
L’archiviazione 231 risponde all’art. 58 del D.Lgs. 231/2001 e segue una regola che non ha equivalenti nel processo alla persona fisica: quando il pubblico ministero non procede alla contestazione dell’illecito amministrativo, emette un decreto motivato di archiviazione e lo comunica al procuratore generale presso la corte d’appello. Non c’è richiesta al giudice per le indagini preliminari, non c’è udienza camerale, non c’è opposizione della persona offesa. Il controllo è interno all’ufficio requirente e ha un termine: sei mesi dalla comunicazione, entro i quali il procuratore generale può formulare la contestazione che il primo magistrato non aveva ritenuto necessaria.
Indice
- Chi decide l’archiviazione 231 e con quale atto
- Da dove comincia: l’annotazione dell’illecito
- Archiviazione 231 e archiviazione penale a confronto
- Archiviazione 231: il controllo del procuratore generale
- Che cosa può fare la difesa dell’ente prima della decisione
- Il punto dell’Avv. Soardi
- Domande frequenti
Chi decide l’archiviazione 231 e con quale atto
L’art. 58 si legge in poche righe. Se non procede alla contestazione dell’illecito amministrativo, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti e lo comunica al procuratore generale presso la corte d’appello; quest’ultimo può svolgere gli accertamenti indispensabili e, ove ritenga necessaria la contestazione, la formula entro sei mesi dalla comunicazione.
Due elementi meritano attenzione. Il primo è la forma: si tratta di un decreto, quindi di un provvedimento del pubblico ministero, e non di un’ordinanza o di un decreto del giudice. Il secondo è la motivazione, che la norma richiede espressamente e che nella prassi assume un rilievo pratico notevole, perché è il documento in cui l’ufficio spiega perché la posizione dell’ente non regge la contestazione — la mancanza dell’interesse o del vantaggio, l’idoneità del modello organizzativo, la riferibilità del fatto a un’iniziativa esclusivamente personale dell’autore.
Un decreto di archiviazione ben motivato è, per l’impresa, un documento che conserva valore ben oltre il procedimento. Se ne è visto un esempio nel caso di una società indagata per un fatto di corruzione attribuito a un dipendente, dove l’archiviazione è arrivata proprio in ragione dell’idoneità del modello adottato e dei protocolli sulle donazioni e sulle sponsorizzazioni.
Da dove comincia: l’annotazione dell’illecito
Per capire quando si può parlare di archiviazione occorre sapere quando il procedimento contro l’ente è cominciato, e qui il decreto usa una parola diversa da quella del codice. Non si parla di iscrizione della notizia di reato ma di annotazione: l’art. 55 stabilisce che il pubblico ministero il quale acquisisce notizia di un illecito amministrativo dipendente da reato annota immediatamente, nel registro previsto dall’art. 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell’ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante, nonché il reato da cui dipende l’illecito.
Il pubblico ministero comunica l’annotazione all’ente o al suo difensore, e da quel momento decorre il termine per l’accertamento dell’illecito nelle indagini preliminari, che l’art. 56 aggancia ai termini dell’art. 405, comma 2, del codice. La società ha quindi un momento certo da cui contare, il che nella pratica è meno scontato di quanto sembri: capita di scoprire l’annotazione mesi dopo, quando arriva un atto che presuppone il procedimento già avviato.
Sul versante dell’informazione di garanzia prevista dall’art. 57 — che deve contenere l’invito a dichiarare o eleggere domicilio e l’avvertimento sulla dichiarazione di partecipazione al procedimento — vale la pena ricordare che la Cassazione ne ha circoscritto l’obbligo agli atti che richiedono la presenza del difensore, escludendolo per gli atti a sorpresa. Ne ho scritto commentando una pronuncia in tema di incompatibilità del rappresentante legale e nomina del difensore, che tocca un punto su cui molti modelli organizzativi tacciono.
Archiviazione 231 e archiviazione penale a confronto
La tabella che segue mette a confronto i due regimi sui profili che nella difesa dell’ente fanno la differenza.
| Profilo | Archiviazione penale (artt. 408 ss. c.p.p.) | Archiviazione 231 (art. 58) |
|---|---|---|
| Chi decide | Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero | Il pubblico ministero, con decreto motivato |
| Forma del provvedimento | Decreto o ordinanza del giudice | Decreto del pubblico ministero |
| Controllo | Giurisdizionale, in contraddittorio eventuale | Del procuratore generale presso la corte d’appello |
| Termine del controllo | Non previsto in questa forma | Sei mesi dalla comunicazione |
| Opposizione della persona offesa | Prevista, con avviso e udienza camerale | Non prevista dall’art. 58 |
| Effetto | Chiusura con possibilità di riapertura autorizzata dal giudice | Chiusura in sede requirente, salva la contestazione del procuratore generale |
La ragione della scelta legislativa si intuisce leggendo la relazione al decreto: il sistema della responsabilità degli enti nasce con l’ambizione di essere più rapido di quello penale, e sottrarre l’archiviazione al passaggio davanti al giudice serviva a evitare che il procedimento contro la società si arenasse su un adempimento che, nella maggior parte dei casi, avrebbe soltanto confermato la valutazione del pubblico ministero. È una spiegazione ragionevole, e va detto che nella pratica il meccanismo funziona senza produrre i vuoti di tutela che una parte della dottrina paventava all’indomani dell’entrata in vigore.
Resta però un punto che non ha ricevuto una risposta stabile, e preferisco dirlo che nasconderlo: se il decreto dell’art. 58 sia soggetto o meno alla disciplina della riapertura delle indagini prevista dall’art. 414 del codice, e quindi se occorra o no un’autorizzazione del giudice perché il pubblico ministero torni sui propri passi dopo l’archiviazione dell’illecito. Chi difende l’ente ha interesse a sostenere la tesi più garantista; chi legge il decreto per quello che dice trova un silenzio che si presta a entrambe le letture.
Archiviazione 231: il controllo del procuratore generale
Il termine semestrale ha una funzione precisa: dare all’impresa un orizzonte oltre il quale la chiusura è definitiva. Fino a quel momento la posizione dell’ente resta tecnicamente aperta, perché il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e formulare la contestazione.
Nella pratica professionale l’esercizio di questo potere è raro, ma la sua esistenza ha un effetto concreto sulle decisioni aziendali: una società che abbia ricevuto il decreto di archiviazione e stia valutando se comunicarlo a una controparte contrattuale, a un ente aggiudicatore o a un istituto di credito farà bene a considerare il semestre prima di presentare la vicenda come chiusa. Il rischio non è giuridico, è reputazionale, e si materializza se nel frattempo la contestazione arriva davvero.
Va anche ricordato che l’archiviazione dell’illecito dell’ente e l’esito del procedimento a carico della persona fisica corrono su binari che possono divergere. L’art. 8 sancisce l’autonomia della responsabilità della società, che può essere affermata anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; il rovescio è che la società può essere archiviata mentre il procedimento contro l’amministratore prosegue. Sono due difese distinte, con interessi che non sempre coincidono, ed è una delle ragioni per cui la colpa di organizzazione va trattata come un tema autonomo e non come un riflesso della posizione individuale.
Che cosa può fare la difesa dell’ente prima della decisione
Poiché l’archiviazione 231 non passa da un’udienza, tutto ciò che l’ente vuole far pesare deve arrivare al fascicolo prima. Le vie sono quelle ordinarie — memorie, produzioni documentali, investigazioni difensive — ma il materiale è specifico e va preparato in anticipo, perché nessuna di queste cose si costruisce nei giorni in cui serve.
In concreto, quando assisto una società in questa fase il fascicolo difensivo si compone quasi sempre degli stessi elementi: il modello organizzativo nella versione vigente all’epoca del fatto, con la data certa dell’adozione e le delibere di aggiornamento; la mappatura dei processi sensibili, che deve dimostrare come l’ente avesse già censito e presidiato il processo da cui il reato è passato; i verbali dell’Organismo di Vigilanza relativi al periodo, che sono l’unico documento capace di provare che il controllo è stato esercitato e non soltanto previsto; le evidenze della formazione erogata alle funzioni coinvolte; e infine, quando il fatto è riferibile a un apicale, tutto ciò che consente di sostenere l’elusione fraudolenta del modello, che l’art. 6 pone a carico dell’ente e che è l’onere probatorio più severo dell’intero sistema.
C’è poi una considerazione che riguarda i tempi e che vale la pena isolare. Se il quadro cautelare si è già mosso — se cioè il pubblico ministero ha chiesto o il giudice ha applicato misure cautelari interdittive — la prospettiva dell’archiviazione si allontana e la difesa si sposta su un altro terreno, quello delle condotte riparatorie e della sospensione. Le due strade non si escludono, ma richiedono scelte diverse su che cosa depositare e quando.
Il punto dell’Avv. Soardi
L’archiviazione 231 è la chiusura migliore che una società possa ottenere, e insieme la meno visibile. Non produce una sentenza da esibire, non passa da un’aula, e per molti imprenditori arriva come una comunicazione che sembra un adempimento burocratico.
Il punto che mi preme sottolineare è un altro, e riguarda ciò che accade prima. Poiché la decisione matura senza contraddittorio, il peso di quel decreto dipende quasi interamente dalla qualità di ciò che l’ufficio ha trovato nel fascicolo, e quel materiale lo mette a disposizione soltanto l’ente. Una società che si presenta con un modello aggiornato, verbali dell’organismo di controllo leggibili e una mappatura che copre davvero il processo interessato offre al pubblico ministero la strada più breve; una società che arriva con un raccoglitore mai aperto costringe l’ufficio a costruirsi da sé una valutazione, e in quel caso la contestazione è semplicemente più comoda.
Aggiungo un rilievo che esula in parte dal tema, ma che nella mia esperienza pesa: la fase più difficile non è tecnica, è organizzativa. Individuare chi, in azienda, può parlare per l’ente quando il legale rappresentante è coinvolto nel reato — e quindi incompatibile ai sensi dell’art. 39 — richiede una decisione societaria che nessuno ha preso prima e che va presa in fretta. È una previsione che dovrebbe stare nel modello e che quasi mai ci sta.
Domande frequenti
L’archiviazione 231 va comunicata all’ente?
L’art. 58 impone al pubblico ministero di comunicare il decreto al procuratore generale presso la corte d’appello. La conoscenza da parte della società passa in via ordinaria dal difensore e dagli atti del procedimento, e per questo è opportuno che l’ente sia formalmente costituito con un proprio difensore fin dall’annotazione dell’illecito.
L’archiviazione della persona fisica comporta l’archiviazione dell’ente?
No. L’art. 8 stabilisce l’autonomia della responsabilità dell’ente, che sussiste anche quando le indagini non individuano l’autore del reato o quando costui non risulta imputabile. I due esiti possono coincidere, ma non c’è alcun automatismo in nessuna delle due direzioni.
Che cosa succede se il reato presupposto si prescrive?
L’art. 60 esclude la contestazione dell’illecito quando il reato da cui dipende è estinto per prescrizione. Si tratta di una decadenza che opera sul piano processuale e va tenuta distinta dalla prescrizione dell’illecito amministrativo, che il decreto disciplina in modo autonomo.
Dopo l’archiviazione 231 il modello va comunque aggiornato?
Sì, e per una ragione pratica: il decreto chiude quel procedimento, non mette al riparo dal successivo. Se durante le indagini è emersa una lacuna organizzativa — un processo non censito, un flusso informativo che non ha funzionato — quella lacuna resta, e la prossima contestazione la troverà già segnalata negli atti.
Assistenza
Lo Studio assiste imprese ed enti nei procedimenti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, dalla fase dell’annotazione dell’illecito alla predisposizione delle memorie difensive, e nella verifica di idoneità dei modelli organizzativi. Per una valutazione preliminare è possibile richiedere un appuntamento.
Soardi Studio Legale riceve nelle sedi di Bergamo, in Via dei Partigiani n. 5, e di Brescia, in Via Armando Diaz n. 1b, con operatività presso i Tribunali di Milano, Monza, Como, Lecco, Bergamo e Brescia e, su incarico, sull’intero territorio nazionale.
Testo normativo di riferimento: D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sul portale del Parlamento italiano.
Avv. Stefano Soardi — 24 agosto 2026
