Colpa di organizzazione: che cosa deve provare l’accusa

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Organigramma aziendale e faldoni di procedure: la colpa di organizzazione si accerta sull'assetto dell'ente, non sulla condotta della persona fisica
La colpa di organizzazione è il rimprovero che il giudice penale muove all’assetto interno dell’ente, non alla persona che ha commesso il reato.

La colpa di organizzazione è il criterio con cui il D.Lgs. 231/2001 imputa all’ente un reato commesso da chi opera al suo interno: non basta che il fatto sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, occorre che l’ente abbia un assetto organizzativo che quel reato lo ha reso possibile. È il cuore del processo agli enti, ed è anche il punto in cui la difesa ha più spazio.

Indice

Che cosa si intende per colpa di organizzazione

Quando una società viene chiamata a rispondere ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, l’oggetto del giudizio si sdoppia. Da un lato c’è il reato presupposto, con il suo autore persona fisica e i suoi elementi costitutivi. Dall’altro c’è un secondo accertamento, autonomo, che riguarda l’ente in quanto tale: il modo in cui era organizzato quando il fatto è maturato.

Questo secondo accertamento è la colpa di organizzazione. Il legislatore non l’ha nominata così in alcun articolo — l’espressione viene dalla Relazione al decreto e si è poi consolidata in dottrina e in giurisprudenza — ma la sua struttura si ricava dal combinato disposto degli articoli 5, 6 e 7. L’ente risponde perché non si è dato le regole, i controlli e i presidi che avrebbero impedito la commissione di reati di quella specie. La responsabilità dell’ente, del resto, resta autonoma ai sensi dell’art. 8, e sussiste anche quando l’autore del reato non è identificato o non è imputabile: se il rimprovero fosse per il fatto altrui, quella norma sarebbe incomprensibile.

Va detto che questa è materia in cui la formula giudiziaria e la realtà aziendale spesso non coincidono. Molte imprese hanno un modello organizzativo perfettamente scritto e mai vissuto; altre hanno prassi di controllo serie e nessun documento che le formalizzi. Il giudizio sulla colpa di organizzazione dovrebbe cogliere la differenza, e non sempre ci riesce.

Che cosa deve provare l’accusa, passaggio per passaggio

La contestazione all’ente si regge su quattro elementi, che il pubblico ministero deve dimostrare e che la difesa può attaccare separatamente.

Primo: la commissione di un reato presupposto. Deve trattarsi di una fattispecie compresa nel catalogo tassativo del decreto. È un vincolo di legalità che va verificato per primo, perché l’elenco cresce per addizioni successive e capita che una condotta sgradevole non sia, in quel momento, un reato presupposto.

Secondo: la qualifica soggettiva dell’autore. L’art. 5 distingue i soggetti in posizione apicale — chi esercita funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, anche solo di fatto — dai soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza. La distinzione non è formale e non si esaurisce nella lettura della visura camerale: conta l’autonomia decisionale effettiva. Da come si risolve dipende l’intero assetto probatorio del processo, come si vedrà.

Interesse e vantaggio: i due criteri alternativi

Terzo: l’interesse o il vantaggio dell’ente. I due criteri sono alternativi. L’interesse si valuta ex ante, guardando alla proiezione finalistica della condotta; il vantaggio ex post, guardando al beneficio effettivamente conseguito, anche quando non era voluto. Il comma 2 dell’art. 5 chiude il cerchio in senso liberatorio: l’ente non risponde se l’autore ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. Nei reati colposi, tipicamente quelli in materia di sicurezza sul lavoro, l’interesse e il vantaggio non si riferiscono all’evento — nessuno ha interesse a un infortunio — ma alla condotta inosservante, cioè al risparmio di spesa o all’incremento di produttività ottenuti saltando le cautele.

Quarto: la colpa di organizzazione vera e propria. Qui l’accusa deve indicare quale carenza organizzativa ha reso possibile il fatto, e deve indicarla in concreto: quale procedura mancava, quale controllo non è stato fatto, quale flusso informativo non è arrivato dove doveva arrivare. Una contestazione che si limiti a dedurre la carenza dal solo fatto che il reato è avvenuto trasforma la responsabilità dell’ente in responsabilità oggettiva, e va contestata proprio su questo.

Tabella riepilogativa: chi prova che cosa

ElementoSu chi gravaRiferimento
Reato presupposto compreso nel catalogoAccusaartt. 24 ss.
Qualifica apicale o subordinata dell’autoreAccusaart. 5, co. 1
Interesse o vantaggio dell’enteAccusaart. 5, co. 1
Interesse esclusivo proprio o di terzi dell’autoreDifesa dell’enteart. 5, co. 2
Modello idoneo, attuato, vigilato ed eluso fraudolentemente (reato di apicale)Enteart. 6, co. 1
Inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (reato di sottoposto)Accusaart. 7, co. 1
Adozione ed efficace attuazione del modello (reato di sottoposto)Enteart. 7, co. 2

Colpa di organizzazione di apicali e sottoposti: due regimi probatori

Se il reato è stato commesso da un apicale, l’art. 6 costruisce una liberatoria a carico dell’ente, che deve provare quattro circostanze cumulative: di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; di avere affidato la vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello; che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo.

È un onere pesante, e la prova più difficile da raggiungere è quasi sempre la terza. Dimostrare che il vertice ha eluso il modello con frode significa dimostrare che il presidio esisteva e funzionava al punto che per commettere il reato è stato necessario aggirarlo. Dove il modello è generico, l’elusione fraudolenta è concettualmente impossibile: non si aggira ciò che non oppone resistenza.

Se invece il reato è di un sottoposto, l’impianto si ribalta. L’art. 7 chiede all’accusa di provare che la commissione è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, e il secondo comma esclude in ogni caso l’inosservanza quando l’ente, prima del fatto, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo. Non è richiesta l’elusione fraudolenta. La differenza pratica è considerevole, e spiega perché la qualificazione del ruolo dell’autore sia uno dei terreni su cui il processo agli enti si decide più spesso di quanto la letteratura divulgativa lasci intendere.

Colpa di organizzazione: dove si costruisce la difesa dell’ente

L’idoneità del modello si giudica ex ante, rispetto al rischio come era conoscibile prima del fatto, e non con il senno di poi. Il rischio del giudizio retrospettivo è però costante: una volta che il reato si è verificato, la carenza che lo ha permesso appare sempre evidente. Il compito della difesa è riportare il giudizio al momento in cui le scelte organizzative sono state fatte, ricostruendo che cosa l’ente sapeva, quali segnali aveva ricevuto, quali risorse aveva destinato ai controlli.

Su questo terreno la documentazione conta più delle dichiarazioni. Verbali dell’organismo di vigilanza, tracce dei flussi informativi ricevuti e delle azioni conseguenti, registri della formazione, esiti degli audit, aggiornamenti del risk assessment dopo ogni mutamento organizzativo rilevante. Una relazione annuale dell’OdV puntuale, che segnala criticità e chiede interventi, vale nel processo più di un modello di quattrocento pagine mai movimentato.

Concedo che questo produca un esito discutibile: l’ente organizzato che documenta poco può trovarsi in condizione peggiore dell’ente disorganizzato che documenta molto. È un difetto del sistema probatorio, non della norma, e allo stato non ha rimedi.

Il punto dell’Avv. Soardi

Nella mia esperienza il momento decisivo arriva prima del dibattimento, quando si discute della misura cautelare interdittiva. È lì che si misura per la prima volta la tenuta dell’assetto organizzativo, e con tempi che non consentono di costruire nulla: si porta ciò che esiste. Le difese che reggono sono quelle in cui l’organismo di vigilanza aveva già segnalato per iscritto la criticità poi sfociata nel reato e l’organo amministrativo aveva deliberato un intervento. Non serve che l’intervento sia riuscito. Serve che ci sia stato, con una data anteriore al fatto.

Per questo consiglio di trattare la manutenzione del modello come un adempimento con scadenze fisse e tracce documentali, non come un progetto da riaprire quando arriva l’informazione di garanzia.

Domande frequenti

La colpa di organizzazione esiste anche senza un reato accertato?

No. Serve sempre un reato presupposto compreso nel catalogo. L’art. 8 consente però di procedere contro l’ente anche quando l’autore non è stato identificato o il reato si è estinto per una causa diversa dall’amnistia.

Un modello adottato dopo il fatto serve a qualcosa?

Non esclude la responsabilità, perché l’art. 6 richiede l’adozione anteriore alla commissione. Può però incidere sulla sanzione e sull’applicazione delle misure interdittive, quando accompagnato dall’eliminazione delle carenze organizzative e dalla messa a disposizione del profitto.

Una piccola impresa può essere chiamata a rispondere?

Sì. Il decreto si applica a tutti gli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, senza soglie dimensionali. Per gli enti di piccole dimensioni l’art. 6 consente che i compiti di vigilanza siano svolti direttamente dall’organo dirigente.

Assistenza dello Studio

Se la sua società ha ricevuto un’informazione di garanzia ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o se vuole verificare la tenuta del modello prima che a valutarlo sia un giudice, può scrivere allo Studio per un primo confronto sul caso concreto.

Soardi Studio Legale opera dalle sedi di Bergamo, in Via dei Partigiani n. 5, e di Brescia, in Via Armando Diaz n. 1b, con assistenza abituale davanti ai Tribunali di Milano, Monza, Como, Lecco, Bergamo e Brescia e, per i procedimenti a carico degli enti, su tutto il territorio nazionale.

Avv. Stefano Soardi — 17 agosto 2026