
Le soglie di punibilità dei reati tributari sono gli importi oltre i quali la violazione fiscale diventa reato: 50.000 euro di imposta evasa per l’omessa dichiarazione, 100.000 per la dichiarazione infedele, 150.000 euro di ritenute e 250.000 di IVA non versate, salvo il debito in rateazione. Questa pagina raccoglie in una tabella tutti i valori del D.Lgs. 74/2000 nel testo vigente, con le regole di calcolo che decidono i casi di confine.
Indice
- La tabella delle soglie di punibilità
- Come si calcolano le soglie: le regole che decidono
- I reati tributari senza soglia di punibilità
- Che cosa resta sotto la soglia
- Oltre la soglia: rateazione, crisi di liquidità e tenuità
- Le soglie della confisca allargata
- Il punto dell’Avv. Soardi
- Il riflesso sull’impresa: il collegamento con la 231
- Domande frequenti
La tabella delle soglie di punibilità dei reati tributari
I valori che seguono sono quelli del testo vigente del D.Lgs. 74/2000 consultabile su Normattiva, come risultano dopo gli interventi di riforma più recenti, da ultimo il D.Lgs. 87/2024 sul versante sanzionatorio. Le soglie di punibilità dei reati tributari si muovono per decreto: la tabella è aggiornata alla data indicata in calce all’articolo e viene rivista a ogni modifica normativa.
Reati tributari dichiarativi: soglie di punibilità e pene
| Norma | Delitto | Soglia di punibilità | Pena (reclusione) |
|---|---|---|---|
| Art. 2 | Dichiarazione fraudolenta con fatture per operazioni inesistenti | nessuna soglia | 4 – 8 anni; se gli elementi passivi fittizi sono inferiori a 100.000 €, 1 anno e 6 mesi – 6 anni |
| Art. 3 | Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici | imposta evasa > 30.000 € per singola imposta e elementi attivi sottratti > 5% del dichiarato o > 1.500.000 €, ovvero crediti e ritenute fittizie > 5% dell’imposta o > 30.000 € | 3 – 8 anni |
| Art. 4 | Dichiarazione infedele | imposta evasa > 100.000 € per singola imposta e elementi attivi sottratti > 10% del dichiarato o > 2.000.000 € | 2 anni – 4 anni e 6 mesi |
| Art. 5, co. 1 | Omessa dichiarazione | imposta evasa > 50.000 € per singola imposta | 2 – 5 anni |
| Art. 5, co. 1-bis | Omessa dichiarazione del sostituto d’imposta | ritenute non versate > 50.000 € | 2 – 5 anni |
| Art. 8 | Emissione di fatture per operazioni inesistenti | nessuna soglia | 4 – 8 anni; se l’importo non rispondente al vero è inferiore a 100.000 € per periodo d’imposta, 1 anno e 6 mesi – 6 anni |
| Art. 10 | Occultamento o distruzione di documenti contabili | nessuna soglia | 3 – 7 anni |
Versamenti, compensazioni e sottrazione fraudolenta: le altre soglie
| Norma | Delitto | Soglia di punibilità | Pena (reclusione) |
|---|---|---|---|
| Art. 10-bis | Omesso versamento di ritenute certificate | > 150.000 € per periodo d’imposta, se il debito non è in corso di estinzione mediante rateazione; in caso di decadenza dalla rateazione, debito residuo > 50.000 € | 6 mesi – 2 anni |
| Art. 10-ter | Omesso versamento IVA | > 250.000 € per periodo d’imposta, se il debito non è in corso di estinzione mediante rateazione; in caso di decadenza dalla rateazione, debito residuo > 75.000 € | 6 mesi – 2 anni |
| Art. 10-quater, co. 1 | Indebita compensazione con crediti non spettanti | > 50.000 € annui | 6 mesi – 2 anni |
| Art. 10-quater, co. 2 | Indebita compensazione con crediti inesistenti | > 50.000 € annui | 1 anno e 6 mesi – 6 anni |
| Art. 11, co. 1 | Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte | imposte, interessi o sanzioni > 50.000 € | 6 mesi – 4 anni; oltre 200.000 €, 1 – 6 anni |
| Art. 11, co. 2 | Falso nella transazione fiscale | elementi attivi o passivi > 50.000 € | 6 mesi – 4 anni; oltre 200.000 €, 1 – 6 anni |
Come si calcolano le soglie: le regole che decidono
La tabella da sola non basta a stabilire se un caso concreto stia sopra o sotto la linea. Nei fascicoli che arrivano sulle scrivanie dei difensori, infatti, la partita si gioca quasi sempre su quattro regole di calcolo.
Per singola imposta e per singolo periodo
La soglia si misura sull’imposta evasa, per singola imposta e per singolo periodo. Un’evasione IRES di 60.000 euro e una IVA di 70.000 nello stesso anno non si sommano in un’unica evasione da 130.000: ciascuna imposta corre per conto proprio, e ciascun anno pure. Ne discende che il primo terreno difensivo è la ricostruzione del quantum, dove pesano i costi effettivamente sostenuti anche se non contabilizzati e i criteri con cui l’accusa ha determinato l’imponibile, spesso mutuati dall’atto che chiude la verifica fiscale senza il vaglio che il processo penale impone.
Le condizioni congiunte dei reati dichiarativi
Per la dichiarazione infedele e per quella fraudolenta mediante altri artifici le condizioni sono congiunte. Non basta l’imposta evasa sopra soglia; serve anche che gli elementi attivi sottratti superino la percentuale del dichiarato o il tetto assoluto. Se una delle due condizioni manca, il fatto resta fuori dall’area penale per quanto alto sia l’importo dell’altra.
La rateazione che sposta la soglia
La terza regola riguarda gli omessi versamenti e vale dal 2024: il debito in corso di estinzione mediante rateazione tiene il fatto fuori dal penale, e la soglia scatta di nuovo, ma su valori più bassi (50.000 per le ritenute, 75.000 per l’IVA), solo se dalla rateazione si decade con quel residuo. Chi gestisce una crisi di cassa ha quindi una via d’uscita scritta nella norma, che però va percorsa con i tempi giusti.
Il testo applicabile alla data del fatto
La quarta è un’avvertenza sui numeri che circolano: molte schede ancora online riportano soglie di punibilità superate da anni. Prima di ragionare su un caso, quindi, il riferimento va preso dal testo vigente alla data del fatto, perché per i fatti anteriori alle modifiche si applica la disciplina più favorevole fra quelle succedutesi.
I reati tributari senza soglia di punibilità
Tre delitti non hanno alcuna soglia: la dichiarazione fraudolenta con fatture false, l’emissione delle stesse fatture e la distruzione o l’occultamento delle scritture contabili. Qui il legislatore punisce la frode in sé, non l’entità dell’evasione: una sola fattura falsa da poche migliaia di euro è già reato. L’importo conserva un peso sulla pena, perché sotto i 100.000 euro di elementi fittizi opera la cornice attenuata, ma non sulla punibilità.
Che cosa resta sotto la soglia di punibilità nei reati tributari
Le soglie di punibilità dei reati tributari segnano un confine, non un condono: il fatto sotto soglia resta un illecito amministrativo, con le sanzioni tributarie e la riscossione che seguono il loro corso. Cambiano il giudice, le garanzie e le conseguenze personali, a partire dall’assenza di iscrizioni penali. La linea di confine fra i due regimi, con i casi in cui la condotta rileva comunque, è trattata nell’articolo su quando l’evasione fiscale è reato, che questa tabella integra sul solo versante dei valori.
Oltre la soglia di punibilità: le valvole per i reati tributari
Superare la soglia apre il procedimento, non lo chiude. L’art. 13 del decreto contiene due valvole che il testo vigente ha reso più concrete. Per gli omessi versamenti, il fatto non è punibile quando dipende da cause non imputabili sopravvenute: il giudice tiene conto della crisi di liquidità non transitoria dovuta all’insolvenza di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche, e della non praticabilità di azioni idonee a superarla. Il tema, decisivo per chi ha continuato a pagare fornitori e dipendenti invece dell’Erario, è approfondito nell’articolo sulla crisi di liquidità nei reati fiscali.
Accanto a questa, la particolare tenuità del fatto: la norma indica al giudice quattro indici di valutazione prevalente, fra cui lo scostamento dell’imposta evasa rispetto alla soglia, l’adempimento integrale del piano di rateizzazione, l’entità del debito residuo e la situazione di crisi rilevante secondo il Codice della crisi d’impresa. Un superamento di misura contenuta, accompagnato da un piano di pagamento rispettato, ha oggi un percorso normativo esplicito. Quanto spazio la prassi darà davvero a questi indici è una questione ancora aperta: le pronunce sul testo riformato sono poche e non consentono previsioni affidabili.
Le soglie della confisca allargata
L’art. 12-ter prevede soglie autonome, più alte di quelle di punibilità, oltre le quali alla condanna si applica la confisca cosiddetta allargata dell’art. 240-bis del codice penale: 200.000 euro di elementi passivi fittizi per la dichiarazione fraudolenta con fatture false, 100.000 euro di imposta evasa per quella mediante altri artifici, 200.000 euro di importo non veritiero per l’emissione di fatture, 100.000 e 200.000 euro per le due ipotesi di sottrazione fraudolenta. Sono valori da tenere distinti da quelli della tabella: un conto è rispondere del reato, un altro è esporre il patrimonio a una misura che prescinde dal profitto del singolo fatto. Sul versante cautelare, il tema si intreccia con il sequestro nei procedimenti tributari, che di regola arriva prima della sentenza.
Il punto dell’Avv. Soardi
Nei procedimenti per reati dichiarativi la soglia viene spesso trattata come un dato acquisito, perché arriva in Procura già quantificata dagli atti della verifica. È un errore di prospettiva. L’imposta evasa penalmente rilevante non coincide con l’imponibile accertato in sede tributaria: il giudice penale la determina in autonomia, e la difesa può incidere su ciascun addendo, dai costi non contabilizzati ma documentabili alla qualificazione delle singole poste. Ho visto contestazioni costruite su presunzioni tributarie perfettamente legittime in quella sede reggere male al vaglio penale, dove la presunzione non basta. Per gli omessi versamenti il discorso è diverso e più amministrativo: lì la cifra è quella, e il lavoro utile si sposta sulla rateazione, sui suoi tempi e sulla documentazione della crisi. In entrambi i casi la valutazione va fatta presto, prima che le scelte processuali chiudano strade che il decreto lascia aperte.
Il riflesso sull’impresa: il collegamento con la 231
Quando il reato tributario sopra soglia è commesso nell’interesse di una società, alla posizione della persona fisica può aggiungersi quella dell’ente, per i delitti richiamati dall’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001. La responsabilità dell’impresa segue regole proprie, trattate nella sezione dedicata al diritto penale dell’economia: ai fini di questa tabella basta ricordare che il superamento delle soglie di punibilità dei reati tributari da parte dell’autore è il presupposto anche del rischio dell’ente.
Domande frequenti sulle soglie di punibilità dei reati tributari
La soglia si calcola sul ricavo non dichiarato o sull’imposta?
Sull’imposta evasa, non sul ricavo. Un ricavo non dichiarato di 300.000 euro può corrispondere a un’imposta evasa ben inferiore alla soglia, una volta considerati aliquote e costi deducibili. Fanno eccezione le condizioni aggiuntive degli artt. 3 e 4, che guardano anche agli elementi attivi sottratti alla dichiarazione.
Le soglie di punibilità dei reati tributari valgono per anno o si sommano?
Ogni periodo d’imposta fa storia a sé, e ogni imposta pure. Tre anni con 40.000 euro di imposta evasa ciascuno non integrano l’omessa dichiarazione, la cui soglia è 50.000 per singolo anno; integrano semmai tre illeciti amministrativi. Il cumulo fra anni o fra imposte diverse non è previsto.
Che cosa succede se supero la soglia di poco?
Il reato è integrato anche per un superamento minimo, perché la soglia è un elemento del fatto tipico. Lo scostamento contenuto rispetto alla soglia è però il primo degli indici che l’art. 13 indica al giudice per la particolare tenuità del fatto, insieme al piano di rateizzazione adempiuto e all’entità del debito residuo.
Pagare il debito tributario evita il processo penale?
Dipende dal reato e dal momento del pagamento. Per gli omessi versamenti la rateazione in corso impedisce già il superamento della soglia; per altri delitti l’estinzione del debito opera come causa di non punibilità o come attenuante, con finestre temporali precise. Gli effetti del pagamento del debito fiscale sul procedimento meritano una valutazione caso per caso.
La riforma fiscale in corso cambia le soglie?
Il testo unico su adempimenti e accertamento approvato con il D.Lgs. 141/2026 non modifica le fattispecie penali né le soglie: incide sul procedimento di accertamento e sulla collocazione delle norme richiamate. Il quadro degli effetti sulla materia penale è nell’articolo su riforma fiscale e diritto penale tributario.
Chi risponde del superamento della soglia in una società?
Ne risponde chi ha sottoscritto la dichiarazione o aveva l’obbligo di versamento, di regola l’amministratore in carica, ma l’equiparazione dell’amministratore di fatto e la posizione di chi subentra a debito già formato aprono questioni trattate nell’articolo sulla responsabilità penale di chi amministra.
Se ha ricevuto una contestazione che ruota attorno al superamento di una soglia, o se la verifica fiscale in corso rischia di sfociare in una notizia di reato, lo Studio può esaminare gli atti e valutare i margini della difesa. Può scrivere attraverso la pagina dei contatti.
Soardi Studio Legale ha sede a Bergamo e a Brescia e opera a Milano, Monza e Brianza e Bologna, oltre che sull’intero territorio nazionale, nei settori del diritto penale d’impresa e della compliance.
Avv. Stefano Soardi – 11 settembre 2026
