Sequestro, confisca e tutela del terzo creditore dopo la sentenza n. 126/2026

Penale

Bilancia a due piatti su fondo scuro accanto a volumi giuridici: l'equilibrio tra confisca e tutela del terzo creditore
Dopo la sentenza n. 126/2026 il credito anteriore di data certa prevale sulla pretesa ablatoria dello Stato.

Con la sentenza n. 126/2026, depositata il 16 luglio, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p. nella parte in cui assoggettava al regime del codice antimafia la tutela del terzo creditore che agisce in esecuzione individuale su beni colpiti da sequestro preventivo funzionale alla confisca prevista dall’art. 322-ter c.p., o già attinti da quella confisca. Torna la regola civilistica della priorità temporale: prevalgono il credito di data certa anteriore e la garanzia reale iscritta prima del vincolo penale.

Indice

La vicenda: un’opposizione all’esecuzione arrivata alla Consulta

Il caso nasce lontano dalle aule penali. Un creditore aveva promosso un’esecuzione individuale su beni che risultavano nel frattempo sottoposti a sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p., e la controversia sul destino di quell’esecuzione è approdata davanti al Tribunale di Pavia in sede di opposizione. Quel giudice, anziché decidere, ha investito la Corte di cassazione con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.; la terza sezione civile, con ordinanza del 9 ottobre 2025 (reg. ord. n. 253/2025), ha ritenuto che il dubbio non fosse risolvibile in via interpretativa e ha rimesso la questione alla Corte costituzionale, che l’ha decisa in camera di consiglio l’8 giugno 2026 con la sentenza redatta dal giudice Petitti, presidente Amoroso.

C’è una circostanza che merita una riga a margine: una norma di attuazione del codice di procedura penale è caduta per iniziativa di giudici civili, chiamati a governare gli effetti del vincolo penale dentro un’esecuzione forzata ordinaria. È il segno di quanto quella disposizione avesse debordato dal suo terreno.

La norma censurata era il secondo periodo del comma 1-bis dell’art. 104-bis, nel testo riscritto dall’art. 373 del Codice della crisi d’impresa e poi ritoccato dal d.lgs. 150/2022. Per effetto di quella riscrittura, la disciplina della tutela dei terzi contenuta nel titolo IV del Libro I del d.lgs. 159/2011 — pensata per la prevenzione antimafia — era divenuta il regime applicabile a qualunque sequestro finalizzato alla confisca, quale che fosse il reato a monte.

Cosa ha deciso la Corte

Il dispositivo dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui assoggetta alla disciplina antimafia i terzi creditori che abbiano instaurato una procedura esecutiva individuale, o vi siano intervenuti, su beni colpiti da sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p. funzionale alla confisca ex art. 322-ter c.p., oppure da quella stessa confisca. I parametri invocati erano gli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU.

Sono stati accolti tutti. Nella giurisprudenza costituzionale non è frequente.

Dal codice antimafia all’art. 2915 c.c.: come cambia la tutela del terzo creditore

La tutela del terzo creditore prima della pronuncia: il rinvio al codice antimafia

Per capire la portata della decisione bisogna ricordare cosa comportava quel rinvio per un creditore qualunque. Tre cose, in concreto: una presunzione di mala fede da vincere ai sensi dell’art. 52, dimostrando un affidamento incolpevole che imponeva di fatto di indagare l’«integrità penale» del debitore oltre le risultanze dei pubblici registri; un subprocedimento di verifica davanti al giudice della prevenzione, estraneo all’esecuzione già avviata; e la falcidia del 40% prevista dall’art. 53, che decurtava anche il credito di chi la propria buona fede l’aveva provata. Su quest’ultimo punto la Corte usa parole nette: applicata fuori dal suo contesto, la falcidia si risolve in un incameramento netto a favore dell’erario.

Dentro il perimetro d’origine quel regime conserva una sua logica, e la sentenza non la smentisce: dove il patrimonio è lo strumento stesso dell’organizzazione criminale, la diffidenza verso i crediti che vi gravitano attorno ha un fondamento. Ciò che la Corte giudica sproporzionato è la generalizzazione — l’aver esteso quel sospetto istituzionalizzato a ogni sequestro finalizzato alla confisca, anche quando il debitore è un’impresa che opera alla luce del sole e il creditore è una banca che ha iscritto ipoteca anni prima di qualunque indagine.

La regola che torna: la priorità temporale dell’art. 2915 c.c.

Caduta la norma, la fattispecie torna alla regola comune dell’art. 2915 c.c.: il conflitto tra la pretesa ablatoria dello Stato e i diritti dei terzi si risolve con la priorità temporale. Prevalgono il credito munito di data certa anteriore al sequestro e la garanzia reale iscritta prima del vincolo. Il percorso motivazionale contiene due estensioni di rilievo: l’accoglimento copre anche la confisca diretta, non soltanto quella per equivalente, e poggia sulla precedente sentenza n. 160/2024 in tema di creditore ipotecario oltre che sulla giurisprudenza europea in materia di proporzionalità (Todorov c. Bulgaria e, da ultimo, Isaia c. Italia, 25 settembre 2025). Il testo integrale è consultabile sul sito della Corte costituzionale.

ProfiloPrima della sentenzaDopo la sentenza
Regola applicabileTitolo IV, Libro I, d.lgs. 159/2011 (codice antimafia)Priorità temporale ex art. 2915 c.c.
Posizione del creditorePresunzione di mala fede; onere di provare l’affidamento incolpevole (art. 52)Prevale il credito di data certa anteriore al sequestro
Garanzie realiVerifica nel subprocedimento davanti al giudice della prevenzionePrevale l’ipoteca iscritta prima del vincolo
Misura del soddisfacimentoFalcidia del 40% ex art. 53, anche a buona fede provataSoddisfacimento secondo le regole comuni dell’esecuzione
Perimetro incisoQualunque sequestro finalizzato alla confiscaSequestro ex art. 321, co. 2, c.p.p. funzionale alla confisca ex art. 322-ter c.p., anche diretta
Il regime della tutela del terzo creditore prima e dopo la sentenza n. 126/2026.

Perché la pronuncia interessa le imprese e chi le finanzia

L’art. 322-ter c.p. è la confisca, anche per equivalente, dei delitti contro la pubblica amministrazione, vale a dire il cuore dell’art. 25 del D.Lgs. 231/2001: quando un’indagine per corruzione o per altri reati verso la P.A. tocca una società, il sequestro funzionale a quella confisca cade regolarmente su beni aziendali, capannoni e immobili strumentali sui quali insistono ipoteche bancarie iscritte per finanziare l’attività e crediti commerciali sorti nell’ordinaria operatività, sicché ogni vincolo penale su quel patrimonio ridisegnava d’un tratto, finché la norma è rimasta in vigore, la posizione di soggetti del tutto estranei all’ipotesi di reato, costretti a difendere in un subprocedimento di prevenzione ragioni di credito nate anni prima e documentate nei registri immobiliari. Chi assiste imprese coinvolte in procedimenti per la responsabilità da reato dell’ente conosce l’effetto collaterale tipico di questi vincoli: il ceto creditorio si irrigidisce, gli affidamenti si congelano e la crisi di liquidità arriva prima ancora del rinvio a giudizio.

Dopo la 126/2026 il quadro cambia in due direzioni, e la tutela del terzo creditore torna a dipendere dalla cronologia dei titoli. Il creditore ipotecario anteriore e il pignorante anteriore non passano più per il subprocedimento antimafia né subiscono la falcidia; e l’impresa colpita dal sequestro ha un argomento nuovo nel dialogo con le banche, perché il vincolo penale non degrada più le garanzie iscritte prima. Restano fermi, sul versante cautelare, i presupposti del vincolo — su cui si rinvia all’analisi della motivazione del sequestro preventivo — e, sul versante sanzionatorio tributario, i meccanismi che incidono sulla sanzione dell’ente dopo la riorganizzazione, dei quali ci siamo occupati a proposito dell’art. 21-ter.

Il punto dell’Avv. Soardi

A giudizio di chi scrive, la sentenza va letta come un riequilibrio, non come un indebolimento della confisca: lo Stato continua a prendere, ma dopo i creditori anteriori di data certa, non al loro posto. Per l’impresa sotto sequestro il beneficio è indiretto e tuttavia concreto, perché la sorte dei creditori incide sulla tenuta dei rapporti bancari durante il procedimento. Per il creditore, la via è l’opposizione nell’esecuzione ordinaria, con un’avvertenza che l’esperienza difensiva suggerisce di non trascurare: tutto ruota sulla data certa. Un credito documentato con scritture opponibili e una garanzia iscritta prima del vincolo oggi prevalgono; un credito nato dopo, o privo di data certa, resta esposto. La verifica della cronologia dei titoli — propria e delle controparti — è la prima cosa da fare quando un sequestro tocca un patrimonio su cui si vantano ragioni di credito.

Le questioni che restano aperte

La stessa Corte segnala al legislatore l’opportunità di un intervento organico, dando atto dei problemi di coordinamento con le procedure concorsuali regolate dall’art. 317 del Codice della crisi e con il comma 1-quater dello stesso art. 104-bis. Il nodo è tutt’altro che marginale: quando il debitore sequestrato è anche insolvente, il concorso tra vincolo penale, esecuzione individuale e procedura concorsuale resta governato da norme che la pronuncia non tocca e che non si compongono da sole. Come si comporteranno i giudici dell’esecuzione nei procedimenti pendenti in cui il subprocedimento di prevenzione è già stato avviato è una domanda alla quale, oggi, non c’è una risposta consolidata: lo diciamo apertamente, perché su questo terreno le prime pronunce di merito faranno la differenza.

Domande frequenti sulla tutela del terzo creditore

Tutela del terzo creditore: cosa ha stabilito la sentenza n. 126/2026?

Ha dichiarato illegittimo l’art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att. c.p.p. nella parte in cui applicava il regime del codice antimafia alla tutela del terzo creditore in esecuzione individuale su beni sequestrati in funzione della confisca ex art. 322-ter c.p. o già confiscati.

A quali sequestri si applica la decisione?

Al sequestro preventivo disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p. quando è funzionale alla confisca prevista dall’art. 322-ter c.p., tipica dei delitti contro la pubblica amministrazione. Il percorso motivazionale copre sia la confisca per equivalente sia quella diretta.

La tutela del terzo creditore richiede ancora la prova della buona fede?

Per i casi coperti dalla pronuncia il criterio torna a essere la priorità temporale dell’art. 2915 c.c.: contano la data certa anteriore del credito e l’iscrizione della garanzia prima del sequestro, non più la prova dell’affidamento incolpevole richiesta dall’art. 52 del codice antimafia.

La falcidia del 40% è ancora applicabile?

Non nei casi decisi dalla sentenza: venuto meno il rinvio al codice antimafia, il creditore anteriore si soddisfa secondo le regole comuni dell’esecuzione, senza la decurtazione prevista dall’art. 53 del d.lgs. 159/2011. La falcidia resta ferma nel suo ambito d’origine, la prevenzione antimafia.

Cosa c’entra il D.Lgs. 231/2001?

L’art. 322-ter c.p. è richiamato dai procedimenti per reati contro la P.A. che coinvolgono gli enti ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 231/2001: i sequestri disposti su quei titoli colpiscono spesso patrimoni aziendali gravati da ipoteche e crediti commerciali, ed è lì che la nuova regola produce i suoi effetti più immediati.

Lo Studio assiste imprese, amministratori e creditori nei procedimenti in cui sequestro e confisca incidono su patrimoni aziendali. Chi desidera un inquadramento della propria posizione può scrivere o telefonare per un primo confronto riservato.

Soardi Studio Legale riceve nelle sedi di Bergamo e Brescia e opera stabilmente su Milano, Monza e Brianza e Bologna, oltre che sull’intero territorio nazionale.

Avv. Stefano Soardi — data di stesura: 12 agosto 2026