Colpa di organizzazione: che cosa deve provare l’accusa

Compliance

Documenti e fascicoli aziendali su una scrivania: la colpa di organizzazione si accerta sulle carte dell'ente
La colpa di organizzazione non si accerta guardando l’imputato persona fisica, ma le carte dell’ente: procedure, deleghe, flussi informativi, verbali.

La colpa di organizzazione è il criterio su cui si regge la responsabilità dell’ente prevista dal D.Lgs. 231/2001: per condannare una società non basta dimostrare che un reato presupposto è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, occorre dimostrare che quel reato è stato reso possibile da un difetto dell’assetto organizzativo. Dove si collochi l’onere di provarlo dipende però da chi ha commesso il fatto: se è un soggetto in posizione apicale l’art. 6 costruisce una prova liberatoria a carico dell’ente, se è un sottoposto l’art. 7 lascia all’accusa la dimostrazione dell’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Indice

Che cosa significa davvero colpa di organizzazione

Quando un’impresa riceve un’informazione di garanzia ai sensi del decreto 231 la reazione più comune, nella stanza dove si tiene il primo incontro, è chiedere come possa rispondere la società di una condotta decisa da una singola persona. È una domanda legittima, e la risposta sta tutta in un rimprovero che il legislatore muove all’ente per qualcosa di suo: non per il reato del dipendente, ma per l’assetto che ha permesso a quel reato di prodursi senza incontrare ostacoli. Da qui il nome.

La colpa di organizzazione è quindi un criterio di imputazione autonomo, che si aggiunge al fatto materiale e non si esaurisce in esso. Serve a evitare due esiti opposti e ugualmente inaccettabili sul piano costituzionale: che l’ente risponda per il solo fatto che qualcuno, al suo interno, ha delinquito — una responsabilità oggettiva mascherata — oppure che non risponda mai, perché le persone giuridiche non hanno una volontà colpevole. La costruzione normativa passa in mezzo, e ci passa attraverso l’organizzazione.

Sul piano difensivo questo ha una conseguenza pratica che vale più di molte considerazioni sistematiche: il processo all’ente si combatte su documenti, non su testimonianze.

Il criterio si innesta su un impianto più ampio, quello che il decreto disegna per l’intera responsabilità dell’ente: presupposti oggettivi, criteri di collegamento, apparato sanzionatorio. Tenerlo presente evita di leggere l’art. 6 come una regola probatoria a sé stante.

Il primo blocco della prova: il fatto e il criterio di collegamento

Prima ancora di arrivare all’organizzazione, la pubblica accusa deve costruire due passaggi, e su entrambi grava l’onere ordinario del processo penale.

Il primo è la commissione di un reato presupposto compreso nel catalogo tassativo degli artt. 24 e seguenti. Il catalogo si è dilatato negli anni fino a coprire aree lontanissime fra loro, dalla corruzione ai reati tributari, dagli infortuni sul lavoro ai delitti informatici, ma resta chiuso: un reato fuori elenco non genera responsabilità dell’ente, per quanto grave sia e per quanto disastrosa sia l’organizzazione che lo ha consentito.

Il secondo è il criterio di collegamento dell’art. 5: il reato deve essere stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Sono due termini distinti e vanno tenuti distinti anche in udienza, perché l’interesse si valuta ex ante e guarda alla direzione finalistica della condotta, il vantaggio si valuta ex post e guarda al risultato effettivamente conseguito. Nei procedimenti per infortunio sul lavoro il punto diventa decisivo: l’interesse dell’ente non sta nell’evento lesivo — che nessun imprenditore persegue — ma nel risparmio di spesa o nell’accelerazione dei tempi ottenuti violando la disciplina antinfortunistica. Se manca la prova di quel risparmio, il criterio di collegamento si sfilaccia, e con esso l’intera imputazione.

Resta fuori l’ipotesi dell’art. 5, comma 2: se l’autore ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, l’ente non risponde. È una porta stretta, perché l’esclusività va provata e la giurisprudenza la interpreta con rigore, ma è una porta.

Reato dell’apicale: l’art. 6 e la prova liberatoria

Qui sta il passaggio che rende il processo 231 diverso da qualunque altro processo penale, e che continua a dividere la dottrina dopo oltre vent’anni.

Se il reato è stato commesso da un soggetto che riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione — o che esercita di fatto la gestione e il controllo — l’art. 6 stabilisce che l’ente non risponde se prova quattro elementi cumulativi: di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; di avere affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento; che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello; che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo.

Il verbo che conta è «prova». La struttura è quella di una prova liberatoria posta a carico dell’ente, e il motivo di fondo è comprensibile: nessuno conosce l’organizzazione di una società meglio della società stessa, e pretendere dalla Procura la dimostrazione analitica di un deficit organizzativo interno significherebbe, nella maggior parte dei casi, rendere la norma inapplicabile. Questa obiezione ha un fondamento reale e non la liquido.

Il problema è che una prova liberatoria a carico dell’imputato convive male con l’art. 27 della Costituzione, e la giurisprudenza di legittimità ha nel tempo attenuato la rigidità del meccanismo, precisando che l’accusa non è comunque esonerata dal dimostrare il difetto organizzativo come elemento costitutivo dell’illecito, e che sull’ente grava piuttosto un onere di allegazione qualificata. La questione, per essere onesti, non è chiusa: le formule usate dalle pronunce oscillano, e la distanza fra «inversione dell’onere della prova» e «onere di allegazione» resta, in molte motivazioni, più nominale che sostanziale. Chi difende un ente farebbe un errore a costruire la strategia sul presupposto che quella distanza sia già stata colmata.

Il quarto requisito merita un’annotazione a parte, perché è quello che si trascura più spesso. Non basta che l’organismo di vigilanza esista e sia stato nominato: occorre che abbia vigilato, e che di questa vigilanza resti traccia. Un OdV che si riunisce due volte l’anno e redige verbali di poche righe è, agli occhi del giudice, la conferma del deficit organizzativo anziché la sua smentita. È la ragione per cui insisto tanto sulla relazione annuale dell’OdV: in dibattimento quel documento vale più di qualunque dichiarazione.

Reato del sottoposto: l’art. 7 e l’onere dell’accusa

Quando il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un apicale, l’impianto si rovescia. L’art. 7 subordina la responsabilità dell’ente alla circostanza che la commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza: è un elemento costitutivo, e come tale spetta all’accusa dimostrarlo.

Il secondo comma aggiunge la clausola che chiude il cerchio: l’inosservanza è esclusa se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello, qui, non è oggetto di una prova liberatoria — opera direttamente come causa di esclusione della colpa di organizzazione.

La differenza fra i due regimi non è teorica. In un procedimento per infortunio occorso a un operaio per condotta di un preposto, la Procura deve ricostruire quale obbligo di vigilanza è stato disatteso e come quella specifica omissione abbia reso possibile il fatto. Se l’imputazione si limita a enunciare la carenza del modello in termini generici, senza agganciarla al segmento organizzativo dal quale il reato è passato, la difesa ha un varco reale.

Che cosa guarda concretamente il giudice

L’idoneità del modello si giudica in concreto e in relazione al reato che si è verificato, non in astratto. Il che significa che nessun manuale, nessuna certificazione e nessuna asseverazione mette al riparo: si guarda se quel presidio, in quel processo aziendale, poteva intercettare quella condotta.

  • la mappatura delle aree a rischio copre effettivamente il processo aziendale nel quale il reato è maturato, o si ferma alle aree standard di un modello acquistato a catalogo;
  • i protocolli decisionali sono operativi — con soglie, controfirme, segregazione dei compiti — oppure enunciano principi;
  • il sistema delle deleghe corrisponde all’organigramma reale, e i poteri di spesa sono coerenti con le responsabilità attribuite;
  • i flussi informativi verso l’organismo di vigilanza sono arrivati davvero, e con quale periodicità;
  • il sistema disciplinare è stato applicato almeno una volta, o è rimasto sulla carta;
  • il modello è stato aggiornato dopo mutamenti organizzativi rilevanti, dopo estensioni del catalogo dei reati presupposto, dopo near miss segnalati internamente.

Su questo terreno esiste una critica ricorrente, che condivido: il giudizio di idoneità arriva sempre dopo il reato, e il reato dimostra per definizione che il presidio non ha funzionato. Il rischio di un ragionamento circolare — è successo, dunque il modello era inidoneo — è concreto, ed è il motivo per cui la difesa deve ricondurre il giudice alla prospettiva ex ante: la domanda corretta non riguarda l’esito, riguarda ciò che era ragionevole prevedere e presidiare al momento in cui il modello è stato costruito.

Quadro riepilogativo

Autore del reatoNormaOnere dell’accusaOnere dell’ente
Soggetto apicaleArt. 6Reato presupposto, qualifica apicale, interesse o vantaggio, deficit organizzativo come elemento costitutivoModello idoneo e attuato ante factum, OdV autonomo e vigilante, elusione fraudolenta del modello, assenza di omessa vigilanza
Soggetto sottopostoArt. 7Reato presupposto, interesse o vantaggio, inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza che ha reso possibile il fattoAllegazione del modello idoneo ed efficacemente attuato, che esclude l’inosservanza

Il punto dell’Avv. Soardi

Nella difesa di un ente la partita si decide su ciò che esiste già quando arriva la notizia di reato. Un modello costruito dopo il fatto non serve a escludere la responsabilità — al più incide sulle sanzioni e sulle misure cautelari, ai sensi degli artt. 12 e 17 — mentre un modello mediocre ma vivo, con verbali, flussi documentati e almeno un procedimento disciplinare istruito, regge in giudizio molto meglio di un modello impeccabile e mai attuato.

La prima verifica che chiedo, quando assumo la difesa di una società, non riguarda il testo del modello. Riguarda i verbali dell’organismo di vigilanza degli ultimi tre esercizi. Se quei verbali raccontano un’attività reale, esiste una difesa nel merito; se sono formule ripetute, la strategia va impostata diversamente e conviene saperlo dal primo giorno anziché scoprirlo in dibattimento.

Va ricordato, infine, che l’assetto qui descritto potrebbe cambiare: il disegno di legge di revisione della disciplina approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026 interviene anche sui criteri di imputazione, e ne ho scritto nell’analisi dedicata alla riforma. Finché quel testo non completa l’iter parlamentare, però, la disciplina applicabile resta quella degli artt. 6 e 7 nella formulazione vigente.

Domande frequenti

La colpa di organizzazione è una forma di responsabilità oggettiva?

No. È il criterio che serve proprio a evitarla: l’ente risponde per un difetto proprio del suo assetto, non per il solo fatto materiale commesso da un soggetto interno. Il dibattito sulla compatibilità costituzionale della prova liberatoria dell’art. 6 riguarda la ripartizione dell’onere probatorio, non la natura del criterio di imputazione.

Un modello adottato dopo il reato esclude la responsabilità dell’ente?

No, perché sia l’art. 6 sia l’art. 7 richiedono l’adozione e l’efficace attuazione prima della commissione del fatto. L’adozione successiva rileva su un piano diverso: riduzione della sanzione pecuniaria, esclusione delle sanzioni interdittive, sospensione o revoca delle misure cautelari.

Che cosa significa elusione fraudolenta del modello?

Significa che l’apicale, per commettere il reato, ha dovuto aggirare i presidi con una condotta ingannevole. Se il reato è stato commesso semplicemente perché il presidio non c’era o non veniva applicato, il requisito manca e l’esimente dell’art. 6 non opera.

La certificazione del modello da parte di un ente terzo mette al riparo?

Nessuna certificazione vincola il giudice penale, che valuta l’idoneità in concreto e in relazione al reato verificatosi. Una verifica esterna documentata è un elemento utile in giudizio, non uno scudo.

Assistenza

Lo Studio assiste imprese ed enti nei procedimenti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nella verifica di idoneità dei modelli organizzativi e negli incarichi di Organismo di Vigilanza. Per una valutazione preliminare è possibile richiedere un appuntamento.

Soardi Studio Legale riceve nelle sedi di Bergamo, in Via dei Partigiani n. 5, e di Brescia, in Via Armando Diaz n. 1b, con operatività presso i Tribunali di Milano, Monza, Como, Lecco, Bergamo e Brescia e, su incarico, sull’intero territorio nazionale.

Testo normativo di riferimento: D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 su Normattiva.

Avv. Stefano Soardi — 17 agosto 2026