
Costituirsi parte civile significa chiedere il risarcimento del danno dentro il processo penale, senza aprire una causa civile a parte. Lo prevedono l'art. 74 e l'art. 76 del codice di procedura penale (testo vigente al 06/10/2026): chi ha subito un danno dal reato diventa parte del processo, con una domanda sua, rivolta contro l'imputato e, quando c'è, contro il responsabile civile.
In sintesi: le domande e le norme
| Domanda | Risposta breve | Norma |
|---|---|---|
| Che cos'è | Chiedere restituzioni e risarcimento del danno dentro il processo penale | art. 74 c.p.p. |
| Come si esercita | Con la dichiarazione di costituzione, anche a mezzo di procuratore speciale | art. 76, comma 1, c.p.p. |
| Entro quando | Per l'udienza preliminare o, se manca, fino agli adempimenti dell'udienza predibattimentale o dell'apertura del dibattimento: a pena di decadenza | art. 79, commi 1 e 2, c.p.p. |
| Che cosa deve contenere l'atto | Cinque elementi, a pena di inammissibilità | art. 78, comma 1, c.p.p. |
| Va rifatta nei gradi successivi | No: gli effetti valgono in ogni stato e grado | art. 76, comma 2, c.p.p. |
| Che cosa si ottiene | In caso di condanna, la decisione sulla domanda e la liquidazione, salva la competenza di altro giudice | art. 538, commi 1 e 2, c.p.p. |
| Se il danno non è ancora quantificato | Condanna generica; provvisionale su richiesta | artt. 539 e 540 c.p.p. |
| Si può ritirare | Sì, in ogni stato e grado, e la via civile resta aperta | art. 82, commi 1 e 4, c.p.p. |
Che cosa significa costituirsi parte civile?
Chi non si costituisce resta estraneo alla domanda di risarcimento: la condanna dell'imputato, da sola, non gli attribuisce alcuna somma.
Chi può costituirsi parte civile?
Il soggetto al quale il reato ha recato danno e i suoi successori universali (art. 74 c.p.p.): il criterio è il danno, non la posizione formale nel procedimento, e il danneggiato non sempre coincide con la persona offesa.
Chi lamenta un danno proprio deve indicarlo come conseguenza del reato già nell'atto di costituzione. Avere sporto querela non rende parte civile: la nomina del difensore contenuta nella querela è cosa distinta dalla procura speciale che serve per costituirsi (art. 78, comma 3, c.p.p.).
Entro quando ci si deve costituire?
Per l'udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti sulla costituzione delle parti; se l'udienza preliminare manca, fino agli adempimenti previsti dall'art. 484 o dall'art. 554-bis, comma 2, c.p.p., cioè all'udienza predibattimentale o all'apertura del dibattimento. L'art. 79, comma 2, c.p.p. fissa questi termini a pena di decadenza.
Nessun calendario, dunque, e nessun numero di giorni dalla querela: la legge indica momenti processuali. Superato quel momento l'azione si propone o prosegue davanti al giudice civile (art. 75, comma 2, c.p.p.).
Chi si costituisce dopo il termine dell'art. 468, comma 1, c.p.p. resta parte, ma non può presentare le liste di testimoni, periti o consulenti tecnici (art. 79, comma 3, c.p.p.).
Come si fa?
Con una dichiarazione scritta, che l'art. 78, comma 1, c.p.p. consente di depositare nella cancelleria del giudice che procede oppure di presentare in udienza. Se è presentata fuori udienza, il comma 2 impone di notificarla alle altre parti e la costituzione produce effetto verso ciascuna di esse dal giorno in cui la notificazione è eseguita: conviene non arrivare all'ultimo giorno.
La stessa norma elenca il contenuto necessario e lo presidia a pena di inammissibilità: le generalità di chi si costituisce, le generalità dell'imputato, il nome del difensore con l'indicazione della procura, l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili, la sottoscrizione del difensore. Il comma 3 regola il deposito della procura non apposta in calce.
Serve quindi una procura e la firma di un difensore. L'esposizione delle ragioni della domanda è un requisito autonomo: un atto che si limita a chiedere il risarcimento richiamando il titolo di reato espone la costituzione alla sanzione di inammissibilità.
Che cosa si ottiene se l'imputato è condannato?
Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda di restituzioni e risarcimento e, se condanna al risarcimento, provvede alla liquidazione, salva la competenza di altro giudice (art. 538, commi 1 e 2, c.p.p.).
Se le prove raccolte non bastano a liquidare il danno, il giudice pronuncia una condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile (art. 539, comma 1, c.p.p.). La parte civile può chiedere intanto una provvisionale, cioè una somma anticipata nei limiti del danno per cui la prova si ritiene già raggiunta (art. 539, comma 2, c.p.p.). La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva (art. 540, comma 2, c.p.p.).
Un limite resta: l'art. 538, comma 1, c.p.p. collega la decisione sulla domanda civile alla sentenza di condanna, e il comma 2 fa salva la competenza di altro giudice.
Si può ritirare la costituzione?
L'art. 82, comma 1, c.p.p. ammette la revoca in ogni stato e grado, in udienza o con atto scritto depositato e notificato; il comma 4 chiarisce che la revoca non preclude l'azione in sede civile.
Il comma 2 individua due casi di revoca senza dichiarazione espressa: la mancata presentazione delle conclusioni a norma dell'art. 523 c.p.p. e la promozione dell'azione davanti al giudice civile.
Meglio il processo penale o la causa civile?
Chi preferisce la causa civile ha argomenti seri: il giudice civile decide con le proprie regole e i propri mezzi di prova, senza il termine di decadenza dell'art. 79 c.p.p. né i requisiti di forma dell'art. 78 c.p.p.
La sede penale offre strumenti propri: il trasferimento della causa civile già avviata, finché in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito (art. 75, comma 1, c.p.p.); la stabilità della posizione in ogni stato e grado (art. 76, comma 2, c.p.p.); la liquidazione e la condanna solidale del responsabile civile nello stesso processo (art. 538, commi 2 e 3, c.p.p.).
Le due vie sono alternative per la stessa domanda: l'azione civile già avviata prosegue davanti al giudice civile se non viene trasferita nel processo penale (art. 75, comma 2, c.p.p.). La scelta va fatta sul caso concreto: tipo di danno, prove disponibili, presenza di un responsabile civile.
Che cosa conviene fare prima dell'udienza
Muoversi appena si conosce la data dell'udienza preliminare o, se questa manca, dell'udienza predibattimentale: il termine può maturare prima dell'apertura del dibattimento. Raccogliere subito i documenti del danno - certificazioni sanitarie, spese, perizie, buste paga, corrispondenza - che servono all'esposizione delle ragioni della domanda e alle liste di prova. Quando il pubblico ministero chiede invece di chiudere le indagini, il percorso è un altro: se ne parla nelle pagine sull'atto con cui si contesta la richiesta del pubblico ministero.
Questa pagina si ferma alla disciplina generale del codice di procedura penale, nelle norme richiamate e consultate il 06/10/2026. Non tratta il procedimento davanti al giudice di pace, gli effetti dei riti alternativi sulla parte civile, né la costituzione nel procedimento a carico dell'ente.
Il punto dell'Avv. Soardi
Chi perde la possibilità di costituirsi parte civile quasi mai la perde per ragioni di merito. La perde per una data. Il termine dell'art. 79 c.p.p. opera a pena di decadenza: il ritardo ordinario non si sana con una memoria successiva.
Quanto costa?
Dipende dal caso. Chi si trova nelle condizioni di reddito previste dalla legge può chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: condizioni e procedura nella guida all'assistenza legale a carico dello Stato.
Chi ha subito un reato può chiedere un appuntamento prima dell'udienza, con la querela e i documenti del danno. Altre informazioni nella pagina sulla tutela della persona offesa.
Lo Studio ha sede a Bergamo e a Brescia e assiste le persone offese in tutta Italia.
Avv. Stefano Soardi - 06/10/2026
