
La bancarotta semplice è il reato previsto dall’art. 323 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: punisce con la reclusione da sei mesi a due anni l’imprenditore dichiarato in liquidazione giudiziale che ha speso, gestito o documentato la propria impresa con grave imprudenza, senza distrarre e senza occultare nulla. Arriva quasi sempre in silenzio, spesso accodata ad altre imputazioni, e per questo viene sottovalutata fino al giorno dell’udienza.
Chi la riceve fatica a riconoscersi nell’accusa. Non ha portato via niente dalla cassa, non ha nascosto un bene, in molti casi ha continuato a lavorare mettendo denaro proprio nell’azienda. Eppure l’imputazione regge, perché qui il legislatore non chiede la frode: gli basta la cattiva gestione, misurata a posteriori sul momento in cui l’impresa era già in difficoltà.
Indice
- Bancarotta semplice: che cosa punisce l’art. 323
- Le condotte della bancarotta semplice: patrimonio e scritture
- Che cosa la separa dalla bancarotta fraudolenta
- Il fallimento aperto prima del 15 luglio 2022
- Le pene della bancarotta semplice e le conseguenze indirette
- Tabella riepilogativa
- Il punto dell’Avv. Soardi
- Domande frequenti
Bancarotta semplice: che cosa punisce l’art. 323 del Codice della crisi
La norma si rivolge all’imprenditore nei confronti del quale è stata aperta la liquidazione giudiziale, cioè la procedura che dal 2022 ha preso il posto del fallimento. La dichiarazione giudiziale funziona da presupposto: senza di essa il fatto non è punibile, per quanto imprudente sia stata la gestione. Il perimetro è quello dei fatti «fuori dai casi» già coperti dalla bancarotta fraudolenta, e questa clausola di riserva conta più di quanto sembri, perché nella pratica il confine fra le due figure lo disegna il pubblico ministero al momento dell’imputazione.
Il testo dell’articolo riproduce, con il lessico nuovo, il vecchio art. 217 della legge fallimentare. Chi ha memoria di processi degli anni scorsi ritrova quindi le stesse condotte, tradotte: dove si leggeva «fallimento» ora si legge «liquidazione giudiziale». La continuità normativa fra le due disposizioni è il motivo per cui la giurisprudenza formatasi sull’art. 217 continua a essere invocata nelle aule.
Le condotte della bancarotta semplice: patrimonio e scritture contabili
Il primo comma raccoglie cinque ipotesi di bancarotta semplice patrimoniale. Le spese personali o familiari eccessive rispetto alla condizione economica dell’imprenditore. Il consumo di una parte notevole del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti. Le operazioni di grave imprudenza compiute per ritardare l’apertura della procedura. L’aggravamento del dissesto, che si realizza astenendosi dal chiedere la liquidazione della propria impresa oppure «con altra grave colpa». L’inadempimento delle obbligazioni assunte in un precedente concordato.
Il secondo comma sposta il campo sulla contabilità e prevede la stessa pena per l’imprenditore che, nei tre anni precedenti l’apertura della liquidazione giudiziale — o dall’inizio dell’impresa, se questa è durata meno —, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge, oppure li ha tenuti in modo irregolare o incompleto. Rilevano le scritture obbligatorie, non ogni foglio di lavoro interno.
Su questa seconda area si concentra la maggior parte delle contestazioni, e la ragione è banale: la contabilità è l’unica cosa che il curatore trova sul tavolo il primo giorno. Un registro non aggiornato è un dato oggettivo, verificabile, che non richiede di ricostruire intenzioni. È anche il terreno su cui la difesa ha più margine, perché l’irregolarità va misurata sulle scritture che quell’impresa era davvero tenuta a redigere e sul contributo che la loro assenza ha dato all’impossibilità di ricostruire il patrimonio.
Che cosa la separa dalla bancarotta fraudolenta
La bancarotta fraudolenta presuppone una condotta di sottrazione: distrazione, occultamento, dissipazione, falsificazione delle scritture, favoritismo verso alcuni creditori. La bancarotta semplice si accontenta della gestione avventata o della trascuratezza contabile. Le due forbici edittali misurano la distanza meglio di qualunque definizione: da tre a dieci anni di reclusione l’art. 322, da sei mesi a due anni l’art. 323, con quello che ne discende sul terreno delle misure cautelari, dei termini di prescrizione e dell’accesso ai riti alternativi.
La differenza si vede bene sul piano dell’elemento soggettivo, dove però la dottrina non ha una posizione unica. Le ipotesi di aggravamento del dissesto e di operazioni imprudenti hanno struttura colposa; quella delle operazioni compiute per ritardare l’apertura della procedura contiene una finalità, e c’è chi ne ricava una natura dolosa. La questione resta aperta e ha ricadute concrete sulla prova, perché contestare una colpa grave o contestare un intento dilatorio non è lo stesso lavoro difensivo. Per la bancarotta documentale, invece, il discorso sul dolo si è sviluppato soprattutto sul versante fraudolento, dove abbiamo affrontato il tema del dolo nella bancarotta fraudolenta documentale.
Chi risponde di bancarotta semplice quando l’impresa è una società
L’art. 323 parla dell’imprenditore, ma l’art. 330 del Codice della crisi applica le stesse pene ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori della società in liquidazione giudiziale, sia quando hanno commesso uno dei fatti descritti nell’art. 323, sia quando hanno concorso a cagionare o ad aggravare il dissesto violando gli obblighi che la legge pone a loro carico. È la ragione per cui un amministratore di S.r.l. si trova imputato di un reato scritto al singolare per l’imprenditore individuale. Sul versante fraudolento la disposizione corrispondente è l’art. 329.
Un piano diverso, che vale la pena tenere distinto, è quello della responsabilità della società come ente. La bancarotta non figura nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, e la società in liquidazione giudiziale non risponde quindi in proprio del fatto dell’amministratore; i due terreni si sfiorano però nei procedimenti d’impresa, e in un contributo precedente abbiamo commentato una pronuncia della Cassazione su responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001 e bancarotta fraudolenta.
Il fallimento aperto prima del 15 luglio 2022
Il Codice della crisi è entrato in vigore il 15 luglio 2022, dopo tre rinvii successivi. Le procedure aperte prima di quella data restano regolate dalla legge fallimentare del 1942: per quei fascicoli la contestazione continua a formularsi sull’art. 217 e non sull’art. 323. Nel 2026 la coesistenza è ancora tutt’altro che teorica, perché i processi per bancarotta arrivano a sentenza anni dopo la dichiarazione di fallimento.
La verifica della norma applicabile è la prima cosa da fare quando si legge un capo di imputazione. Trattandosi di disposizioni sostanzialmente sovrapponibili, l’errore di indicazione raramente incide sull’esito, ma orienta il resto: termini, qualificazioni collegate, riferimenti alla procedura. Il quadro completo delle figure sta nella nostra pagina sui reati fallimentari e la bancarotta; il testo ufficiale del codice è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale.
Le pene della bancarotta semplice e le conseguenze indirette
La reclusione va da sei mesi a due anni. Con un massimo edittale così contenuto, il termine ordinario di prescrizione è quello minimo di sei anni fissato dall’art. 157 del codice penale, e la condanna apre di regola la strada alla sospensione condizionale. Alla pena principale si aggiungono però l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, fino a due anni.
Sono queste le conseguenze che pesano davvero su chi intende ripartire, perché incidono sulla possibilità stessa di esercitare un’impresa commerciale o di sedere in un organo amministrativo. Nella gestione della difesa vanno considerate fin dall’inizio, e non trattate come un’appendice della pena detentiva.
Tabella riepilogativa
| Profilo | Bancarotta semplice |
|---|---|
| Norma vigente | Art. 323 D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) |
| Norma previgente | Art. 217 R.D. 267/1942, per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022 |
| Presupposto | Apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’imprenditore |
| Condotte patrimoniali | Spese eccessive, operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti, grave imprudenza per ritardare la procedura, aggravamento del dissesto, inadempimento di un precedente concordato |
| Condotta documentale | Libri e scritture obbligatorie non tenuti, irregolari o incompleti nel triennio precedente |
| Pena | Reclusione da sei mesi a due anni |
| Pene accessorie | Inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e incapacità a esercitare uffici direttivi, fino a due anni |
| Soggetti nelle società | Amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, per applicazione dell’art. 330 del Codice della crisi |
| Figura fraudolenta corrispondente | Art. 322 (art. 329 per amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori): reclusione da tre a dieci anni |
Il punto dell’Avv. Soardi
Nella mia esperienza la bancarotta semplice viene difesa male per una ragione di percezione: sembra l’accusa minore del fascicolo, quella di cui occuparsi dopo. Poi la fraudolenta cade o si ridimensiona, e resta in piedi solo lei, con le sue pene accessorie e con un’istruttoria che nessuno ha davvero contestato.
Il lavoro difensivo comincia dalla relazione del curatore, perché è il documento da cui il pubblico ministero ricava quasi sempre l’imputazione. Su quel testo si verificano tre cose: quali scritture l’impresa era obbligata a tenere in base al proprio regime contabile, in quale periodo si collocano le irregolarità rispetto al triennio rilevante, e se le operazioni contestate come imprudenti fossero tali quando furono decise oppure lo appaiano soltanto oggi, alla luce di come è finita. Il giudizio sulla gestione si forma a esito noto, ed è il punto in cui la ricostruzione dell’accusa mostra più spesso il fianco.
Concedo volentieri un argomento all’accusa: quando un imprenditore continua per mesi a contrarre obbligazioni sapendo di non poterle onorare, la qualificazione di grave imprudenza è difficile da smontare, e insistere su quel fronte serve a poco. Meglio spostare il confronto sul nesso fra le condotte contestate e l’effettivo aggravamento del passivo, che va provato e non presunto.
Domande frequenti
La bancarotta semplice si può contestare senza liquidazione giudiziale?
No. La pronuncia che apre la liquidazione giudiziale è il presupposto della figura: prima di quel provvedimento una gestione imprudente resta materia civile e concorsuale.
Un amministratore di società può rispondere di bancarotta semplice?
Sì. L’art. 330 del Codice della crisi applica le pene previste per l’imprenditore agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori della società in liquidazione giudiziale, ciascuno nei limiti del proprio ruolo effettivo.
Tenere la contabilità in ritardo basta per l’imputazione?
Dipende da quali scritture e da quanto. La norma richiede che i libri obbligatori manchino o siano irregolari o incompleti nel triennio precedente; un ritardo circoscritto e poi sanato è cosa diversa da una contabilità che impedisce di ricostruire il patrimonio.
Quanto rischia concretamente chi viene condannato per bancarotta semplice?
La pena detentiva è contenuta e in molti casi sospesa. Le conseguenze più durature sono le pene accessorie, che possono impedire per un periodo di esercitare un’impresa commerciale o di ricoprire incarichi direttivi.
Assistenza dello Studio
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Soardi Studio Legale assiste imprenditori, amministratori e organi di controllo nei procedimenti per reati fallimentari e di diritto penale dell’economia. Lo Studio ha sede a Bergamo e a Brescia e opera su Milano, Monza e Brianza, Bologna e sull’intero territorio nazionale.
Avv. Stefano Soardi — 14 agosto 2026

