Delega di funzioni agli amministratori: chi risponde penalmente nella società

Penale

Fascicolo delle deleghe sul tavolo del consiglio: la delega di funzioni agli amministratori ripartisce le responsabilità
La delega di funzioni agli amministratori ripartisce compiti e responsabilità dentro il consiglio

La delega di funzioni agli amministratori trasferisce compiti di gestione e, a precise condizioni, la responsabilità penale che li accompagna. Non trasferisce tutto: la valutazione dell’assetto organizzativo, il dovere di agire informato e l’obbligo di intervenire sui fatti pregiudizievoli conosciuti restano in capo a ogni componente del consiglio. Chi firma una delega non compra l’immunità, e chi la riceve non diventa l’unico imputabile possibile.

Indice

Che cosa può delegare il consiglio, e che cosa no

L’art. 2381 del codice civile consente al consiglio di amministrazione, se lo statuto o l’assemblea lo prevedono, di delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo o a uno o più amministratori delegati, determinando contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega. Il consiglio conserva comunque il potere di impartire direttive agli organi delegati e di avocare a sé operazioni che rientrerebbero nella delega.

Il quarto comma della stessa norma sottrae alla delega un nucleo di materie: fra queste la redazione del progetto di bilancio, gli aumenti di capitale delegati, gli adempimenti in caso di perdite rilevanti, i progetti di fusione e di scissione. Su questo terreno la delega di funzioni agli amministratori non sposta nulla, perché la competenza resta collegiale per legge: un consigliere non può dire di essersi disinteressato del bilancio perché «c’era il delegato».

Delega di funzioni e delega gestoria: due istituti diversi

Nella pratica d’impresa la parola «delega» copre due istituti che hanno poco in comune. La delega gestoria dell’art. 2381 vive dentro il consiglio: ripartisce il potere di amministrare fra chi gestisce ogni giorno e chi controlla. La delega di funzioni prevista dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 opera invece sul versante della sicurezza sul lavoro e ha requisiti formali scritti nella legge: atto con data certa, professionalità del delegato, autonomia di spesa adeguata, accettazione per iscritto.

La distinzione pesa in sede penale. Una delega prevenzionistica priva dei suoi requisiti formali non produce alcun effetto liberatorio; una delega gestoria, che quei requisiti non conosce, va invece letta sul piano sostanziale, chiedendosi se il delegato avesse poteri e mezzi effettivi. Confonderle in un organigramma è un errore frequente, e chi indaga se ne accorge prima della difesa.

Delega di funzioni agli amministratori: che cosa resta al consiglio

Dopo la riforma societaria del 2003 gli amministratori privi di delega non rispondono più di una generica «vigilanza sul generale andamento della gestione». L’alleggerimento è reale e va riconosciuto: il legislatore ha voluto evitare che la responsabilità dei non esecutivi diventasse oggettiva. Restano però tre doveri che nessuna delega tocca. Il consiglio valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati, che riferiscono con la periodicità fissata dallo statuto e comunque almeno ogni sei mesi. Ciascun amministratore è tenuto ad agire in modo informato, e può chiedere in consiglio che gli organi delegati forniscano informazioni sulla gestione. E l’art. 2392, secondo comma, chiude il cerchio: chi è a conoscenza di fatti pregiudizievoli risponde se non ha fatto quanto poteva per impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze.

Sul piano penale quel dovere di impedimento passa quindi per l’art. 40, secondo comma, del codice penale: non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.

Amministratore senza delega di funzioni: i segnali d’allarme

Qui si gioca la maggior parte dei processi che coinvolgono interi consigli. La giurisprudenza di legittimità, con un orientamento ormai consolidato, richiede per la condanna del non esecutivo qualcosa di più della carica: la conoscenza effettiva di segnali d’allarme concreti e qualificati, la rappresentazione dell’evento illecito che ne poteva derivare e l’inerzia mantenuta nonostante i poteri di attivazione disponibili: chiedere informazioni, far verbalizzare il dissenso, sollecitare l’avocazione, nei casi estremi dimettersi denunciando. La semplice conoscibilità, ciò che l’amministratore avrebbe potuto scoprire studiando meglio le carte, non basta a fondare il dolo.

Dove finisca il segnale d’allarme e cominci il sospetto generico, invece, non ha oggi una risposta stabile: la casistica oscilla per settori e per intensità dei segnali, e chi scrive preferisce dichiararlo piuttosto che offrire una formula rassicurante che in aula non regge.

FiguraChe cosa passa con la delegaChe cosa non passa mai
Consiglio di amministrazioneLa gestione corrente, nelle materie delegabiliLe materie dell’art. 2381, quarto comma; la valutazione degli assetti; l’intervento sui fatti pregiudizievoli conosciuti
Amministratore delegatoPoteri e responsabilità nelle materie delegateL’obbligo di riferire al consiglio e al collegio sindacale
Amministratore senza delegaNessun compito gestorioIl dovere di agire informato e di attivarsi sui segnali d’allarme
Legale rappresentanteCompiti operativi delegabili all’internoLa qualifica che fonda i reati propri, come la firma delle dichiarazioni fiscali

Reati tributari e societari: dove la delega serve e dove no

Nei reati dichiarativi la delega interna incontra un limite strutturale: la dichiarazione la sottoscrive il legale rappresentante, e la qualifica non si cede a un direttore amministrativo con un ordine di servizio. Il tema si intreccia con la posizione penale di chi amministra una società davanti al fisco e con quella, speculare, di chi gestisce di fatto senza carica formale: ciò che pesa sono i poteri esercitati davvero, più di quel che sta scritto nelle procure notarili.

Nei reati societari il discorso si capovolge. La redazione del progetto di bilancio è indelegabile, sicché le falsità nei bilanci e la responsabilità che ne deriva per la società chiamano in causa l’intero consiglio che ha approvato il progetto, ciascuno secondo il proprio apporto e la propria consapevolezza. E nella crisi d’impresa la ripartizione interna pesa ancora meno: sulle condotte distrattive l’attenzione degli inquirenti cade su chi le ha compiute e su chi, potendo, non le ha impedite.

Le deleghe dentro il Modello 231

Il D.Lgs. 231/2001 individua i soggetti apicali in chi riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale: il sistema delle deleghe decide quindi chi, commettendo un reato, espone la società. Un modello organizzativo serio fotografa le deleghe reali (chi firma, chi spende, chi controlla) e le tiene allineate all’organigramma; quando la mappa formale e i poteri effettivi divergono, la divergenza diventa essa stessa un indizio di disorganizzazione, nel quadro del sistema di responsabilità dell’ente nel suo insieme. Una delega costruita solo per allontanare la responsabilità dal vertice, senza poteri né mezzi, ottiene in giudizio l’effetto contrario.

Il punto dell’Avv. Soardi

Quando un’indagine tocca un consiglio di amministrazione, la prima cosa che chiedo non è il capo d’imputazione: sono i verbali consiliari e il testo delle deleghe in vigore al momento del fatto. Lì si vede subito con che cosa si lavorerà. Deleghe generiche, mai accettate per iscritto, riscritte a ridosso dei fatti o smentite dalle firme sui documenti operativi valgono, in aula, quanto nessuna delega. All’opposto, il consigliere che ha chiesto informazioni e le ha fatte mettere a verbale, che ha sollecitato l’organo delegato per iscritto, ha già costruito metà della propria difesa prima ancora di nominare un difensore. Il mio consiglio alle imprese è di trattare il sistema delle deleghe come materia viva: rileggerlo quando cambia la struttura, documentare i flussi informativi verso il consiglio, non lasciare che l’organigramma dica una cosa e le procure notarili un’altra. Il costo di questo ordine è modesto; il costo del disordine si scopre quando arriva la prima informazione di garanzia.

Domande frequenti sulla delega di funzioni agli amministratori

La delega di funzioni agli amministratori esclude la responsabilità penale di chi delega?

Non automaticamente. Sposta i compiti gestori sul delegato, ma lascia al delegante i doveri di informazione e di intervento: se conosce fatti pregiudizievoli e resta inerte, risponde per non averli impediti.

Quando risponde l’amministratore senza delega di funzioni?

Quando ha avuto conoscenza effettiva di segnali d’allarme concreti, si è rappresentato l’illecito che ne poteva derivare e non ha esercitato i poteri di cui disponeva. La mera possibilità di scoprire l’irregolarità non basta.

Delega gestoria e delega sulla sicurezza sul lavoro sono la stessa cosa?

No. La prima è prevista dall’art. 2381 del codice civile e ripartisce il potere di amministrare; la seconda, disciplinata dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2008, richiede forma scritta, data certa, autonomia di spesa e accettazione, e produce effetti solo se quei requisiti esistono davvero.

La redazione del bilancio si può delegare?

Il progetto di bilancio è fra le materie che l’art. 2381, quarto comma, riserva al consiglio nella sua collegialità. La delega non copre questo terreno, quindi le falsità nei bilanci coinvolgono potenzialmente tutti i componenti.

Che rapporto c’è fra le deleghe e il Modello 231?

Il sistema delle deleghe individua i soggetti apicali e quindi il perimetro del rischio per l’ente. Un modello organizzativo aggiornato censisce le deleghe reali e i relativi poteri di spesa; una mappa non veritiera indebolisce la difesa della società oltre che quella delle persone.

Assistenza dello Studio

Lo Studio assiste amministratori, organi di controllo e imprese nella costruzione dei sistemi di deleghe, nella prevenzione ex D.Lgs. 231/2001 e nella difesa nei procedimenti per reati societari, tributari e fallimentari, dentro l’area del penale d’impresa. Chi desidera un confronto sul proprio assetto di deleghe può contattare lo Studio per un esame della documentazione.

Soardi Studio Legale ha sede a Bergamo e a Brescia e opera su Milano, Monza e Brianza, Bologna e sull’intero territorio nazionale.

Avv. Stefano Soardi, articolo scritto il 9 settembre 2026.