
Quando i vertici aggirano il modello organizzativo, la società risponde comunque del reato? Non sempre: l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 esonera l'ente che dimostri, fra l'altro, di aver adottato un modello idoneo e che gli autori lo hanno aggirato con una condotta ingannevole. È l'elusione fraudolenta del modello 231: non ogni violazione la integra, e la differenza decide l'esito del giudizio.
Indice dei contenuti
- L'esimente dell'art. 6: dove sta l'elusione fraudolenta del modello 231
- Violazione semplice o aggiramento ingannevole: il confine che decide
- La prova in pratica: che cosa documenta la difesa, e quando
- I reati dei sottoposti: l'art. 7 è un'altra partita
- Domande frequenti sull'elusione fraudolenta del modello 231
- L'osservazione dell'Avvocato
L'esimente dell'art. 6: dove sta l'elusione fraudolenta del modello 231
Per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale, l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (testo vigente al 12 ottobre 2026) rovescia la prospettiva ordinaria: la società va esente da responsabilità solo se prova una serie di condizioni che devono reggere tutte insieme. Il modello di organizzazione e gestione deve essere stato adottato ed efficacemente attuato prima del fatto; la vigilanza sul suo funzionamento deve essere stata affidata a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; quell'organismo non deve aver omesso o trascurato la vigilanza; e gli autori del reato devono averlo commesso eludendo fraudolentemente il modello. Il quadro generale della responsabilità da reato dell'ente e il catalogo delle fattispecie rilevanti restano il punto di partenza; qui interessa la quarta condizione, che è la meno studiata e, nelle aule, spesso la più pesante.
La sua funzione logica merita una riga in più. L'esimente presuppone un'organizzazione che funziona: se il reato è potuto accadere solo perché chi lo ha voluto ha dovuto ingannare i controlli della propria azienda, allora il fatto appartiene alla persona, non all'ente. L'elusione fraudolenta è la cerniera fra questi due piani, e per questo si lega a doppio filo alla valutazione sulla tenuta effettiva del modello: un presidio che non esiste non può essere aggirato, e un presidio aggirato senza sforzo probabilmente non era un presidio.
Violazione semplice o aggiramento ingannevole: il confine che decide
La lettera della norma non si accontenta dell'inosservanza: chiede che il modello sia stato eluso «fraudolentemente». Nelle pronunce che si sono occupate del tema ricorre con costanza la stessa idea, qui richiamata nel suo nucleo senza pretesa di censimento: la mera trasgressione di una procedura, per quanto grave, non basta; occorre una condotta decettiva, un artificio che neutralizzi i presidi facendoli apparire rispettati. Chi salta un passaggio autorizzativo viola il modello; chi fabbrica la documentazione che simula il passaggio autorizzativo lo sta eludendo con frode.
Elusione fraudolenta del modello 231: gli indizi tipici
Gli indizi tipici dell'aggiramento ingannevole si lasciano raggruppare. C'è la falsificazione materiale: documenti alterati, firme apposte da altri, contabilità parallele tenute fuori dai sistemi ufficiali. C'è il raggiro dei controlli in senso stretto, cioè informazioni costruite ad arte per l'organismo di vigilanza, flussi informativi alimentati con dati veri solo in apparenza. E c'è la collusione, quando più funzioni si accordano per svuotare dall'interno un presidio che sulla carta avrebbe retto: è lo scenario più insidioso, perché l'accordo fra controllante e controllato non lascia quasi mai tracce dirette.
Una digressione aiuta a fissare il concetto: nel linguaggio tributario «elusione» indica l'aggiramento senza violazione diretta, il contribuente che segue la lettera per tradirne lo scopo; l'art. 6 adopera la stessa parola ma la qualifica con un aggettivo che ne capovolge il baricentro, perché qui il disvalore sta nell'inganno, prima ancora che nell'astuzia formale.
Quanto spesso l'esimente ha funzionato davvero
Bisogna riconoscere, alla tesi più scettica, il suo punto migliore: nell'esperienza applicativa l'esimente dell'art. 6 ha funzionato di rado, e chi sostiene che la prova richiesta all'ente rasenti l'impossibile ha dalla propria parte i numeri delle aule. L'obiezione resta in piedi. Il rimedio, però, non consiste nel rinunciare a quel terreno, bensì nel prepararlo prima e meglio degli altri: l'elusione è l'unico dei quattro requisiti che si gioca interamente sui fatti del singolo episodio, non sulla qualità astratta del sistema.
| Violazione semplice | Elusione fraudolenta | |
|---|---|---|
| Condotta | Inosservanza di una regola o di una procedura del modello | Aggiramento del modello con artifici, inganni o collusioni |
| Rapporto con i presidi | Il presidio è ignorato o disapplicato | Il presidio è neutralizzato facendolo apparire rispettato |
| Indizi tipici | Scostamenti dalla prassi, omissioni, prassi tollerate | Documenti falsificati, flussi costruiti ad arte, accordi per svuotare i controlli |
| Effetto sull'esimente | Da sola non integra il requisito dell'art. 6, lett. c) | Integra il requisito, se provata insieme alle altre condizioni |
La prova in pratica: che cosa documenta la difesa, e quando
Un errore ricorrente è il modello standard, copiato da un formulario e mai calato sui processi reali dell'azienda: organismo di vigilanza inerte e senza verbali, flussi informativi che esistono solo come caselle di posta mai lette, formazione erogata sulla carta e uguale per tutti. Su un impianto così, la difesa fondata sull'elusione fraudolenta del modello 231 nasce già persa, e il motivo è strutturale prima che probatorio: se i presidi non operavano davvero, agli autori del reato non è servito alcun inganno per aggirarli, e ciò che non è stato necessario non potrà mai essere dimostrato; il giudice che si trova davanti un organismo di vigilanza silente per tre esercizi, procedure mai aggiornate dopo la riorganizzazione, deleghe rimaste intestate a chi aveva lasciato l'azienda, non si chiederà nemmeno se vi sia stata frode, perché la risposta è assorbita dal difetto che la precede.
Il discorso si salda con le sanzioni interne previste dal modello: un apparato disciplinare mai azionato è uno degli indici più eloquenti del fatto che il sistema viveva solo sulla carta.
Senza presidi reali, nessun inganno è necessario. E ciò che non è stato necessario, in giudizio, non si riesce a provare.
Tre famiglie di documenti da mettere al sicuro
Dove invece il sistema operava, il lavoro difensivo ha un oggetto preciso e un calendario. Tre famiglie di materiale meritano una cassaforte immediata. Le tracce dell'inganno, anzitutto: i documenti alterati nella versione falsificata e in quella genuina, i log dei gestionali che mostrano accessi anomali o registrazioni fuori orario, le comunicazioni con cui i controlli sono stati rassicurati. Poi la prova del funzionamento effettivo dei presidi nel periodo del fatto: verbali dell'organismo di vigilanza, esiti di audit, segnalazioni gestite, perché l'elusione si dimostra anche facendo vedere che il muro c'era e che per superarlo è servita una scala.
Da ultimo conta la reazione dell'ente alla scoperta: contestazione disciplinare, revoca delle deleghe, denuncia, perché una reazione pronta dice che l'organizzazione non tollerava la condotta, e una reazione tardiva pesa in senso contrario. A giudizio di chi scrive, il momento giusto per spendere questo materiale non è il dibattimento: già nelle indagini preliminari, con una memoria ex art. 121 c.p.p., conviene depositare la ricostruzione documentale dei presidi aggirati e chiedere che gli accertamenti tecnici ne tengano conto, perché la qualificazione del fatto come frode al modello orienta le scelte del pubblico ministero molto prima dell'udienza.
Nella prassi, il primo contatto dell'ente con il difensore arriva quasi sempre dopo una notifica, un'informazione di garanzia alla società o all'amministratore; a quel punto una parte delle tracce è già evaporata, i log sono stati sovrascritti, i verbali non si trovano. Conviene avviare la raccolta il giorno della scoperta del fatto, non il giorno dell'avviso. Sul versante opposto del processo, ciò che l'accusa deve dimostrare in punto di difetto organizzativo è questione distinta, che ha una pagina propria e qui non si riapre.
I reati dei sottoposti: l'art. 7 è un'altra partita
L'elusione fraudolenta appartiene al solo art. 6, cioè ai reati degli apicali. Quando l'autore è un sottoposto, l'art. 7 costruisce l'esimente in modo diverso: conta l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, esclusa se l'ente aveva adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, senza che sia richiesta la prova di alcun inganno. Confondere i due piani è un errore frequente negli atti e costa caro. E la responsabilità dell'ente segue regole proprie anche sul piano processuale, come accade quando il procedimento contro la società prosegue senza condanna della persona fisica.
Domande frequenti sull'elusione fraudolenta del modello 231
Chi deve provare l'elusione fraudolenta del modello 231?
Nel sistema dell'art. 6 è la società che invoca l'esimente a dover dimostrare le condizioni che la compongono, elusione compresa. È una delle ragioni per cui la raccolta documentale va avviata appena il fatto emerge, senza attendere gli sviluppi del procedimento.
Una violazione del modello 231 è già un'elusione fraudolenta?
No. La violazione, anche grave, resta inosservanza; l'elusione fraudolenta richiede un quid in più, cioè l'artificio che fa apparire rispettato un presidio in realtà neutralizzato. Senza quella componente ingannevole il requisito dell'art. 6, lett. c) non è integrato.
Se il modello è solo formale, si può parlare di elusione?
In concreto no: dove i presidi non operavano, non c'era nulla da aggirare con l'inganno. La prova dell'elusione vive o muore, quindi, insieme alla prova che il modello funzionava davvero nel periodo del fatto.
Quali documenti servono per dimostrare l'inganno dei vertici?
Le due versioni dei documenti alterati, i log dei sistemi, le comunicazioni dirette ai controlli interni, i verbali dell'organismo di vigilanza del periodo, gli esiti degli audit e gli atti con cui l'ente ha reagito alla scoperta. Conta la data di formazione: il materiale raccolto a ridosso dei fatti vale più di quello ricostruito a procedimento avviato.
L'elusione fraudolenta vale anche per i reati dei sottoposti?
No: per i sottoposti l'art. 7 richiede altro, cioè che il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, e l'adozione ed efficace attuazione di un modello idoneo la esclude. L'inganno non è un requisito di quella esimente.
L'osservazione dell'Avvocato
Il modello 231 deve essere vivo: deve crescere e cambiare con l'azienda, perché solo un sistema che opera davvero può essere ingannato, e solo un sistema che può essere ingannato protegge la società quando il reato arriva dai vertici. Alle imprese che si presentano al primo incontro lo Studio ripete da anni la stessa indicazione: raccolga adesso i documenti, fra sei mesi non li trova più. Vale per i verbali, per i log, per le versioni originali delle carte alterate. Chi arriva con quel fascicolo già formato ha trasformato una clausola che molti leggono come una prova impossibile in un terreno difensivo concreto; chi arriva a mani vuote affida l'esito alla memoria dei testimoni. Resta aperta la domanda su quanta frode basti: fra l'artificio elaborato e la semplice menzogna la linea non è tracciata una volta per tutte, e la prudenza impone di attrezzarsi per lo standard più esigente.
Se la società ha ricevuto una contestazione fondata sul D.Lgs. 231/2001, o vuole capire se i propri presidi reggerebbero a un vaglio giudiziale, lo Studio può esaminare le carte e indicare un percorso. I recapiti sono in questa pagina.
Soardi Studio Legale ha sede a Bergamo e a Brescia e opera su tutto il territorio nazionale, anche a fianco di società e gruppi con capogruppo all'estero per i profili penali e di responsabilità degli enti in Italia.
Avv. Stefano Soardi (stesura del 12 ottobre 2026)
