
Concorso di Colpa e Risarcimento Danni: La Sentenza della Cassazione Civile n. 18773/2017
In materia di incidenti stradali, il concorso di colpa è un elemento determinante nella quantificazione del risarcimento del danno. La Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 18773 del 24 luglio 2017 ha affrontato questo tema, stabilendo criteri chiari per la ripartizione della responsabilità e la conseguente riduzione del risarcimento.
La sentenza ha stabilito che, in presenza di concorso di colpa tra le parti coinvolte nell’incidente, il risarcimento deve essere proporzionalmente ridotto in base al grado di responsabilità di ciascuna parte. Questo significa che, se entrambe le parti hanno contribuito all’incidente, il risarcimento riconosciuto sarà ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa attribuita alla vittima.
Inoltre, la sentenza ha ribadito l’importanza di dimostrare il nesso causale tra l’incidente e il danno subito. La Corte ha sottolineato che, per ottenere il risarcimento, è necessario fornire prove chiare e convincenti che il danno lamentato sia una conseguenza diretta dell’incidente. Senza questa dimostrazione, la richiesta di risarcimento potrebbe essere respinta o ridotta significativamente.
Tribunale di Novara, sentenza n. 21 del 19 gennaio 2022: escluso il concorso di colpa del pedone investito sulle strisce
Un diverso provvedimento mostra l’esito opposto: il concorso di colpa può essere escluso quando manca la prova di una condotta imprudente del danneggiato. Nel caso deciso dal Tribunale di Novara con sentenza n. 21 del 19 gennaio 2022, una pedone (L.P.) era stata investita da un’autovettura mentre attraversava sulle strisce pedonali. La difesa della conducente convenuta (T.B.) aveva tentato di dimostrare un concorso di colpa della pedone, ma il giudice ha ritenuto la responsabilità esclusiva della conducente, per condotta di guida negligente e distratta. Il danno non patrimoniale è stato liquidato in 18.052,78 euro (di cui 313,43 euro a titolo di danno morale); detratto l’acconto di 14.610 euro già corrisposto dall’assicurazione, il residuo dovuto è stato di 4.337,64 euro, oltre a 1.566,69 euro per esborsi medici documentati. Non è stato invece riconosciuto il danno da demansionamento lavorativo, per mancanza di prova del nesso causale con il sinistro.
Concorso di colpa del pedone: gli orientamenti della Cassazione e dei giudici di merito
Anche il pedone, quale utente della strada, è tenuto al rispetto del Codice della Strada. L’art. 2054 del Codice Civile pone una presunzione di colpa a carico del conducente, che può tuttavia essere ridotta in presenza di una condotta del pedone imprevedibile e anormale. La Corte di Cassazione, ordinanza n. 2241/2019, ha chiarito che il giudice deve partire dalla presunzione di colpa del conducente al 100%, per poi accertare in concreto la colpa del pedone e ridurre progressivamente la responsabilità del conducente in base alle circostanze provate.
In applicazione di questo principio, i giudici di merito e di legittimità hanno deciso casi diversi, con esiti differenti a seconda della condotta accertata del pedone: il Tribunale di Bergamo ha attribuito la responsabilità esclusiva al pedone per un comportamento palesemente imprudente (il testo di origine non riporta gli estremi identificativi della pronuncia); la Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 29833/2020, ha confermato la responsabilità di un pedone che aveva attraversato fuori dalle strisce, tra due autobus in sosta, in condizioni di visibilità ridotta; la Corte di Cassazione, sentenza n. 18593 del 2019, ha ridotto del 40% il risarcimento dovuto a una pedone che si trovava sulla banchina anziché sul marciapiede, rendendosi meno visibile; il Tribunale di Trieste, sentenza n. 380 del 2019, ha attribuito l’80% della responsabilità a un pedone che aveva attraversato fuori dalle strisce, correndo e parlando al cellulare, in violazione dell’art. 190 del Codice della Strada; la Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 29277 del 2019, ha infine affermato che, quando il conducente si trova nell’impossibilità oggettiva di avvistare il pedone per movimenti inattesi e imprevedibili di quest’ultimo, il nesso causale del sinistro può essere attribuito in via esclusiva alla condotta del pedone.
Cassazione, sentenza n. 124 dell’8 gennaio 2016: concorso presuntivo di colpa e danno da fermo tecnico
In un’ulteriore vicenda, decisa dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 124 dell’8 gennaio 2016, il danneggiato T.V. aveva citato in giudizio il conducente antagonista I.A. e le rispettive compagnie assicurative. Il Giudice di Pace di Lentini aveva attribuito una responsabilità concorrente del 50%; il Tribunale di Siracusa, in appello, aveva confermato la decisione e ridotto il risarcimento a 900 euro, negando il danno da fermo tecnico. La Cassazione ha rigettato il ricorso di T.V., ribadendo che, in assenza di prova che dimostri inequivocabilmente l’assenza di colpa di uno dei conducenti, si applica il concorso presuntivo di colpa ex art. 2054 del Codice Civile; ha inoltre confermato che il danno da fermo tecnico deve essere allegato e provato con i costi sostenuti per un mezzo sostitutivo o con la perdita economica subita.
Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 908/2020: il concorso di colpa nei sinistri a Bergamo
La Corte di Cassazione Civile, Sez. III, con la sentenza n. 908/2020, ha ribadito che il concorso di colpa non esclude il risarcimento, ma lo riduce in proporzione alla percentuale di responsabilità attribuita al danneggiato, purché questa non sia prevalente rispetto a quella dell’altro conducente. Per chi è coinvolto in un sinistro a Bergamo o nelle aree limitrofe, è essenziale raccogliere tempestivamente elementi di prova, quali fotografie, testimonianze e rapporti della Polizia Stradale, utili a ricostruire la dinamica dell’incidente e a sostenere la propria posizione nel procedimento di risarcimento.
Lo Studio Soardi di Bergamo da anni è attivo nell’assistenza legale in casi di incidenti stradali, con particolare attenzione alle situazioni di concorso di colpa. Il nostri collaboratori lavorano a stretto contatto con i clienti per raccogliere tutte le prove necessarie e garantire che il risarcimento sia adeguato alle circostanze specifiche del caso.
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