
Indice
- La sanzione dell’ente in sintesi
- Il punto dell’Avv. Soardi
- Che cosa prevede davvero l’art. 21-ter
- Perché la norma tocca anche la sanzione dell’ente
- Il provvedimento della Procura generale di Milano
- Quali condotte hanno riempito lo spazio sanzionatorio
- Come si chiede la riduzione della sanzione dell’ente
- Il collegamento con il modello e con l’organismo di vigilanza
- Che cosa questo provvedimento non dice
- Domande frequenti sulla sanzione dell’ente nei reati tributari
- Assistenza dello Studio
L’art. 21-ter del D.Lgs. 74/2000 impone al giudice di tenere conto delle sanzioni già irrogate in via definitiva per lo stesso fatto quando determina quella di propria competenza. Un provvedimento della Procura generale di Milano del 30 giugno 2026 ne ha tratto la conseguenza più netta: la riduzione può arrivare fino a zero, e la sanzione dell’ente prevista dal D.Lgs. 231/2001 può essere integralmente assorbita da quanto la società ha già pagato e riorganizzato. Di seguito il contenuto della norma, il ragionamento seguito dalla Procura generale e le ricadute pratiche sulla difesa di una società esposta al doppio binario tributario.
La sanzione dell’ente in sintesi
| Profilo | Contenuto | Ricaduta difensiva |
|---|---|---|
| Norma | Art. 21-ter D.Lgs. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. 87/2024 in attuazione dell’art. 20 della legge delega n. 111/2023 | Si applica anche quando la seconda sanzione è quella dell’ente |
| Meccanismo | Chi decide per secondo tiene conto della sanzione già definitiva e riduce la propria | La riduzione va chiesta e documentata, non opera da sola |
| Provvedimento | Procura generale presso la Corte d’appello di Milano, 30 giugno 2026, sost. proc. gen. Angelo Renna | Visto all’archiviazione del procedimento a carico della società |
| Passaggio chiave | Il verbo «ridurre» non presuppone una quota minima incomprimibile: si può ridurre a zero | Argomento spendibile già in fase di indagine |
| Ciò che ha pesato | Definizione integrale della posizione tributaria e riorganizzazione documentata | La remediation va costruita e provata, non dichiarata |
| Limite | È un provvedimento di merito di una Procura generale, non un precedente di legittimità | Va usato come argomento, mai come regola acquisita |
Il punto dell’Avv. Soardi
Nella pratica, la parte più difficile non è sostenere che il cumulo sia sproporzionato: è arrivare al momento della decisione con un fascicolo che lo dimostri. Quando una società scopre di essere esposta anche sul fronte 231, il riflesso più comune consiste nel concentrare tutto sulla posizione della persona fisica e rinviare il resto. Tuttavia, il provvedimento milanese premia esattamente il comportamento opposto. Ha pesato la definizione integrale del debito verso l’Erario, ma insieme a essa hanno pesato scelte organizzative verificabili: la revisione dei rapporti con i fornitori coinvolti, nuove procedure di selezione, l’aggiornamento del modello e il rafforzamento dei controlli interni.
Perché quel racconto regga, servono date, delibere, verbali e una traccia documentale che colleghi ogni intervento alla criticità che lo ha reso necessario. Un aggiornamento del modello datato il mese prima dell’udienza dice poco. Un percorso avviato quando la contestazione era ancora un’ipotesi dice molto. Per questo, nei procedimenti tributari con esposizione dell’ente, il lavoro difensivo e organizzativo va impostato nello stesso momento, e non in sequenza.
Che cosa prevede davvero l’art. 21-ter
La norma, rubricata «Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative», stabilisce che se per lo stesso fatto è stata applicata a carico del soggetto una sanzione penale, una sanzione amministrativa oppure una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l’autorità amministrativa, al momento di determinare le sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva.
Tre elementi meritano attenzione. Primo, la disposizione parla espressamente di «sanzione amministrativa dipendente da reato»: è la formula con cui il legislatore designa la responsabilità degli enti. Secondo, il presupposto è la definitività del primo provvedimento, non la sua semplice esistenza. Terzo, l’obbligo grava su chi decide per secondo, chiunque esso sia, perché la norma si rivolge tanto al giudice quanto all’autorità amministrativa.
La ratio è dichiarata: l’art. 20 della legge delega n. 111/2023 chiedeva di coordinare sanzioni penali e amministrative e di adeguare il sistema al divieto di bis in idem. Il D.Lgs. 87/2024 ha risposto con un meccanismo di compensazione che non elimina il doppio binario, ma ne governa l’esito quantitativo. Il testo, tuttavia, resta generico sui criteri, e lascia al giudice un margine di apprezzamento ampio. Proprio in quel margine si gioca la difesa.
Perché la norma tocca anche la sanzione dell’ente
La riforma del 2024 non si è limitata all’art. 21-ter. Ha modificato anche l’art. 19, comma 2, del D.Lgs. 74/2000, aggiungendo l’inciso secondo cui resta ferma la responsabilità degli enti e delle società prevista dall’art. 21, comma 2-bis. Quest’ultimo, di nuovo conio, estende alle società esposte alla sanzione dell’ente ex art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 la sospensione dell’esecuzione della sanzione tributaria irrogata all’esito del procedimento fiscale.
Ne deriva un quadro coerente. Prima si sospende l’esecuzione, per evitare che l’impresa paghi due volte mentre i procedimenti corrono in parallelo. Poi, quando uno dei due si chiude in via definitiva, l’altro tiene conto di quanto già irrogato e riduce. In mezzo, l’art. 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale impone al pubblico ministero di informare la Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate dell’esercizio dell’azione penale, così che le due autorità sappiano l’una dell’altra.
Per l’ente il punto è concreto. Un’impresa contestata per dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti può trovarsi con una definizione tributaria conclusa, un procedimento penale a carico dell’amministratore e un procedimento 231 ancora aperto. In quello scenario le sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001 non si determinano più in isolamento.
Il provvedimento della Procura generale di Milano
Il 30 giugno 2026 la Procura generale presso la Corte d’appello di Milano, nella persona del sostituto procuratore generale Angelo Renna, ha apposto il proprio visto all’archiviazione di un procedimento per responsabilità amministrativa dell’ente collegato a contestazioni tributarie. Il ragionamento poggia su due appoggi.
Il primo è la progressiva trasformazione del ne bis in idem da garanzia processuale a garanzia sostanziale, che porta con sé il principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria complessiva. Il secondo riguarda il verbo utilizzato dal legislatore. «Ridurre», osserva la Procura generale, non implica la sopravvivenza di una quota minima incomprimibile: si può arrivare a ridurre a zero. Quando il carico afflittivo già derivante dalla prima sanzione e dalle ulteriori conseguenze giuridiche del fatto risulta sufficiente a soddisfare le finalità dell’ordinamento, la riduzione conduce all’integrale assorbimento della sanzione successiva.
Applicando quel criterio al caso concreto, la Procura generale ha ritenuto che l’aggiunta di una sanzione ex D.Lgs. 231/2001 non avrebbe prodotto alcun apprezzabile effetto preventivo o rieducativo ulteriore. Non si tratta di clemenza, ma di aritmetica sanzionatoria: lo spazio residuo era già esaurito.
Quali condotte hanno riempito lo spazio sanzionatorio
L’elenco valorizzato nel provvedimento è la parte più utile per chi difende un’impresa, perché indica che cosa una Procura generale ha ritenuto sufficiente.
- Definizione integrale della posizione tributaria, quindi non un acconto né un piano parziale.
- Internalizzazione di centinaia di lavoratori prima impiegati attraverso i rapporti contestati.
- Cessazione dei rapporti con i fornitori coinvolti nelle contestazioni.
- Adozione di nuove procedure di selezione e di monitoraggio dei fornitori.
- Aggiornamento del modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001.
- Rafforzamento dei sistemi di controllo interno.
Si nota subito che il pagamento, da solo, non basta. Accanto alla componente economica compare una componente organizzativa: l’impresa ha rimosso la condizione che aveva reso possibile l’illecito. Chi si limita a estinguere il debito ottiene meno, perché lascia intatto il deficit organizzativo. Su questo tema resta centrale il tema del pagamento del debito fiscale nei reati tributari, che opera però su un piano diverso e non copre la posizione della società.
Come si chiede la riduzione della sanzione dell’ente
Perché l’art. 21-ter produca effetti, qualcuno deve portarlo davanti a chi decide, con i numeri e con i documenti. In concreto significa procedere per passaggi.
- Ricostruire l’intero carico afflittivo già sopportato: imposte, interessi, sanzioni amministrative, oneri della definizione, conseguenze accessorie.
- Verificare quale provvedimento sia divenuto definitivo per primo, perché da lì dipende chi deve ridurre.
- Documentare la riorganizzazione con delibere, procedure datate, verbali dell’organismo di vigilanza e prova dell’attuazione.
- Collegare ogni intervento alla specifica criticità emersa dalla contestazione, evitando aggiornamenti generici.
- Depositare il dossier prima della determinazione della sanzione, non dopo.
Il momento conta quanto il contenuto. Una società che arriva all’udienza con un modello organizzativo 231 rivisto sei mesi prima, e con la prova che quel modello viene applicato, si trova in una posizione diversa da chi produce un documento appena firmato. Anche la scelta del rito incide: nei procedimenti tributari il patteggiamento può cristallizzare un assetto che poi va comunque coordinato con la posizione dell’ente.
Il collegamento con il modello e con l’organismo di vigilanza
Il provvedimento milanese conferma una tendenza che attraversa tutta la responsabilità amministrativa degli enti: ciò che sposta l’esito è la qualità verificabile dell’organizzazione. La riorganizzazione post factum non cancella il fatto, tuttavia incide sulla misura della risposta, perché riduce il bisogno di prevenzione che quella risposta dovrebbe soddisfare.
Ne discende un compito preciso per l’organismo di vigilanza. I verbali che seguono una contestazione fiscale non possono limitarsi a registrare l’esistenza del procedimento. Devono dare conto delle verifiche svolte sull’area a rischio, delle misure proposte, dei tempi di attuazione e degli esiti dei controlli successivi. In sede difensiva, quei verbali diventano la prova che la remediation è reale.
Va poi ricordato che il profitto contestato resta aggredibile in via cautelare mentre tutto questo accade. Il tema del sequestro e della confisca nel procedimento 231 corre su un binario autonomo e va gestito con tempi propri, perché una società priva di liquidità difficilmente riesce a definire la posizione tributaria.
Che cosa questo provvedimento non dice
Serve una precisazione, perché il rischio di leggere troppo è concreto. Si tratta di un provvedimento di merito, adottato da una Procura generale in sede di visto all’archiviazione: non è una pronuncia di legittimità e non fissa alcun principio vincolante. Inoltre, la valutazione resta ancorata al caso concreto, dove il carico già sopportato era particolarmente rilevante.
Restano aperte alcune questioni. Non è chiarito come si misuri il carico afflittivo quando le sanzioni colpiscono soggetti diversi, la persona fisica da un lato e la società dall’altro. Non è definito il peso da attribuire alle conseguenze indirette, come l’esclusione dalle gare o la perdita di affidamenti bancari. Infine, la sequenza temporale dei procedimenti può produrre esiti disomogenei: chi definisce prima il fronte tributario si trova in una posizione diversa da chi arriva prima alla sentenza penale.
Per queste ragioni l’argomento va usato per quello che è: una linea difensiva solida e già sperimentata, non una regola acquisita. Il testo dell’art. 21-ter è consultabile nella versione vigente del D.Lgs. 74/2000 su Normattiva.
Domande frequenti sulla sanzione dell’ente nei reati tributari
L’art. 21-ter si applica automaticamente?
No. La norma impone di tenere conto delle sanzioni già definitive, tuttavia il calcolo dipende da elementi che la difesa deve fornire. Senza una ricostruzione documentata del carico già sopportato, il giudice non dispone dei dati per ridurre.
Basta pagare il debito tributario per azzerare la sanzione dell’ente?
Il pagamento è un elemento centrale, ma nel provvedimento milanese non è stato l’unico. Hanno pesato anche la cessazione dei rapporti con i fornitori coinvolti, le nuove procedure di selezione, l’aggiornamento del modello e il rafforzamento dei controlli.
Che differenza c’è tra sospensione dell’esecuzione e riduzione della sanzione dell’ente?
Sono due meccanismi distinti. L’art. 21, comma 2-bis, sospende l’esecuzione della sanzione tributaria finché il procedimento penale è aperto. L’art. 21-ter interviene invece dopo, sulla misura della sanzione determinata per seconda.
Il meccanismo vale solo per i reati tributari?
L’art. 21-ter è collocato nel D.Lgs. 74/2000 e opera nel perimetro dei reati tributari e dell’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001. Il principio di proporzionalità che lo ispira, invece, ha portata generale.
Quando conviene avviare la riorganizzazione?
Il prima possibile, già in fase di indagine. Una remediation avviata quando la contestazione era ancora un’ipotesi risulta credibile; un intervento adottato alla vigilia della decisione pesa molto meno.
Che ruolo ha l’organismo di vigilanza in questa vicenda?
Documenta e verifica. I suoi verbali provano che le misure non sono rimaste sulla carta, e per questo diventano un elemento di prova della riorganizzazione effettivamente attuata.
Il provvedimento della Procura generale vincola altri uffici?
No, non ha efficacia vincolante. Offre però un percorso argomentativo già accolto da un ufficio requirente, e questo lo rende utilizzabile come precedente persuasivo nelle interlocuzioni con la Procura e davanti al giudice.
Assistenza dello Studio
Lo Studio assiste società, amministratori e organi di controllo nei procedimenti che intrecciano contestazioni fiscali e responsabilità dell’ente, dalla fase della verifica fino alla definizione. Per una valutazione della posizione è possibile scrivere o telefonare allo Studio, indicando gli atti già ricevuti e lo stato dei procedimenti in corso.
Soardi Studio Legale ha sede a Bergamo e a Brescia e opera su Milano, Monza e Brianza, Bologna e sull’intero territorio nazionale.
Avv. Stefano Soardi — articolo scritto il 29 luglio 2026.
