Continuazione tra bancarotte: quando più procedure portano a una pena unica

Penale

Scrivania con bilancio e documenti contabili: nella continuazione tra bancarotte il confronto corre sulle date delle condotte
La continuazione tra più bancarotte si ricostruisce sui documenti contabili: contano le date delle operazioni, prima ancora di quelle delle sentenze.

La continuazione tra bancarotte consente di trattare come un unico episodio sanzionatorio i reati commessi in più liquidazioni giudiziali, quando li lega un medesimo disegno criminoso: la pena si calcola sulla violazione più grave, aumentata fino al triplo secondo l’art. 81, secondo comma, del codice penale, invece di sommarsi condanna per condanna. Dentro la stessa procedura opera invece un meccanismo diverso, l’aumento per i più fatti di bancarotta.

Il tema riguarda da vicino chi ha amministrato più società finite in crisi a catena, spesso dello stesso gruppo. Ogni apertura di liquidazione giudiziale genera un procedimento a sé, non di rado davanti a tribunali diversi, e senza un intervento unificante gli esiti si cumulano per intero.

Indice

Continuazione tra bancarotte: i due regimi da distinguere

Il primo scenario è quello dell’imprenditore o dell’amministratore che, nell’ambito di una sola procedura, ha tenuto più condotte rilevanti: una distrazione e un occultamento, oppure una condotta patrimoniale e una documentale. Qui la legge non costruisce tanti reati quante sono le condotte. La previsione nata nell’art. 219, comma secondo, n. 1, della legge fallimentare, e riprodotta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, stabilisce che le pene sono aumentate se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti dalle norme sulla bancarotta: un solo reato, con un aumento, ed è la ragione per cui la prassi la chiama continuazione fallimentare pur trattandosi tecnicamente di una circostanza. Il testo ufficiale del codice è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale.

Il secondo scenario è quello delle procedure plurime. La sentenza che apre la liquidazione giudiziale è il presupposto di ogni bancarotta: a ciascuna procedura corrisponde perciò un reato autonomo, con il suo processo e la sua eventuale condanna. Che si tratti delle condotte distrattive punite dall’art. 322 del Codice della crisi, di cui ci siamo occupati a proposito della figura fraudolenta, o dell’ipotesi minore dell’art. 323, l’unificazione può passare soltanto dall’art. 81, secondo comma, del codice penale: più violazioni, anche commesse in tempi diversi, esecutive di un medesimo disegno criminoso. Il quadro generale delle figure sta nella pagina dello Studio sui reati fallimentari.

Un chiarimento utile per le imprese: la bancarotta non figura nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, e la società non risponde in proprio del fatto dell’amministratore. I due terreni però si sfiorano, come mostra un caso in cui si sono toccati, commentato in un contributo precedente.

Che cosa serve per provare il medesimo disegno criminoso

Il disegno criminoso non coincide con la generica inclinazione a commettere reati dello stesso tipo. Chi invoca la continuazione deve poter indicare una deliberazione unitaria, assunta prima della prima condotta, di cui le violazioni successive costituiscono attuazione; e poiché nessuno dispone della prova diretta di un fatto psicologico, il giudice la ricava da indici esteriori. L’omogeneità delle violazioni e del contesto in cui maturano, l’identità dei soggetti coinvolti e delle finalità perseguite, la vicinanza nel tempo tra un fatto e l’altro: nessuno di questi elementi basta da solo, e la loro combinazione va costruita in concreto, fascicolo alla mano, con le relazioni dei curatori delle diverse procedure messe una accanto all’altra.

Nei gruppi di società lo schema ricorrente è quello di una regia gestionale unica che attraversa più patrimoni: operazioni coeve, decise dallo stesso centro, che scaricano la crisi da una società all’altra. In quel contesto conta anche chi decideva davvero dentro gli organi amministrativi, tema che abbiamo trattato a proposito di chi risponde nella società.

La Cassazione guarda alla data delle condotte, non delle sentenze

Sul punto più delicato, la vicinanza nel tempo, è intervenuta la Corte di cassazione, Sezione prima penale, con la sentenza n. 5914 del 17 dicembre 2025, depositata il 12 febbraio 2026 (Rv. 289431-01): ai fini della contiguità cronologica tra bancarotte rileva la data delle condotte, non quella delle sentenze dichiarative dei fallimenti. Il principio è fissato nella massima ufficiale pubblicata dall’Ufficio del Massimario nella Rassegna mensile di febbraio 2026.

La precisazione ha una logica precisa. Il disegno criminoso accompagna le condotte, cioè il momento in cui l’agente decide e opera; la dichiarazione giudiziale arriva quando la crisi emerge, e i suoi tempi dipendono dai creditori, dagli uffici, dalla durata delle istruttorie prefallimentari. Due liquidazioni possono essere aperte a distanza di anni pur originando da operazioni compiute nello stesso semestre.

Il criterio taglia in entrambe le direzioni. Dichiarazioni lontane nel tempo non chiudono la porta alla continuazione, se le operazioni contestate risultano ravvicinate; e, specularmente, due sentenze dichiarative vicine non avvicinano condotte che vicine non erano.

Gli effetti sulla pena, nel giudizio e dopo il giudicato

Riconosciuta la continuazione, la pena si determina partendo dalla violazione più grave e aumentandola fino al triplo, con il limite per cui il risultato non può superare quello del cumulo materiale. La distanza rispetto alla somma pura delle condanne, su fattispecie con cornici come quelle della bancarotta fraudolenta, può misurarsi in anni.

La sede naturale della richiesta è il giudizio di cognizione, quando i procedimenti sono riuniti o quando uno di essi sopravviene a una condanna già definitiva. Se i processi corrono separati e si chiudono ciascuno per proprio conto, resta la strada dell’art. 671 del codice di procedura penale: il giudice dell’esecuzione può applicare la disciplina del reato continuato tra condanne irrevocabili, su richiesta del condannato o del pubblico ministero. È un rimedio prezioso e insieme più angusto, perché si lavora sugli atti di processi ormai chiusi, dove le date delle operazioni non sempre sono state messe a fuoco.

Tabella riepilogativa

Situazione Regime Effetto
Più condotte nella stessa liquidazione giudiziale Aumento di pena per i più fatti di bancarotta (previsione nata nell’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare, riprodotta nel Codice della crisi) Reato unico circostanziato
Bancarotte relative a procedure diverse Reato continuato, art. 81, secondo comma, c.p., se ricorre il medesimo disegno criminoso Pena della violazione più grave aumentata fino al triplo, entro il limite del cumulo materiale
Criterio temporale per la contiguità cronologica Data delle condotte, non delle sentenze dichiarative (Cass. pen., Sez. I, n. 5914/2026, Rv. 289431-01) La distanza tra le dichiarazioni non decide da sola
Condanne già definitive in processi separati Art. 671 c.p.p., giudice dell’esecuzione Continuazione applicabile anche dopo il giudicato

Il punto dell’Avv. Soardi

Quando le procedure sono più d’una, vedo spesso difese condotte a compartimenti stagni: ogni fascicolo il suo difensore, ogni processo la sua strategia, e la questione della continuazione compare solo alla fine, in esecuzione, quando i margini per documentare la cronologia delle operazioni si sono ristretti. La linea che preferisco è opposta. La mappa delle condotte, con le date ricavate dalle relazioni dei curatori e dalle scritture, va costruita all’inizio e tenuta aggiornata in ogni procedimento, perché è lo stesso materiale che serve a difendersi nel merito.

Va anche detto che la continuazione non è un argomento da spendere sempre: dove le operazioni distano anni e i contesti societari non comunicano, insistervi indebolisce la credibilità della difesa su punti migliori. Resta poi una questione che la pronuncia di febbraio non tocca e che qui lascio dichiaratamente aperta: come si coordinano l’aumento per i più fatti dentro la singola procedura e la continuazione tra procedure diverse, quando i due schemi si intrecciano nello stesso capo di imputazione.

Domande frequenti

Più condotte nella stessa liquidazione giudiziale sono più reati?

No. Operano come un solo reato con pena aumentata, in forza della previsione sui più fatti di bancarotta nata nell’art. 219 della legge fallimentare e riprodotta nel Codice della crisi.

Quando si applica la continuazione tra bancarotte di procedure diverse?

Quando le violazioni risultano esecutive di un medesimo disegno criminoso ai sensi dell’art. 81, secondo comma, c.p. Il giudice lo accerta su indici concreti: omogeneità delle condotte, identità di contesto e di finalità, vicinanza temporale tra le operazioni.

I fallimenti dichiarati a distanza di anni escludono la continuazione?

No. Per la Cassazione (Sez. I, n. 5914/2026, Rv. 289431-01) la contiguità cronologica si misura sulla data delle condotte, non su quella delle sentenze dichiarative.

Che vantaggio concreto produce il riconoscimento della continuazione?

La pena si calcola sulla violazione più grave con un aumento fino al triplo, invece del cumulo materiale delle condanne. Su cornici edittali come quelle della bancarotta fraudolenta la differenza può essere consistente.

La continuazione si può chiedere dopo la condanna definitiva?

Sì. L’art. 671 c.p.p. consente al giudice dell’esecuzione di applicarla tra condanne irrevocabili pronunciate in processi diversi, su richiesta del condannato o del pubblico ministero.

Assistenza dello Studio

Se ha ricevuto più imputazioni di bancarotta legate a procedure diverse, o una nuova contestazione dopo una condanna già definitiva, è utile ricostruire subito la cronologia delle operazioni prima di ogni scelta processuale. Può scrivere allo Studio per un primo confronto.

Soardi Studio Legale assiste imprenditori, amministratori e organi di controllo nei procedimenti per reati fallimentari e di diritto penale dell’economia. Lo Studio ha sede a Bergamo e a Brescia e opera su Milano, Monza e Brianza, Bologna e sull’intero territorio nazionale.

Avv. Stefano Soardi – 25 settembre 2026