Sequestro del conto corrente e dei beni: riesame, revoca e dissequestro

Mani che firmano un atto accanto a un martelletto: difesa contro il sequestro del conto corrente e dei beni, Soardi Studio Legale
Firma di un atto su una scrivania, con il martelletto del giudice in primo piano

Contro il sequestro del conto corrente o dei beni la richiesta di riesame va presentata entro dieci giorni dall’esecuzione o da quando ne hai avuto conoscenza (art. 324 c.p.p.). Lo Studio legge il decreto, sceglie fra riesame, appello, revoca anche parziale e ricorso per cassazione, e segue il procedimento fino al dissequestro possibile.

Indice

Sequestro del conto corrente: quando serve un difensore

Di solito lo scopri dalla banca: un bonifico respinto, un saldo che non si muove più, una comunicazione che rinvia a un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Il sequestro preventivo è regolato dall’art. 321 del codice di procedura penale. Ha due forme. La prima colpisce una cosa pertinente al reato, quando la sua libera disponibilità può aggravarne o protrarne le conseguenze o agevolare altri reati. La seconda, del comma 2, colpisce i beni di cui è consentita la confisca, ed è quella che nei procedimenti per reati tributari, societari e contro la pubblica amministrazione raggiunge conti correnti, depositi, immobili, quote e azienda. Lo dispone il giudice su richiesta del pubblico ministero; nei casi d’urgenza può provvedere lo stesso pubblico ministero, o la polizia giudiziaria, con convalida del giudice entro dieci giorni dalla richiesta, a pena di perdita di efficacia (art. 321, commi 3-bis e 3-ter).

Il servizio riguarda chi subisce il vincolo: la persona indagata, l’amministratore, la società, il familiare cointestatario, il terzo che rivendica un bene. Riguarda anche il sequestro conservativo dell’art. 316 c.p.p., chiesto dal pubblico ministero nel processo di merito a garanzia delle spese e delle somme dovute all’erario, o dalla parte civile per le obbligazioni civili. Il sequestro probatorio di documenti e dispositivi segue regole in parte diverse (artt. 253 e 257 c.p.p.) e rientra nella difesa nelle indagini preliminari.

Che cosa comprende il servizio

L’incarico parte dalla lettura del decreto e arriva, quando le condizioni ci sono, alla restituzione delle somme o dei beni. Comprende:

  • acquisizione del decreto di sequestro e del verbale di esecuzione, con il calcolo della data da cui corrono i dieci giorni;
  • ricostruzione di che cosa è stato vincolato: saldi alla data dell’esecuzione, accrediti successivi, beni intestati a terzi, quote e partecipazioni;
  • confronto fra il valore sequestrato e il profitto contestato, che nel sequestro per equivalente segna il limite del vincolo;
  • richiesta di riesame al tribunale del capoluogo di provincia, con motivi scritti e discussione in camera di consiglio;
  • istanze di revoca, anche parziale, al pubblico ministero o al giudice, e appello contro i provvedimenti di rigetto;
  • valutazione del ricorso per cassazione per violazione di legge, che va sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione (art. 613 c.p.p.);
  • rapporti con la banca, con il custode o con l’amministratore giudiziario, perché il provvedimento di restituzione venga eseguito.

Il compenso viene definito con preventivo scritto prima dell’incarico, in base all’attività prevista e nel rispetto dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014. Per chi non ha i mezzi per sostenere la difesa esiste il patrocinio a spese dello Stato degli artt. 74 e seguenti del D.P.R. 115/2002, descritto nell’hub dei servizi.

Sequestro del conto corrente: come lavora lo Studio nei dieci giorni del riesame

Il termine dell’art. 324 c.p.p. è breve e non si proroga. Per questo le fasi sono sempre le stesse, e cambia solo quanto tempo resta per ciascuna quando l’incarico arriva.

Dalla notizia del sequestro alla richiesta di riesame

  1. Data di partenza. Si stabilisce il giorno dell’esecuzione o quello in cui hai avuto conoscenza del sequestro: da lì si contano i dieci giorni. Se la data è incerta, si lavora sulla più prudente.
  2. Lettura del decreto. Si verifica che cosa il giudice ha indicato sul reato, sul profitto, sul pericolo che giustifica il vincolo, e se il sequestro è diretto o per equivalente. Sono i punti su cui si costruiscono i motivi.
  3. Documenti. Ti chiediamo estratti conto, visure, atti di provenienza dei beni, contratti, bilanci, prove dei pagamenti in corso con l’erario. Servono a mostrare quali somme non hanno legame con il reato e quanto il vincolo pesa sull’attività.
  4. Deposito. La richiesta si presenta nella cancelleria del tribunale del riesame; i motivi possono accompagnarla o essere integrati davanti al giudice prima della discussione (art. 324, comma 4).

Dall’udienza alla decisione

  1. Atti e udienza. L’autorità procedente trasmette gli atti entro il giorno successivo all’avviso; l’avviso dell’udienza arriva almeno tre giorni prima, e fino a quel giorno gli atti restano in cancelleria, dove il difensore li esamina.
  2. Decisione. Il tribunale decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti. L’art. 324, comma 7, richiama l’art. 309 e precisa che la revoca del sequestro può essere anche parziale: è la norma su cui si chiede di liberare la parte del conto che non va vincolata.

Riesame, appello, revoca, cassazione: quale strada e quando

Gli strumenti sono quattro, e sceglierne uno ha conseguenze sugli altri.

Il riesame dell’art. 322 c.p.p. si propone contro il decreto di sequestro emesso dal giudice, anche nel merito. Possono chiederlo l’imputato e il suo difensore, la persona a cui le cose sono state sequestrate e chi avrebbe diritto alla loro restituzione. La richiesta non sospende l’esecuzione: il conto resta bloccato finché il tribunale non decide.

L’appello dell’art. 322-bis riguarda le ordinanze successive in materia di sequestro preventivo, per esempio il rigetto di un’istanza di revoca, e il decreto con cui il pubblico ministero revoca il sequestro. Anche l’appello non sospende il provvedimento.

La revoca dell’art. 321, comma 3, si chiede quando le condizioni del sequestro mancano, anche per fatti sopravvenuti: un pagamento, una rateizzazione regolare, un bene risultato estraneo. Durante le indagini provvede il pubblico ministero; se ritiene di respingere la richiesta, anche solo in parte, la trasmette al giudice non oltre il giorno successivo al deposito.

Il ricorso per cassazione dell’art. 325 è ammesso contro le ordinanze di riesame e di appello, solo per violazione di legge. Contro il decreto del giudice si può ricorrere direttamente in cassazione, entro lo stesso termine del riesame: ma così il riesame diventa inammissibile. Si sceglie questa via solo quando il vizio è di puro diritto e non serve discutere i fatti. Per il giudizio di legittimità vale quanto descritto nella pagina sull’appello penale.

Il sequestro del conto corrente nei reati tributari

È il caso più frequente di sequestro del conto corrente e dei beni dell’impresa. L’art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000 impone, con la condanna o il patteggiamento per un delitto tributario, la confisca del profitto o del prezzo del reato, salvo che i beni appartengano a persona estranea, e, quando non è possibile, la confisca per equivalente di beni di pari valore di cui il reo ha la disponibilità. Il sequestro anticipa quella confisca. Il comma 2, nel testo in vigore dal 29 giugno 2024, esclude il sequestro se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione e il contribuente è in regola con i pagamenti, salvo un concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale. Chi paga a rate deve quindi documentarlo subito, nella richiesta di riesame o in un’istanza di revoca.

Denaro, profitto e pericolo: due pronunce

Due pronunce lette in originale orientano la difesa. Le Sezioni unite (Cass. pen., Sez. un., n. 13783/2025) hanno stabilito che la confisca del denaro è diretta solo se è provato il legame causale fra le somme e il reato, e che fra concorrenti opera per quanto ciascuno ha concretamente conseguito, senza solidarietà; gli stessi principi valgono per il sequestro. La Sezione terza (Cass. pen., Sez. III, n. 4920/2023) ha escluso che la confisca obbligatoria dispensi il giudice dal motivare il pericolo nelle more del giudizio. Sul punto, l’articolo sul periculum in mora nel sequestro preventivo.

Un dato da tenere presente: dal 1° gennaio 2027 il D.Lgs. 74/2000 è abrogato e la materia passa al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (D.Lgs. 173/2024, come modificato dal D.L. 200/2025). Le difese impostate oggi vanno verificate sulla norma vigente alla data della decisione. Il quadro dei reati è nella pagina sui reati tributari; per il sequestro che nasce da una verifica, la pagina sulle verifiche fiscali e la Guardia di Finanza.

Quando il sequestro colpisce la società o un terzo

Se la società è indagata per un illecito del D.Lgs. 231/2001, il giudice può disporre il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca dell’art. 19 del decreto (art. 53), con le stesse impugnazioni degli artt. 322 e 322-bis c.p.p. Quando il sequestro per equivalente colpisce società, aziende, titoli, quote o liquidità, il comma 1-bis dell’art. 53 prevede che il custode amministratore giudiziario ne consenta l’utilizzo e la gestione agli organi societari al solo fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, sotto la sua vigilanza. È la norma da far valere quando il blocco dei conti rischia di fermare stipendi e forniture. La difesa della società è un incarico distinto, descritto nella pagina sulla difesa dell’ente nel procedimento 231; la disciplina è nella scheda su sequestro e confisca 231.

Il terzo è chi subisce il sequestro senza essere indagato: il coniuge cointestatario, il socio, la società di cui l’indagato è solo delegato ad operare, il creditore. L’art. 322 c.p.p. gli consente di chiedere il riesame come persona a cui le cose sono state sequestrate o che ha diritto alla restituzione; l’art. 12-bis esclude dalla confisca i beni della persona estranea al reato. Se la proprietà è contestata, il giudice del riesame rinvia la controversia al giudice civile e mantiene il sequestro (art. 324, comma 8). Per i creditori, l’articolo sulla tutela del terzo creditore dopo la sentenza n. 126/2026 della Corte costituzionale.

Dopo il riesame del sequestro del conto corrente: che cosa aspettarsi

Il tribunale del riesame può annullare il decreto, revocarlo in parte o confermarlo. L’annullamento libera i beni; la revoca parziale libera solo ciò che il giudice ritiene estraneo al vincolo o eccedente il valore da garantire; la conferma lascia aperti l’appello contro i successivi provvedimenti e il ricorso per cassazione. Non sempre conviene impugnare subito: se il decreto è motivato e il problema vero è la liquidità, una revoca parziale ben documentata può essere la strada più breve.

Che cosa ricevi: il calcolo del termine con la data di scadenza, una nota scritta che spiega che cosa è stato sequestrato e perché, la copia degli atti depositati con la ricevuta, l’ordinanza del tribunale con la sua lettura e le opzioni che restano. Se il sequestro è stato disposto in un procedimento già arrivato a giudizio, la difesa sul vincolo si coordina con quella sul merito, perché gli stessi argomenti valgono nelle due sedi.

In sintesi: situazione, intervento, esito atteso

SituazioneCosa facciamoEsito atteso
Conto corrente bloccato da un decreto del giudiceCalcolo del termine, lettura del decreto, riesame ex artt. 322 e 324 c.p.p.Annullamento o revoca, anche parziale
Sequestro d’urgenza del pubblico ministero o della polizia giudiziariaControllo dei termini di convalida (art. 321, commi 3-bis e 3-ter)Perdita di efficacia se i termini non sono rispettati
Debito tributario in rateizzazione regolareProva dei pagamenti, richiesta ex art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 74/2000Esclusione o revoca del sequestro
Valore sequestrato superiore al profitto contestatoConfronto documentato, istanza di revoca parzialeLiberazione dell’eccedenza
Società con conti e quote sequestratiRichiesta di gestione per la continuità aziendale (art. 53, comma 1-bis, D.Lgs. 231/2001)Pagamento di stipendi e fornitori sotto vigilanza
Cointestatario o terzo estraneo al reatoRiesame come persona che ha diritto alla restituzioneRestituzione della quota estranea

Il punto dell’Avv. Soardi

Nei procedimenti d’impresa la sentenza arriva anni dopo il giorno che ne decide l’esito economico, e quel giorno è quasi sempre il sequestro. Per questo diffido del riesame proposto per riflesso, nei dieci giorni, su un decreto letto in fretta: un’impugnazione respinta sugli stessi argomenti pesa sulle istanze successive. Preferisco chiedermi prima che cosa serve davvero. Se il decreto non motiva il pericolo, o confonde il denaro con il profitto, il riesame è la sede giusta. Se il vincolo è legittimo ma eccessivo, conta di più la revoca parziale, costruita con gli estratti conto e con i pagamenti all’erario. Il punto che tengo aperto è la motivazione sul pericolo nelle confische obbligatorie: la regola esiste, la prassi fatica ancora a seguirla.

Domande frequenti

Entro quando si chiede il riesame del sequestro del conto corrente?

Entro dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro o da quella in cui hai avuto conoscenza del provvedimento, come prevede l’art. 324 c.p.p. La richiesta si deposita nella cancelleria del tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il decreto. Il tribunale decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti.

Il riesame sblocca subito il conto corrente sotto sequestro?

No. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del sequestro (art. 322, comma 2, c.p.p.): il conto resta vincolato fino alla decisione del tribunale. Se servono somme per l’attività, si può affiancare un’istanza di revoca parziale, documentando quali importi non hanno legame con il reato o eccedono il valore da garantire.

Si può liberare solo una parte delle somme sequestrate?

Sì. L’art. 324, comma 7, c.p.p. prevede che la revoca del sequestro possa essere parziale, e l’art. 321, comma 3, consente di chiederla quando le condizioni del vincolo mancano, anche per fatti sopravvenuti. Servono documenti: estratti conto, provenienza delle somme, pagamenti in corso, fabbisogno per stipendi e forniture.

Il sequestro del conto corrente cointestato colpisce anche la mia quota?

Può colpirla, ma puoi contestarlo. L’art. 322 c.p.p. consente il riesame anche alla persona a cui le cose sono state sequestrate e a chi avrebbe diritto alla restituzione, e nei reati tributari l’art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000 esclude dalla confisca i beni della persona estranea al reato. Occorre provare la provenienza della tua quota.

Se pago il debito fiscale a rate è possibile il sequestro del conto corrente?

Di regola no. L’art. 12-bis, comma 2, del D.Lgs. 74/2000 esclude il sequestro finalizzato alla confisca se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione e sei in regola con i pagamenti, salvo un concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale. Le quietanze vanno prodotte subito.

La società può continuare a lavorare con i conti sequestrati?

In alcuni casi sì. Nel procedimento 231, quando il sequestro per equivalente colpisce aziende, quote o liquidità, l’art. 53, comma 1-bis, del D.Lgs. 231/2001 prevede che il custode amministratore giudiziario consenta agli organi societari di utilizzarli e gestirli al solo fine di garantire la continuità aziendale, sotto la sua vigilanza.

Richiedere un confronto

Se il sequestro è stato appena eseguito, telefona al numero +39 035 236659 o scrivi a info@studiosoardi.com indicando la data dell’esecuzione, l’autorità che ha emesso il provvedimento e che cosa è stato vincolato. Il primo confronto per inquadrare la situazione si tiene in presenza o da remoto, con il decreto e gli estratti conto davanti. I recapiti completi sono nella pagina dei contatti. Il primo confronto viene fissato subito ed è a pagamento: il compenso ti viene indicato prima dell’incontro. Se sei già assistito dallo Studio, l’Avv. Soardi è raggiungibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Dove riceve lo Studio

Lo Studio assiste persone e imprese su tutto il territorio nazionale: il riesame si discute davanti al tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l’ufficio che ha disposto il sequestro, e lo Studio segue il procedimento ovunque si trovi. Riceve su appuntamento nelle sedi indicate qui sotto e da remoto. L’area di attività è descritta nella pagina sul diritto penale dell’economia.

Studio di Bergamo

Via dei Partigiani 5, 24121 Bergamo
Riceve su appuntamento
Indicazioni stradali

Studio di Brescia

Via Armando Diaz 1b, 25121 Brescia
Riceve su appuntamento
Indicazioni stradali

Avv. Stefano Soardi – testo redatto il 23 settembre 2026