa la confisca: vincola il profitto o i beni di valore equivalente in attesa della decisione.
Nella seconda ipotesi il pericolo non riguarda l’uso del bene, bensì la sua possibile sparizione. Da qui l’obbligo di indicare elementi concreti: operazioni dispositive già compiute, trasferimenti sospetti, struttura societaria opaca, disponibilità liquide facilmente spostabili. Formule di stile del tipo «sussiste il concreto pericolo di dispersione», ripetute senza riferimento al caso, non soddisfano l’onere.
Che cosa hanno stabilito le Sezioni Unite
| Pronuncia | Ambito | Principio |
|---|---|---|
| Sez. Un. n. 36959/2021, depositata l’11 ottobre 2021 | Sequestro finalizzato a confisca facoltativa | Il decreto deve contenere una motivazione concreta sul pericolo di dispersione |
| Cass. Sez. VI n. 14047/2024, udienza 13 febbraio, depositata il 5 aprile 2024 | Sequestro contro l’ente ex art. 53 D.Lgs. 231/2001 | Stessa garanzia dell’imputato persona fisica; l’incapienza del patrimonio non basta |
| Cass. Sez. III n. 6313/2025, camera di consiglio 19 dicembre 2024, depositata il 17 febbraio 2025 | Confisca obbligatoria in materia tributaria | La motivazione serve anche qui, e il riesame non può integrarla |
La direzione è chiara e va nella stessa direzione da cinque anni: il vincolo reale non è un atto dovuto, è una misura cautelare, e come tale va giustificata.
Il periculum in mora quando la confisca è obbligatoria
È qui che si concentra l’obiezione più frequente delle Procure: se la confisca è obbligatoria, l’esito è segnato e motivare il pericolo diventa un passaggio inutile. La Corte di cassazione ha respinto questa lettura. Nella pronuncia del febbraio 2025 il giudice per le indagini preliminari di Civitavecchia aveva vincolato crediti d’imposta ritenuti profitto di reati tributari, giudicando ultronea ogni motivazione sul punto; la Cassazione ha annullato il decreto e ha censurato anche il tentativo del tribunale del riesame di colmarne la lacuna.
Un secondo punto merita attenzione. L’incapienza del patrimonio rispetto all’importo confiscabile non integra, da sola, il periculum in mora: sequestro preventivo e sequestro conservativo restano istituti distinti, e il primo non serve a garantire un credito.
Il sequestro contro l’ente e il periculum in mora
Nel procedimento a carico della società il sequestro si dispone ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 231/2001, che rinvia alla disciplina del codice. La Sesta sezione ha esteso all’ente le garanzie riconosciute alla persona fisica: serve una motivazione specifica sulle ragioni per cui quei beni potrebbero essere modificati, dispersi, deteriorati, utilizzati o alienati.
La ricaduta pratica è rilevante, perché il vincolo sui conti di un’impresa attiva produce effetti immediati sulla continuità aziendale. Il quadro generale della materia è trattato nella pagina dedicata al sequestro e alla confisca nel procedimento 231, che si inserisce nel perimetro più ampio della responsabilità amministrativa degli enti.
Il punto dell’Avv. Soardi
Nella pratica del riesame conviene leggere il decreto due volte: la prima per il fumus, la seconda solo per il periculum. Capita spesso che la seconda lettura si esaurisca in tre righe copiate dalla richiesta del pubblico ministero, e che quelle tre righe non contengano un solo fatto riferibile all’indagato. È lì che si apre il varco, e va sfruttato subito, perché il termine per il riesame è breve e il vizio non si recupera più avanti.
Attenzione però a non trattarlo come un argomento formale. Il motivo regge quando è accompagnato dalla prova del contrario: bilanci regolari, patrimonio stabile, nessun trasferimento nei mesi precedenti, collaborazione già prestata. Il giudice deve poter dire che il pericolo, oltre a non essere motivato, non esiste. Sul fronte tributario il tema si collega direttamente alle strategie descritte nella pagina sul sequestro nei reati tributari.
Domande frequenti sul periculum in mora
Il periculum in mora va motivato anche per la confisca obbligatoria?
Sì. La Cassazione lo ha ribadito nel 2025: l’obbligatorietà della confisca non rende superflua la motivazione sul pericolo di dispersione, che resta un presupposto autonomo della misura.
Il tribunale del riesame può integrare una motivazione mancante?
No, quando la motivazione è del tutto assente. Il riesame ha poteri integrativi, tuttavia non può sostituirsi al giudice che ha emesso il provvedimento creando ex novo la giustificazione della misura.
Basta che l’indagato abbia pochi beni per giustificare il sequestro?
No. L’insufficienza del patrimonio rispetto alla somma confiscabile riguarda il sequestro conservativo. Nel preventivo occorre indicare il rischio concreto che quei beni spariscano.
Vale lo stesso principio quando il sequestro colpisce una società?
Sì. Nel procedimento ex D.Lgs. 231/2001 la Cassazione ha esteso all’ente le garanzie previste per la persona fisica, e ha chiesto una motivazione altrettanto specifica.
Che cosa conviene fare appena arriva il decreto?
Verificare i termini, richiedere gli atti e isolare subito la parte dedicata al pericolo. Nel frattempo si raccolgono i documenti che dimostrano la stabilità patrimoniale, perché serviranno all’udienza di riesame.
Assistenza dello Studio
Lo Studio assiste indagati, società ed enti nei procedimenti cautelari reali, dal riesame del decreto fino al ricorso per cassazione. Il testo dell’art. 321 è consultabile nel codice di procedura penale su Normattiva.
Soardi Studio Legale ha sede a Bergamo e a Brescia e opera su Milano, Monza e Brianza, Bologna e sull’intero territorio nazionale.
Avv. Stefano Soardi — articolo scritto il 29 luglio 2026.
