Professoressa aggredita a scuola: che cosa rischia un minore non imputabile

Penale

Fascicolo aperto sulla scrivania: il procedimento a carico di un minore non imputabile segue regole proprie
Sotto i quattordici anni il procedimento penale si ferma, ma il fascicolo non si chiude

Quando l’autore di un fatto violento ha meno di quattordici anni, il processo penale non comincia. Il minore non imputabile esce dal circuito dell’accertamento di responsabilità per effetto dell’art. 97 del codice penale, che fissa una presunzione assoluta. Non esce però dalla giurisdizione: il tribunale per i minorenni conserva poteri che incidono sulla libertà personale, e accanto a lui possono comparire adulti che rispondono del fatto al posto suo.

La scheda

QuandoMattina di venerdì 18 settembre 2026
DoveUna scuola media della periferia orientale di Roma
Che cosa riferiscono le cronacheUna docente sarebbe stata aggredita e ferita in classe da un alunno di tredici anni
Stato del procedimentoAccertamenti dell’Arma dei carabinieri, informativa alla procura per i minorenni
Fonte di questa ricostruzioneEsclusivamente cronache di agenzia e quotidiani. Nessun atto del procedimento è stato letto
Aggiornato al19 settembre 2026

In questa cronaca

Il fatto, per come lo riferiscono le cronache

Le agenzie e i quotidiani nazionali riferiscono che la mattina di venerdì 18 settembre 2026, in una scuola media della periferia orientale di Roma, un alunno di tredici anni avrebbe aggredito la propria insegnante all’inizio delle lezioni, ferendola. La docente sarebbe stata accompagnata in ospedale e dimessa in giornata. L’azione sarebbe stata interrotta da un compagno di classe. Il ragazzo sarebbe stato condotto in caserma e affidato ai genitori.

Sempre secondo le cronache, l’aggressione sarebbe stata preceduta da un annuncio pubblicato in rete alcune ore prima e sarebbe stata trasmessa in diretta a un gruppo ristretto di utenti collegati su una piattaforma di messaggistica. Gli accertamenti sarebbero rivolti anche all’identificazione di quelle persone. Il movente riferito dai compagni sarebbe legato a una verifica scolastica che il ragazzo avrebbe dovuto sostenere quella stessa mattina.

Fin qui la cronaca. Tutto ciò che segue è il diritto che si applica a un fatto di questo tipo, e vale a prescindere da come i singoli dettagli verranno accertati.

Che cosa è accertato e che cosa no

La distinzione che segue è il motivo per cui questo articolo esiste. Nella cronaca giudiziaria la confusione fra ciò che è riferito e ciò che è provato produce danni che nessuna rettifica ripara. Vale a maggior ragione quando al centro c’è un minore non imputabile, che non avrà mai un processo in cui difendersi dalle ricostruzioni.

DatoStatoPerché conta
Luogo e data del fattoRiferito dalle cronache, coerente fra le diverse testateIndividua l’ufficio giudiziario competente
Età dell’autore: tredici anniRiferito dalle cronache e dalla nota ministerialeÈ il dato che decide tutto il resto
Trasmissione in diretta dell’aggressioneRiferito dalle cronacheApre la posizione penale dei terzi collegati
Interruzione dell’azione da parte di un compagnoRiferito dalle cronacheIncide sulla qualificazione: fatto consumato o tentato
Qualificazione giuridica del fattoNon notaDetermina se la misura di sicurezza è obbligatoria o discrezionale
Esistenza di istigatori maggiorenniDa accertareDecide se esiste un soggetto imputabile che risponde del fatto
Valutazione di pericolosità sociale del minoreDa compierePresupposto di ogni misura ex art. 224 c.p.

Primo nodo: perché il minore non imputabile non viene processato

L’art. 97 del codice penale stabilisce che non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni. La formula è secca e non ammette prova contraria: si tratta di una presunzione assoluta, che prescinde dal grado di maturità effettivo del singolo ragazzo. Un tredicenne lucido, organizzato e consapevole resta non imputabile esattamente quanto un tredicenne confuso.

Sopra quella soglia il quadro cambia. L’art. 98 prevede che il minore fra i quattordici e i diciotto anni sia imputabile se aveva capacità di intendere e di volere, con pena diminuita: l’imputabilità va accertata caso per caso, e la difesa può contestarla. Sotto i quattordici anni quell’accertamento non si fa perché la legge lo ha già risolto.

Sul piano processuale la conseguenza è l’art. 26 del D.P.R. 448/1988: il giudice pronuncia in ogni stato e grado sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità. È una formula terminativa, non un’assoluzione nel merito, e la distinzione non è accademica: proprio perché non dichiara l’estraneità al fatto, lascia spazio a ciò che viene subito dopo, e che al minore non imputabile può costare parecchio.

Secondo nodo: il minore non imputabile non esce indenne

È l’equivoco più diffuso nel dibattito pubblico di questi giorni: si legge ovunque che il minore non imputabile non rischia nulla. Non imputabile significa che non si celebra un processo per stabilire una responsabilità penale e che non si applica una pena. Non significa che non accada nulla.

L’art. 224 del codice penale prevede che, quando il fatto commesso da un minore degli anni quattordici è preveduto dalla legge come delitto ed egli sia pericoloso, il giudice ordini il ricovero in riformatorio giudiziario oppure la libertà vigilata, tenuto conto della gravità del fatto e delle condizioni della famiglia in cui il minore è vissuto. Il riformatorio giudiziario, nella formulazione originaria del 1930, non esiste più come struttura: l’art. 36, comma 2, del D.P.R. 448/1988 ne prevede l’esecuzione nelle forme del collocamento in comunità. La misura di sicurezza viene applicata in via definitiva dal tribunale per i minorenni, che valuta la pericolosità, mentre l’applicazione provvisoria può intervenire prima, ai sensi degli artt. 37 e 38 dello stesso decreto.

Il binario amministrativo, che non passa dal reato

Esiste poi un secondo binario, che con il reato non ha nulla a che vedere e che molti dimenticano. Gli artt. 25 e 25-bis del R.D.L. 1404/1934 attribuiscono al tribunale per i minorenni una competenza amministrativa di carattere rieducativo, esercitabile nei confronti del minore che manifesti irregolarità della condotta o del carattere anche in assenza di un fatto di reato: affidamento al servizio sociale, collocamento in comunità, prescrizioni. Le misure possono durare fino ai ventuno anni e si revocano quando l’obiettivo è raggiunto.

Che questa non sia teoria lo ha mostrato un episodio analogo del marzo scorso in provincia di Bergamo, dove secondo le cronache un tredicenne aggredì la propria insegnante e il giudice dispose il collocamento in comunità dopo averne valutato la pericolosità sociale. Il precedente circola in questi giorni come se il decreto Caivano avesse creato uno strumento nuovo. Non è così: la misura stava già nel codice del 1930 e nel decreto del 1988.

Terzo nodo: quale misura per il minore non imputabile

Qui sta il passaggio tecnico che nei commenti di questi giorni non ho visto fare, e che invece decide l’esito concreto per il minore non imputabile. L’art. 224 distingue due regimi. Nel primo, il giudice valuta e sceglie fra ricovero e libertà vigilata. Nel secondo, il ricovero è sempre ordinato, per un tempo non inferiore a tre anni, quando per il delitto la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e non si tratta di delitto colposo.

Ne discende che la qualificazione giuridica del fatto, in un procedimento che per il minore non arriverà mai a una condanna, conserva un peso enorme. Se il fatto venisse ricondotto alle lesioni personali lievi dell’art. 582, il cui minimo edittale resta molto al di sotto della soglia, la misura resterebbe affidata alla valutazione discrezionale del giudice. Se venisse qualificato come lesioni gravi ai sensi dell’art. 583, punite nel minimo con tre anni di reclusione, oppure come tentato omicidio, si entrerebbe nel secondo regime.

Va detto con onestà che su questo punto la dottrina non è pacifica, e che l’applicazione dell’art. 224 a bambini molto piccoli solleva da decenni dubbi di legittimità costituzionale mai del tutto sopiti. Personalmente ritengo che la lettura rigidamente automatica del secondo periodo sia difficile da conciliare con la funzione rieducativa che governa la giustizia minorile, ma è una posizione, non una certezza: la questione resta aperta.

Quarto nodo: chi risponde al posto del minore non imputabile

Se gli accertamenti confermassero che qualcuno era collegato in diretta e che quel qualcuno ha avuto un ruolo, il baricentro penale della vicenda si sposterebbe interamente su di lui. Vale qui, per intero, la presunzione di innocenza: allo stato non risulta alcuna posizione definita, e quanto segue descrive uno schema normativo, non una persona.

L’art. 111 del codice penale dispone che chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile risponde del reato da questa commesso, con pena aumentata, e con aumento da un terzo alla metà se si tratta di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza. Il secondo comma prevede un aumento fino alla metà, o da un terzo a due terzi nella stessa ipotesi, quando il determinatore è il genitore esercente la responsabilità genitoriale. È la figura che la dottrina chiama autore mediato: il non imputabile è lo strumento, la responsabilità sale a chi lo ha mosso.

Accanto all’art. 111 opera l’art. 112, comma 1, n. 4, che aumenta la pena fino alla metà per chi si è avvalso di una persona non imputabile o con la stessa ha partecipato alla commissione del delitto. E se la condotta non arrivasse a determinare ma si fermasse alla pubblica istigazione, il riferimento sarebbe l’art. 414.

Determinare o istigare: dove passa il confine

La distinzione fra determinare e istigare è sottile e in aula pesa moltissimo. Determinare significa far nascere un proposito criminoso che prima non c’era; istigare significa rafforzare un proposito già presente. Fra una chat che accende un’idea e una chat che soffia su un’idea già formata corre la differenza fra due imputazioni diverse, e nessuna consulenza tecnica sui dispositivi la risolve da sola: la risolvono i contenuti, le tempistiche e i rapporti fra le persone.

Quinto nodo: l’aula è anche un luogo di lavoro

Il versante che il dibattito pubblico trascura quasi sempre è quello che nel mio lavoro arriva per primo. Per la docente, quel fatto è un infortunio sul lavoro, con tutto ciò che ne consegue in termini di adempimenti, di rielaborazione della valutazione dei rischi e di eventuale responsabilità dell’organizzazione. L’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 impone di valutare tutti i rischi, e l’art. 29, comma 3, impone di rielaborare immediatamente il documento dopo un infortunio significativo. Il criterio con cui si individua il responsabile è lo stesso che governa la delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro: contano i poteri e i mezzi effettivi, non la casella dell’organigramma.

Sul piano sanzionatorio va ricordata la legge 4 marzo 2024, n. 25, che ha introdotto nell’art. 61 del codice penale la circostanza aggravante comune del n. 11-novies per i delitti commessi con violenza o minaccia in danno del personale scolastico, a causa o nell’esercizio delle funzioni, e ha inasprito gli artt. 336 e 341-bis quando l’autore è il genitore o il tutore dell’alunno. Aggravante che, per definizione, presuppone un autore imputabile: verso un tredicenne non produce alcun effetto, verso un eventuale determinatore adulto sì.

Resta infine il binario civile, che corre parallelo e indifferente all’imputabilità penale: l’art. 2048 del codice civile grava i genitori del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori e i precettori del danno cagionato dagli allievi sotto la loro vigilanza, con prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto.

Che cosa può succedere adesso al minore non imputabile

Il percorso ordinario, in casi come questo, si articola su tre binari che procedono insieme e con tempi diversi. Sul primo, il procedimento a carico del minore è destinato a chiudersi con la declaratoria di non luogo a procedere, mentre il tribunale per i minorenni valuta separatamente la pericolosità sociale e decide se applicare una misura di sicurezza, eventualmente anticipata in via provvisoria. Il secondo binario porta verso eventuali soggetti imputabili, e qui la prognosi dipende interamente da che cosa restituiranno i dispositivi e i contenuti acquisiti. Restano infine gli accertamenti amministrativi e civilistici, che non seguono i tempi del penale e spesso durano molto più a lungo.

Una cosa è ragionevolmente prevedibile: i titoli si spegneranno molto prima che il tribunale per i minorenni decida.

Il punto dell’Avv. Soardi

Ogni volta che una vicenda come questa arriva sui giornali, il dibattito si concentra sull’abbassamento della soglia dei quattordici anni. È una discussione legittima e non la liquido, ma nella pratica sposta poco. Il problema che vedo nei fascicoli è un altro.

La soglia dell’art. 97 serve a impedire che si processi un bambino, e il minore non imputabile resta tale anche davanti al fatto più grave. Non serve, e non è mai servita, a impedire che si risalga a chi quel bambino lo ha usato. L’art. 111 sta nel codice dal 1930 ed è costruito esattamente per questo: il non imputabile è lo strumento, e lo strumento non si giudica. Se in questa vicenda, o nelle prossime, emergerà un adulto che ha costruito il proposito altrui a distanza, il diritto penale ha già tutto quello che gli serve. Quello che manca è la capacità investigativa di arrivarci prima che i dispositivi vengano ripuliti.

La seconda cosa che dico sempre riguarda le scuole e, più in generale, i datori di lavoro. Le segnalazioni che precedono questi episodi quasi sempre esistono. Sono minacce non denunciate, comportamenti annotati e mai trasmessi a nessuno, colloqui rimasti verbali. In sede di accertamento quelle tracce riemergono tutte, e a quel punto la domanda non è più che cosa si poteva prevedere, ma che cosa si sapeva e non si è scritto. Conviene scriverlo prima.

Le domande che arrivano in studio sul minore non imputabile

Un minore non imputabile può essere arrestato?

No. Sotto i quattordici anni non si applicano misure precautelari né misure cautelari penali. Può però intervenire, anche in via provvisoria, una misura di sicurezza disposta dal giudice minorile ai sensi dell’art. 224 del codice penale.

Che differenza c’è fra minore non imputabile e innocente?

Una differenza sostanziale. La sentenza di non luogo a procedere dell’art. 26 del D.P.R. 448/1988 chiude il procedimento per difetto di imputabilità, senza affermare che il fatto non sussiste o che non è stato commesso dal minore.

Chi ha spinto un minore di quattordici anni a commettere un reato che cosa rischia?

Risponde del reato commesso dal minore, ai sensi dell’art. 111 del codice penale, con la pena aumentata e con aumenti più severi se si tratta di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza o se il determinatore è un genitore.

I genitori rispondono penalmente del fatto del figlio infraquattordicenne?

Non per il solo fatto di essere genitori. Rispondono penalmente se hanno determinato o agevolato la condotta, oppure se ricorrono autonome ipotesi di reato. Sul piano civile la responsabilità dell’art. 2048 del codice civile opera invece secondo regole proprie.

Quanto può durare una misura disposta dal tribunale per i minorenni?

Dipende dal titolo. La misura di sicurezza è legata alla persistenza della pericolosità sociale e, nell’ipotesi obbligatoria dell’art. 224, ha durata non inferiore a tre anni. Le misure amministrative rieducative possono protrarsi fino al compimento dei ventuno anni.

Le norme in gioco

NormaChe cosa prevedeChi riguarda
art. 97 c.p.Non è imputabile chi non ha compiuto quattordici anniIl minore non imputabile
art. 98 c.p.Imputabilità da accertare fra quattordici e diciotto anni, pena diminuitaIl minore più grande
art. 26 D.P.R. 448/1988Sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilitàIl giudice minorile
art. 224 c.p.Ricovero o libertà vigilata per il minore pericoloso, obbligatorio nei delitti più graviIl tribunale per i minorenni
art. 36, co. 2, D.P.R. 448/1988Il ricovero si esegue nelle forme del collocamento in comunitàEsecuzione della misura
artt. 25 e 25-bis R.D.L. 1404/1934Misure rieducative amministrative, anche senza reatoIl tribunale per i minorenni
art. 111 c.p.Chi determina al reato un non imputabile risponde del reato, con pena aumentataEventuali adulti
art. 112, co. 1, n. 4, c.p.Aumento fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabileEventuali concorrenti
art. 414 c.p.Istigazione a delinquereChi istiga pubblicamente
art. 61, n. 11-novies, c.p.Aggravante per i delitti violenti contro il personale scolasticoAutori imputabili
art. 2048 c.c.Responsabilità civile di genitori e precettoriFamiglia e istituto

Avvertenza

Questo scritto non è un commento a un atto giudiziario. Nessun provvedimento è stato letto in originale, e la ricostruzione del fatto si fonda esclusivamente su cronache giornalistiche, riportate al condizionale e senza indicazione di nomi. Nessuna delle persone coinvolte è identificata, e nei confronti di chiunque dovesse essere sottoposto a indagini vale la presunzione di innocenza fino a pronuncia definitiva. Lo Studio non ha alcun ruolo nella vicenda.

L’analisi riguarda gli istituti giuridici applicabili al minore non imputabile e a chi eventualmente lo abbia determinato, non le persone coinvolte. Sarà aggiornata se interverranno elementi verificabili su fonti primarie.

Assistenza dello Studio

Lo Studio assiste persone offese e indagati nei procedimenti per reati violenti, anche davanti alla giustizia minorile, e affianca istituti scolastici, enti e imprese nella gestione degli episodi di aggressione al personale, all’interno dell’area del penale d’impresa e della difesa penale. Per un confronto sulla propria posizione è possibile contattare lo Studio.

Soardi Studio Legale ha sede a Bergamo e a Brescia e opera su Milano, Monza e Brianza, Bologna e sull’intero territorio nazionale.

Avv. Stefano Soardi, cronaca tecnica chiusa il 19 settembre 2026.