Reati stradali e risarcimento del danno | La Cassazione ribadisce l’importanza del risarcimento del danno come fattore attenuante

Penale

La sentenza n. 22817 del 22 maggio 2018, emessa dalla Sezione Quarta Penale della Corte di Cassazione, ha affrontato un caso di lesioni personali colpose stradali, fornendo importanti chiarimenti sul risarcimento del danno in tali situazioni.

Il ricorrente, V.A., era stato condannato dal GIP del Tribunale di Como a cinque mesi di reclusione per un incidente stradale che aveva causato gravi lesioni alla vittima, consistenti in una “tetraparesi grave in esiti di trauma mielico cervicodorsale“.

Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza riguarda la determinazione della pena, che è stata ridotta in considerazione del risarcimento del danno effettuato dal colpevole. In particolare, la pena-base di un anno e tre mesi di reclusione è stata ridotta a sette mesi, grazie al riconoscimento delle attenuanti generiche e al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 62, n. 6, del codice penale. Successivamente, la pena è stata ulteriormente ridotta a cinque mesi per il rito prescelto.

La Corte ha sottolineato che l’assicurazione dell’imputato aveva già versato 100.000,00 Euro alla vittima a titolo di risarcimento. Questo risarcimento è stato considerato un elemento rilevante nella determinazione della pena, dimostrando l’importanza del risarcimento del danno come fattore attenuante nel processo penale.

Inoltre, la Corte ha respinto le doglianze del ricorrente riguardo alla presunta mancanza di motivazione nella sentenza di applicazione della pena e alla procedibilità d’ufficio del reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime, consolidando così l’autonomia di tali fattispecie rispetto alle lesioni colpose di cui all’art. 590 c.p.

Questa sentenza evidenzia l’importanza del risarcimento del danno nel contesto delle lesioni personali stradali, non solo come obbligo civile ma anche come elemento che può influenzare significativamente la determinazione della pena in sede penale.

La Corte di Cassazione ha chiarito che il risarcimento tempestivo e adeguato può contribuire a una riduzione della pena, incentivando così comportamenti riparatori da parte dei responsabili di tali reati.

Un secondo caso: la remissione di querela per condotte riparatorie (Cass. pen., sez. IV, n. 21047/2024)

Sul medesimo tema è intervenuta anche la sentenza n. 21047 della Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, depositata il 29 maggio 2024, relativa a un caso di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.).

Il procedimento riguardava A.A., condannato dalla Corte d’Appello di Firenze per un sinistro stradale avvenuto il 12 dicembre 2016. A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022, il reato è divenuto procedibile a querela, con conseguente possibilità di applicare la causa di estinzione prevista dall’art. 162-ter c.p. per le condotte riparatorie.

Nel caso di specie, il danneggiato aveva già ricevuto un risarcimento complessivo di 21.822,76 euro, così ripartito: 10.600 euro versati dall’assicurazione, 10.222,76 euro erogati dall’INAIL e 1.000 euro a titolo di provvisionale. Su tale presupposto, in data 16 aprile 2024 la persona offesa ha formalizzato la remissione di querela, accettata dal querelato.

La Corte di Cassazione ha accolto l’istanza difensiva, annullando senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela. La pronuncia conferma come il risarcimento del danno, oltre a incidere sulla determinazione della pena quale circostanza attenuante, possa in determinati casi condurre all’estinzione del reato attraverso lo strumento delle condotte riparatorie.

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