
La difesa dell’ente 231 non è la copia della difesa dell’imputato: la società ha un proprio fascicolo, un proprio difensore e un ventaglio di scelte che la persona fisica non ha. Alcune di queste scelte hanno una scadenza precisa, e la più importante, la riparazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 231/2001, si chiude con l’apertura del dibattimento di primo grado. Questa guida spiega come l’impresa entra nel procedimento, chi la rappresenta, quali contromosse esistono in ciascuna fase e quando conviene giocarle.
Indice
- Le fasi in sintesi
- La difesa dell’ente tra garanzie dell’imputato e autonomia dell’illecito
- La costituzione in giudizio e il nodo del rappresentante
- I primi atti che arrivano in azienda
- La contestazione dell’illecito
- La leva dell’art. 17: riparare prima del dibattimento
- I riti alternativi dell’ente
- Il punto dell’Avv. Soardi
- Domande frequenti
Le fasi in sintesi
| Fase | Norma di riferimento | Che cosa può fare l’ente |
|---|---|---|
| Indagini preliminari | artt. 55-58 D.Lgs. 231/2001 | Nominare il difensore, accedere agli atti quando è possibile, preparare la costituzione |
| Costituzione in giudizio | art. 39 | Depositare la dichiarazione con la nomina del difensore e la procura |
| Misure cautelari | artt. 45 ss. | Contraddittorio anticipato, riesame, condotte riparatorie per la sospensione (art. 49) |
| Fino all’apertura del dibattimento | artt. 17 e 12 | Risarcire, eliminare le carenze organizzative, mettere a disposizione il profitto |
| Giudizio | artt. 59 ss., 62, 63 | Difesa nel merito, giudizio abbreviato, applicazione della sanzione su richiesta |
La difesa dell’ente tra garanzie dell’imputato e autonomia dell’illecito
L’art. 35 del decreto estende all’ente le disposizioni processuali dettate per l’imputato, in quanto compatibili. La formula è meno scontata di quanto sembri. Da un lato la società gode delle stesse garanzie della persona fisica: diritto di difesa, contraddittorio, impugnazioni. Dall’altro resta un soggetto collettivo, che parla solo attraverso un rappresentante e che risponde di un illecito proprio, la colpa di organizzazione, distinto dal reato commesso dalla persona fisica.
Questa autonomia ha una conseguenza pratica che molte imprese scoprono tardi: il procedimento contro l’ente può proseguire anche quando l’autore del reato presupposto non è stato identificato, o quando il reato si è estinto per una causa diversa dall’amnistia (art. 8). Difendere la società confidando nell’esito del processo alla persona fisica è quindi una strategia monca; il fronte dell’organizzazione va presidiato in proprio, come spiega la pagina dedicata alla responsabilità amministrativa degli enti.
La costituzione in giudizio e il nodo del rappresentante
L’ente partecipa al procedimento con il proprio rappresentante legale, mediante una dichiarazione di costituzione che contiene, a pena di inammissibilità, la denominazione dell’ente, le generalità del rappresentante, la nomina del difensore con la relativa procura e l’elezione di domicilio (art. 39). Se la società non si costituisce, il procedimento va avanti lo stesso e l’ente è dichiarato contumace (art. 41): rinuncia di fatto a far sentire la propria voce nel momento in cui si decide della sua organizzazione.
Il punto delicato sta in un inciso dell’art. 39: la costituzione è preclusa al rappresentante che sia a sua volta imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo. È uno scenario tutt’altro che raro, perché nelle società di dimensioni contenute l’amministratore indagato e il legale rappresentante coincidono. In quel caso serve un meccanismo sostitutivo, e le soluzioni operative per la nomina del difensore vanno predisposte prima che l’incompatibilità produca atti inammissibili. Chi decide, in concreto, la linea difensiva della società quando l’intera compagine sociale è coinvolta nelle indagini resta una questione che il decreto non risolve e che la prassi affronta caso per caso: è il punto che in questa materia considero ancora aperto.
I primi atti che arrivano in azienda
Il procedimento raramente si annuncia con clamore. Arriva una richiesta di documenti, una perquisizione, oppure l’informazione di garanzia prevista dall’art. 57, che contiene la contestazione dell’illecito in forma sommaria e l’invito a dichiarare o eleggere domicilio. Da quel momento ogni scelta organizzativa dell’impresa, dalla gestione dei documenti alla comunicazione interna, ha un riflesso processuale.
Le indagini possono anche chiudersi senza processo. La particolarità del sistema 231 è che l’archiviazione la dispone direttamente il pubblico ministero con decreto motivato, senza passare dal giudice (art. 58): un assetto molto diverso da quello del codice di rito, di cui abbiamo trattato nell’analisi dedicata all’archiviazione nel procedimento 231. Lavorare bene in questa fase, con memorie e produzioni documentali sull’assetto organizzativo, significa coltivare l’unica uscita anticipata che non richiede alcuna ammissione.
La contestazione dell’illecito
Quando il pubblico ministero non archivia, contesta all’ente l’illecito amministrativo (art. 59). La contestazione enuncia il reato presupposto, indica gli elementi dell’illecito dell’ente e le norme che si assumono violate. È il perimetro dentro il quale si svolgerà il giudizio, e va letta con attenzione chirurgica: la difesa che funziona non è quasi mai quella che nega tutto, ma quella che scompone la contestazione nei suoi pezzi, interesse o vantaggio, posizione dell’autore, idoneità del modello, e individua il pezzo davvero fragile.
Nel frattempo l’impresa può subire misure cautelari interdittive, dal divieto di contrattare con la pubblica amministrazione alla sospensione dell’attività. Sono il rischio più concreto e più urgente dell’intero procedimento, perché colpiscono l’operatività prima di qualunque accertamento definitivo; ne abbiamo scritto in dettaglio a proposito delle misure che possono colpire l’impresa prima della condanna. Anche qui le condotte riparatorie hanno un peso: l’art. 49 consente di ottenere la sospensione della misura proprio per realizzarle.
La leva dell’art. 17: riparare prima del dibattimento
L’art. 17 è la disposizione più pragmatica del decreto. Se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l’ente ha risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ha rimosso le carenze organizzative adottando un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi e ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca, le sanzioni interdittive non si applicano. Resta la sanzione pecuniaria, che però l’art. 12 riduce in presenza di risarcimento e modello.
Va detto con chiarezza che la riparazione è una scelta strategica, non un automatismo virtuoso. Ha costi rilevanti, presuppone una valutazione onesta delle carenze e produce effetti solo se completa: una riparazione parziale non dà diritto al beneficio. Per contro, nelle situazioni in cui l’interdittiva metterebbe a rischio commesse, autorizzazioni o la stessa continuità aziendale, è spesso la mossa che vale l’intero procedimento. La finestra temporale è il dato da fissare subito nel calendario difensivo: dopo l’apertura del dibattimento la leva sparisce.
I riti alternativi dell’ente
Anche la società può scegliere di non affrontare il dibattimento. Il giudizio abbreviato (art. 62) consente di definire il procedimento allo stato degli atti, con la riduzione di pena tipica del rito. L’applicazione della sanzione su richiesta (art. 63) è il patteggiamento dell’ente: è ammessa quando il giudizio nei confronti dell’imputato è definito o definibile con patteggiamento, oppure quando per l’illecito è prevista la sola sanzione pecuniaria. La convenienza dei riti si misura sempre su due piani insieme, quello sanzionatorio e quello reputazionale, e la risposta cambia da impresa a impresa.
Il punto dell’Avv. Soardi
Nella mia esperienza la difesa dell’ente si decide quasi sempre nelle prime settimane, quando ancora non c’è un’udienza in vista. È lì che si sceglie chi rappresenterà la società, si verifica che non sia toccato dall’incompatibilità dell’art. 39, si separano i ruoli rispetto alla difesa delle persone fisiche e si comincia a documentare l’assetto organizzativo com’era al momento del fatto. L’errore ricorrente è considerare il procedimento 231 un’appendice del processo all’amministratore, da seguire con lo stesso difensore e la stessa strategia: gli interessi possono divergere, e quando divergono lo fanno nel momento peggiore. L’altra scelta da non rinviare riguarda l’art. 17: valutare subito costi ed effetti della riparazione, con numeri veri, perché la finestra si chiude all’apertura del dibattimento e una decisione presa in fretta vale quanto una decisione non presa.
Domande frequenti
L’ente può essere processato se l’autore del reato non è stato individuato?
Sì. L’art. 8 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato presupposto non è identificato o non è imputabile. Occorre comunque che il reato sia riconducibile a un soggetto apicale o sottoposto e che sussistano interesse o vantaggio dell’ente.
Chi firma la nomina del difensore per la società?
Il rappresentante legale, con la dichiarazione di costituzione dell’art. 39. Se il rappresentante è imputato del reato presupposto non può provvedere: serve un rappresentante diverso, nominato secondo le regole statutarie o ad hoc, prima di compiere atti processuali.
Che cosa succede se l’ente non si costituisce?
Il procedimento prosegue e l’ente è dichiarato contumace ai sensi dell’art. 41. Non è una scelta neutra: la società perde la possibilità di interloquire su misure cautelari, riti alternativi e condotte riparatorie.
Le condotte riparatorie dell’art. 17 convengono sempre?
No. Escludono le sanzioni interdittive e riducono la pecuniaria, ma hanno costi elevati e richiedono un adempimento integrale entro l’apertura del dibattimento. La valutazione dipende dal peso che un’interdittiva avrebbe sull’attività concreta dell’impresa.
L’ente può patteggiare?
Sì, nei limiti dell’art. 63: quando il giudizio verso l’imputato è definito o definibile con patteggiamento, oppure quando per l’illecito è prevista la sola sanzione pecuniaria. Il giudizio abbreviato resta l’alternativa quando il patteggiamento non è praticabile.
La società e l’amministratore possono avere lo stesso difensore?
Il decreto non lo vieta in assoluto, ma la coincidenza è sconsigliabile ogni volta che le linee difensive possono divergere, per esempio quando all’ente conviene dimostrare che l’apicale ha eluso fraudolentemente il modello. La verifica del conflitto va fatta all’inizio, non quando emerge in udienza.
Se la sua impresa ha ricevuto un’informazione di garanzia, una richiesta di documenti o una contestazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, lo Studio può esaminare la posizione e impostare la strategia difensiva. Il contatto non impegna: scrivere allo Studio.
Soardi Studio Legale assiste imprese ed enti nel diritto penale d’impresa e nella compliance 231 dalle sedi di Bergamo e Brescia, con operatività su Milano, Monza e Brianza, Bologna e l’intero territorio nazionale.
Avv. Stefano Soardi, data di stesura: 3 settembre 2026
