
Le misure cautelari interdittive previste dagli artt. 45 e seguenti del D.Lgs. 231/2001 consentono al giudice di applicare all’ente, già durante le indagini, la stessa misura che potrebbe essere irrogata come sanzione all’esito del processo: interdizione dall’attività, sospensione di autorizzazioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da contributi, divieto di pubblicizzare. Servono due presupposti — gravi indizi di responsabilità dell’ente e pericolo concreto di reiterazione — e la durata non può superare un anno. Per molte imprese è la fase che decide la sorte dell’azienda, molto prima della sentenza.
Indice
- Quando il pubblico ministero può chiedere le misure cautelari interdittive
- Quali misure cautelari interdittive possono colpire l’impresa
- Il commissario giudiziale al posto della misura
- Sospensione e condotte riparatorie: la via d’uscita dell’art. 49
- Durata, sostituzione e impugnazione
- Il punto dell’Avv. Soardi
- Domande frequenti
Quando il pubblico ministero può chiedere le misure cautelari interdittive
L’art. 45 subordina la richiesta a due condizioni che devono coesistere. La prima è la sussistenza di gravi indizi per ritenere la responsabilità dell’ente per l’illecito amministrativo dipendente da reato: non basta l’indizio a carico della persona fisica, occorre che gli elementi raccolti indichino anche il difetto organizzativo. La seconda è l’esistenza di fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.
L’aggettivazione della norma non è decorativa. Gli elementi devono essere fondati e specifici, e il pericolo concreto: una prognosi costruita sulla sola gravità del fatto contestato, o sulla dimensione dell’impresa, non soddisfa il requisito. È il punto su cui si concentra buona parte delle impugnazioni, e non a caso.
C’è poi una disposizione che vale la pena leggere due volte, perché non ha equivalenti nel processo alla persona fisica: il pubblico ministero deve presentare al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda compresi quelli a favore dell’ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. La difesa che abbia depositato per tempo una memoria — con il modello, i verbali dell’Organismo di Vigilanza, la documentazione dell’attività di controllo — sa che quel materiale finirà sul tavolo del giudice insieme alla richiesta. Non è una garanzia di esito, ma è una finestra che conviene usare.
Sull’applicazione provvede il giudice che procede; nel corso delle indagini, il giudice per le indagini preliminari. Il provvedimento ha la forma dell’ordinanza, indica le modalità applicative della misura e osserva le prescrizioni dell’art. 292 del codice di procedura penale, quelle dettate per le ordinanze cautelari personali: obbligo di motivazione autonoma, valutazione degli elementi a favore, esposizione delle ragioni per cui non sono ritenuti rilevanti.
Quali misure cautelari interdittive possono colpire l’impresa
Il catalogo coincide con quello delle sanzioni interdittive dell’art. 9, comma 2. La misura cautelare, in altre parole, anticipa la sanzione: è la ragione della severità del sistema e anche della sua fragilità sul piano delle garanzie.
| Misura | Che cosa comporta | Impatto tipico |
|---|---|---|
| Interdizione dall’esercizio dell’attività | Blocco dell’attività cui si riferisce l’illecito | La più grave: sospende la produzione o il servizio |
| Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni | Colpisce i titoli funzionali alla commissione dell’illecito | Decisiva nei settori regolati e negli appalti di servizi |
| Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione | Salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio | Esclusione dalle gare, con effetti sui contratti in corso |
| Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi | Comprende la revoca di quelli già concessi | Colpisce chi opera con contributi pubblici o fondi europei |
| Divieto di pubblicizzare beni o servizi | Blocco della comunicazione commerciale | Rilievo maggiore nei mercati di consumo |
Un principio governa la scelta: la misura ha per oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente, e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. Chi difende un’impresa multiservizio o un gruppo con più rami d’azienda ha qui il suo primo argomento: circoscrivere la misura al segmento organizzativo dal quale il reato è passato, invece di subirla sull’intera attività.
Il commissario giudiziale al posto della misura
Il terzo comma dell’art. 45 apre una possibilità che nella pratica viene sottovalutata: in luogo della misura cautelare interdittiva il giudice può nominare un commissario giudiziale, a norma dell’art. 15, per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.
La differenza per l’impresa è sostanziale. Con l’interdizione l’attività si ferma; con il commissariamento prosegue sotto controllo, i rapporti di lavoro restano, le forniture continuano, i contratti in essere non saltano. Il costo — un organo esterno che entra nella gestione, e che l’ente in caso di condanna definitiva dovrà pagare — è quasi sempre inferiore a quello di uno stop di alcuni mesi. Ne ho scritto in dettaglio a proposito della figura del commissario giudiziale nell’art. 15.
Va detto che si tratta di una facoltà del giudice, non di un diritto dell’ente, e che la norma non indica criteri per esercitarla. La richiesta va quindi costruita: dimostrando che la prosecuzione dell’attività sotto vigilanza neutralizza il pericolo di reiterazione allo stesso modo dell’interdizione, e che l’interdizione produrrebbe conseguenze irreversibili — perdita di commesse, licenziamenti, uscita definitiva dal mercato — su un ente la cui responsabilità non è ancora accertata.
Sospensione e condotte riparatorie: la via d’uscita dell’art. 49
È il meccanismo che, nella difesa dell’ente, produce i risultati più concreti. Le misure cautelari possono essere sospese se l’ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l’esclusione delle sanzioni interdittive, cioè le condotte riparatorie dell’art. 17. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se accoglie la richiesta determina una somma a titolo di cauzione, dispone la sospensione e indica il termine entro cui le condotte vanno realizzate.
Le condizioni dell’art. 17 sono tre e vanno soddisfatte tutte: risarcimento integrale del danno con eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, o comunque un’attivazione efficace in tal senso; eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante adozione e attuazione di modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; messa a disposizione del profitto conseguito ai fini della confisca.
La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma che non può essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l’illecito per cui si procede; in luogo del deposito la legge ammette una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale. Se l’ente non esegue le condotte riparatorie, o le esegue in modo incompleto o inefficace, la sospensione cade.
Il secondo requisito è quello che richiede più lavoro e più tempo, perché non si esaurisce nell’acquisto di un modello: occorre individuare la carenza organizzativa che ha reso possibile quel reato, correggerla e rendere l’intervento verificabile. Un rifacimento generico del modello organizzativo, senza aggancio al segmento che ha ceduto, non regge il vaglio del giudice — ed è, insieme alla quantificazione del profitto, la ragione più frequente per cui la richiesta di sospensione fallisce.
Durata, sostituzione e impugnazione
Nel disporre la misura il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno, cioè la metà del termine massimo previsto per la corrispondente sanzione. Il termine decorre dalla notifica dell’ordinanza, e la durata della cautela si computa poi in quella delle sanzioni applicate in via definitiva. Dopo la sentenza di condanna di primo grado la misura può avere la stessa durata della sanzione irrogata con quella sentenza.
Quando le esigenze cautelari si attenuano, o la misura non appare più proporzionata all’entità del fatto o alla sanzione che si ritiene applicabile in via definitiva, il giudice — su richiesta del pubblico ministero o dell’ente — la sostituisce con una meno grave, oppure ne dispone l’applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una durata inferiore. È una domanda che si può riproporre man mano che il quadro cambia, e che spesso ottiene per gradi ciò che l’impugnazione immediata non aveva ottenuto in blocco.
L’ordinanza si impugna ai sensi dell’art. 52. Due avvertenze pratiche accompagnano l’intera fase: la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive interrompe la prescrizione dell’illecito; e la trasgressione degli obblighi o dei divieti inerenti a una misura cautelare interdittiva costituisce reato, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il perimetro della misura va quindi comunicato con precisione a chi opera in azienda, perché un ordine di acquisto firmato per inerzia da un ufficio periferico apre un secondo procedimento.
Il punto dell’Avv. Soardi
La fase cautelare del procedimento 231 va affrontata con una consapevolezza scomoda: il danno che l’impresa teme non arriva dalla sentenza, che è lontana anni, ma da un’ordinanza che può essere emessa nel giro di settimane dall’iscrizione della notizia di reato, quando la società ha ancora una conoscenza parziale degli atti e nessuna abitudine a difendersi come soggetto autonomo dai propri amministratori.
Da qui discendono due indicazioni operative. La prima: depositare presto una memoria, perché il pubblico ministero è tenuto a trasmetterla al giudice insieme alla richiesta, e perché è l’unico modo di portare il modello e i verbali dell’Organismo di Vigilanza davanti a chi decide prima che decida. La seconda: preparare in parallelo il percorso riparatorio dell’art. 17, senza attendere l’esito dell’impugnazione. Sono due strade che non si escludono, e la seconda ha il pregio di produrre effetti anche sul giudizio di merito, dove le stesse condotte incidono sulla sanzione.
Aggiungo una cosa che riguarda il tempo, e che raramente si legge nei manuali: la quantificazione del profitto da mettere a disposizione è quasi sempre l’ostacolo più lento, perché richiede un lavoro contabile che l’azienda non ha pronto e che nessuno può improvvisare in pochi giorni. Chi arriva alla richiesta di sospensione con quel numero già istruito parte con un vantaggio che non ha nulla di giuridico e pesa moltissimo.
Sul rapporto fra la posizione dell’ente e quella della persona fisica nella fase cautelare rinvio a quanto scritto a commento di una pronuncia della Cassazione in materia di misure cautelari, e per il presupposto soggettivo dell’addebito all’analisi della colpa di organizzazione.
Domande frequenti
Le misure cautelari interdittive si applicano a tutti i reati presupposto?
No. Presuppongono che per quell’illecito la legge preveda sanzioni interdittive, e il decreto le contempla solo per una parte del catalogo. Per gli illeciti puniti con la sola sanzione pecuniaria la cautela interdittiva non è ammessa, mentre resta possibile il sequestro finalizzato alla confisca del profitto.
L’adozione del modello dopo il reato evita le misure cautelari interdittive?
Non automaticamente, ma incide su due piani. Sul pericolo di reiterazione, perché un presidio effettivamente attuato riduce la prognosi negativa; e sul percorso dell’art. 49, dove l’eliminazione delle carenze organizzative è una delle condizioni per ottenere la sospensione. Il modello deve però essere attuato, non soltanto approvato.
Che cosa accade ai contratti pubblici già in corso?
Il divieto riguarda la futura attività negoziale e può essere circoscritto a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. Le ricadute sui rapporti già in essere dipendono dalla disciplina dei contratti pubblici e dalle clausole della singola convenzione, e vanno esaminate insieme al provvedimento.
L’ente può chiedere la revoca prima della scadenza?
Sì. Oltre all’impugnazione dell’ordinanza, l’ente può chiedere in ogni momento la sostituzione con una misura meno grave o l’applicazione con modalità meno gravose, quando le esigenze cautelari si sono attenuate o la misura non è più proporzionata.
Assistenza
Lo Studio assiste imprese ed enti nella fase cautelare dei procedimenti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nella predisposizione delle condotte riparatorie e nella verifica di idoneità dei modelli organizzativi. Per una valutazione preliminare è possibile richiedere un appuntamento.
Soardi Studio Legale riceve nelle sedi di Bergamo, in Via dei Partigiani n. 5, e di Brescia, in Via Armando Diaz n. 1b, con operatività presso i Tribunali di Milano, Monza, Como, Lecco, Bergamo e Brescia e, su incarico, sull’intero territorio nazionale.
Testo normativo di riferimento: D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sul portale del Parlamento italiano.
Avv. Stefano Soardi — 21 agosto 2026
