Confisca dei beni intestati a terzi: cosa cambia con il D.Lgs. 186/2026

Penale

Un atto su una scrivania di studio legale, con un tagliacarte appoggiato sopra: nella confisca dei beni intestati a terzi la prova passa da documenti come questo
La storia di un bene si ricostruisce dagli atti: data del trasferimento, corrispettivo, consapevolezza di chi riceve.

"Se intesto la casa a mia moglie o i macchinari alla società di famiglia, possono comunque confiscarli?" Oggi la risposta sta in una norma scritta apposta. La confisca dei beni intestati a terzi è disciplinata dal nuovo art. 240-quater del codice penale, introdotto dal D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 186. Se il trasferimento serviva a sottrarre il bene alla confisca, e chi riceveva lo sapeva, il giudice può prendere il bene direttamente al terzo.

La novità non riguarda solo le famiglie. Tocca le società che hanno ricevuto beni dal socio o dall'amministratore, e tocca i mezzi aziendali usati per commettere un reato. Meglio capire come funziona prima che arrivi un provvedimento, perché a quel punto le carte buone sono quelle già in archivio.

Indice: Come arriva la confisca ai beni intestati a terzi: il percorso del D.Lgs. 186/2026 · Le tre cose che chi ha intestato un bene di solito non sa

Come arriva la confisca ai beni intestati a terzi: il percorso del D.Lgs. 186/2026

Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 241 del 16 ottobre 2026, attua la direttiva (UE) 2024/1260 sul recupero e sulla confisca dei beni. Per te che leggi, il percorso è questo. Tutto parte da una condanna o da un patteggiamento: senza quella decisione le norme nuove non si applicano, e il processo resta il terreno dove giocarsi la partita vera.

Dopo la condanna, il giudice cerca prima i beni nel patrimonio del condannato. Qui lavorano le figure che già conosci: la confisca diretta del profitto, quella per equivalente dove una norma la prevede, e la confisca allargata fondata sulla sproporzione fra beni e redditi. Il decreto ne aggiunge due. Con il nuovo art. 240-ter, se le cose che servirono a commettere il reato non si trovano più, il giudice può confiscare altri beni di pari valore. Conta la disponibilità effettiva del condannato, anche per interposta persona. E quando nel suo patrimonio non c'è abbastanza, scatta l'art. 240-quater. La confisca raggiunge i beni trasferiti a un estraneo al reato per sottrarli alla misura, a una condizione: il terzo, al momento del trasferimento, conosceva quella finalità.

Mezzi aziendali e reati ambientali

Per le imprese il punto sensibile sono i beni strumentali. L'escavatore, il capannone, l'autocarro usati nel reato diventano aggredibili anche per equivalente. Negli illeciti ambientali sulla gestione dei rifiuti, poi, la confisca degli strumenti diventa obbligatoria: lo prevedono i nuovi commi degli artt. 255-bis e 255-ter del testo unico dell'ambiente. Nel testo che abbiamo letto non c'è invece alcuna modifica al D.Lgs. 231/2001. Per le società la confisca nel sistema 231 resta quella dell'art. 19, con le sue regole. I due binari però si sommano: la stessa vicenda può portare la sanzione all'ente e la misura patrimoniale alla persona.

Le tre cose che chi ha intestato un bene di solito non sa

La prima: perché la confisca dei beni intestati a terzi scatti, la consapevolezza di chi riceve va provata, e va provata al momento del trasferimento. Non basta la parentela, non basta il sospetto. L'art. 240-quater del codice penale (testo vigente al 26/10/2026) chiede che chi ha ricevuto il bene sapesse a che cosa serviva quel passaggio. Per chi ha ricevuto in buona fede, la difesa si costruisce con i documenti: l'atto con la sua data, il corrispettivo versato davvero, la provenienza tracciabile del denaro. Il terzo, del resto, non è uno spettatore. Può far valere la propria estraneità e chiedere la restituzione, ma lo fa con le carte, non con le dichiarazioni di parentela. L'idea che un bene intestato alla moglie sia per ciò solo al riparo apparteneva già al folklore giudiziario. Ora c'è una norma che dice a quali condizioni il riparo non regge.

La seconda gioca a favore della difesa. Il decreto riscrive anche l'art. 240-bis e mette nero su bianco la correlazione temporale. Per la confisca allargata conta il rapporto fra l'epoca di acquisto dei beni e il periodo dell'attività contestata. Un acquisto lontano nel tempo non si presta più a letture disinvolte, e chi conserva la prova di quando e come ha comprato parte avvantaggiato.

Il sequestro dei beni intestati a terzi arriva prima

La terza: queste misure arrivano quasi sempre prima come sequestro, spesso all'alba e senza preavviso. In quel momento i tempi sono stretti e il riesame del sequestro va chiesto entro dieci giorni: chi ha già in mano atto, prova del pagamento e provenienza del denaro discute il merito in quella sede. Chi deve ancora cercarli consuma i dieci giorni a ricostruire. E ricorda che proteggere il patrimonio con atti dispositivi, quando il fisco bussa, può integrare da solo un reato tributario autonomo. Il confine fra pianificazione lecita e sottrazione fraudolenta passa dalle stesse carte.

La confisca dei beni intestati a terzi diventa operativa in fretta: il decreto, pubblicato in Gazzetta il 16 ottobre 2026, è in vigore dal 31 ottobre 2026. Il primo passo non è disfare le intestazioni esistenti: quella mossa peggiora ogni quadro. È ricostruire oggi la storia documentale di ciascun bene ricevuto o trasferito - atto, data, prezzo, provenienza del denaro - e metterla in un fascicolo datato. Meglio farlo prima che quel lavoro lo faccia un decreto di sequestro.

Avv. Stefano Soardi - testo redatto il 26 ottobre 2026.

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