
Indice
- Il punto giuridico centrale: quando Roggero sparò, il pericolo era cessato
- Perché la pena è di 14 anni e 9 mesi
- Quanto farà davvero in carcere?
- Le date possibili, dalla pena integrale alle misure alternative
- La liberazione anticipata: 45 giorni per semestre, ma non è automatica
- Potrebbe uscire prima del 2038?
- A 72 anni non spettano automaticamente i domiciliari
- Le condizioni di salute potrebbero cambiare il quadro
- La grazia potrebbe ridurre la pena, ma oggi non è acquisita
- La previsione più realistica
- Quanto dovrà risarcire Roggero al termine del caso?
- Caso Roggero: I 300.000 euro versati prima del processo
- Le provvisionali aggiuntive: 480.000 euro
- Caso Roggero: Perché deve risarcire anche se le persone colpite stavano commettendo una rapina?
- I 780.000 euro sono il risarcimento definitivo?
- Caso Roggero Alle somme risarcitorie si aggiungono le spese legali
- Il pagamento dei risarcimenti inciderà anche sulla scarcerazione
- Caso Roggero: Il nuovo disegno di legge può cancellare i risarcimenti?
- Conclusioni: carcere per anni, non per mesi, e almeno 780.000 euro già considerati
La condanna definitiva è di 14 anni e 9 mesi, ma la pena indicata nella sentenza non coincide necessariamente con il periodo trascorso interamente in cella. L’età di 72 anni non determina, da sola, la concessione dei domiciliari. Nello scenario più favorevole consentito dalla disciplina ordinaria, una misura esterna potrebbe essere richiesta intorno al 2034-2035, mentre la pena, con tutte le detrazioni semestrali, potrebbe terminare nel 2038. Sul piano civile, Roggero aveva già versato 300.000 euro prima del processo e la sentenza gli ha imposto ulteriori provvisionali per 480.000 euro, oltre alle spese legali e all’eventuale maggiore risarcimento che sarà determinato dal giudice civile.
La condanna di Mario Roggero è diventata definitiva il 15 luglio 2026, quando la Prima sezione penale della Corte di cassazione ha respinto il ricorso contro la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Torino. La pena è di 14 anni e 9 mesi di reclusione per due omicidi volontari, il tentato omicidio del terzo rapinatore e il porto illegale dell’arma fuori dalla gioielleria. Il 17 luglio la Procura di Asti ha emesso l’ordine di carcerazione. Roggero ha 72 anni.
Le motivazioni della Cassazione non sono ancora pubblicamente disponibili. L’analisi della responsabilità penale e delle statuizioni civili deve quindi essere condotta sulla base delle sentenze di primo e secondo grado, ormai confermate nel loro impianto essenziale.
Il punto giuridico centrale: quando Roggero sparò, il pericolo era cessato
Il 28 aprile 2021 tre uomini commisero una rapina nella gioielleria di Roggero a Grinzane Cavour. La moglie e la figlia del gioielliere furono coinvolte in un’aggressione grave e violenta. I giudici non hanno mai negato né ridimensionato questo dato.
La condanna riguarda, però, la fase immediatamente successiva. Secondo la ricostruzione accolta dalle Corti, Roggero prese il revolver quando i rapinatori erano già usciti dalla porta posteriore, li raggiunse nei pressi dell’automobile e sparò diversi colpi mentre cercavano di fuggire. Due uomini morirono e il terzo rimase ferito.
Per i giudici, nel momento degli spari non era più in corso un’aggressione contro il gioielliere o contro i suoi familiari. La Corte d’Assise d’Appello ha sottolineato che i rapinatori si trovavano ormai nei pressi del veicolo con l’intenzione di allontanarsi. È stata quindi esclusa l’esistenza del pericolo attuale, requisito indispensabile della legittima difesa.
Questa ricostruzione spiega perché il caso non sia stato qualificato come un semplice “eccesso di legittima difesa”. L’eccesso presuppone che esista ancora una situazione difensiva, della quale l’agente superi colposamente i limiti. Nel caso Roggero, invece, i giudici hanno ritenuto che mancasse già il presupposto originario: non vi era più un’offesa in corso da neutralizzare.
È stata esclusa anche la legittima difesa putativa. La tesi secondo cui Roggero avrebbe creduto che la moglie fosse stata sequestrata è stata considerata incompatibile con il fatto che egli l’avesse incontrata all’interno del negozio prima di uscire. Le immagini non mostravano, inoltre, un rapinatore che gli stesse puntando contro un’arma nel momento degli spari.
Il trauma derivante dalla rapina e dalla precedente aggressione subita nel 2015 non è stato ignorato. È stato valutato ai fini della pena, ma non è stato ritenuto sufficiente per trasformare in difensiva una condotta compiuta quando, secondo le sentenze, il pericolo era ormai cessato.
Perché la pena è di 14 anni e 9 mesi
La pena finale è già il risultato di riduzioni molto rilevanti.
In primo grado, la Corte d’Assise di Asti partì da una pena-base di 21 anni per uno degli omicidi. Riconobbe nella massima estensione l’attenuante della provocazione, considerando lo stato d’ira determinato dalla rapina appena subita, e ridusse la pena a 14 anni. Applicò poi le attenuanti generiche, arrivando a 10 anni e 6 mesi per il reato-base.
In primo grado furono aggiunti quattro anni e sei mesi per il secondo omicidio, un anno e sei mesi per il tentato omicidio e sei mesi per il porto dell’arma, raggiungendo 17 anni complessivi.
La Corte d’Assise d’Appello ha confermato responsabilità, qualificazione giuridica e pena-base di 10 anni e 6 mesi, ma ha ridotto gli aumenti per la continuazione:
| Reato | Aumento applicato in appello |
|---|---|
| Secondo omicidio volontario | 3 anni |
| Tentato omicidio | 1 anno |
| Porto illegale dell’arma | 3 mesi |
| Pena complessiva | 14 anni e 9 mesi |
La diminuzione operata in appello non deriva, quindi, da un parziale riconoscimento della legittima difesa. Riguarda esclusivamente il calcolo degli aumenti per i reati collegati al primo omicidio.
L’età di Roggero non determina un’ulteriore diminuzione matematica della pena. Le attenuanti collegate al contesto, alla provocazione, alla condizione personale e al parziale risarcimento sono già state valutate nel processo di cognizione. La fase esecutiva riguarda ora istituti differenti: liberazione anticipata, misure alternative, eventuale differimento per ragioni di salute e liberazione condizionale.
Quanto farà davvero in carcere?
La risposta non può essere espressa con una data certa. Occorre distinguere tra:
- durata nominale della pena;
- detrazioni per liberazione anticipata;
- momento nel quale possono essere richieste misure esterne;
- eventuali condizioni di salute;
- possibile grazia presidenziale.
Il dato prudente è che, in assenza di grazia o di gravi condizioni sanitarie, Roggero non uscirà dal carcere dopo pochi mesi. Anche nello scenario più favorevole previsto dalla disciplina ordinaria, il primo orizzonte realistico per una significativa misura esterna si colloca approssimativamente dopo otto anni.
Le date possibili, dalla pena integrale alle misure alternative
La seguente simulazione assume come data iniziale il 17 luglio 2026 e non considera eventuali periodi di custodia cautelare custodiale già scontati. La sentenza d’appello indicava Roggero sottoposto al solo divieto di espatrio, che non equivale a detenzione; il calcolo ufficiale del cosiddetto presofferto spetta comunque alla Procura competente.
| Scenario | Effetto | Data indicativa |
|---|---|---|
| Nessuna detrazione o misura alternativa | Espiazione integrale di 14 anni e 9 mesi | aprile 2041 |
| Tutte le liberazioni anticipate concesse | 45 giorni detratti per ogni semestre positivamente valutato | primavera-estate 2038 |
| Raggiungimento dei due terzi con tutte le detrazioni | Possibile domanda di liberazione condizionale, se presenti anche tutti gli altri requisiti | estate 2034 |
| Pena residua non superiore a quattro anni | Possibile domanda di affidamento in prova e, in presenza di specifiche condizioni personali, di detenzione domiciliare | primavera 2035 |
Sono date orientative, non scadenze già riconosciute. Dipendono dalla condotta carceraria, dalle decisioni della magistratura di sorveglianza, dall’eventuale revoca di benefici, dal calcolo ufficiale della pena e dalle condizioni personali esistenti al momento delle domande.
La liberazione anticipata: 45 giorni per semestre, ma non è automatica
L’articolo 54 dell’ordinamento penitenziario consente una detrazione di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata quando il detenuto abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione.
Non si tratta di uno sconto attribuito automaticamente a chi non commette infrazioni. Ogni semestre viene valutato e il beneficio può essere negato o successivamente revocato nei casi previsti dalla legge. I giorni detratti si considerano scontati anche per calcolare il raggiungimento delle soglie necessarie per alcuni benefici, tra cui la liberazione condizionale. (Giustizia)
Se Roggero ottenesse tutti i 45 giorni disponibili per ogni semestre, la pena non si ridurrebbe semplicemente di un quarto. Un anno effettivamente trascorso in esecuzione varrebbe, in sostanza, circa quindici mesi di pena: dodici mesi materialmente espiati più novanta giorni detratti.
Applicando questo meccanismo per l’intera condanna, la durata effettiva sarebbe nell’ordine di 11 anni e 10-11 mesi, con una conclusione indicativa nella prima metà del 2038. Roggero avrebbe allora circa 84 anni.
In assenza di liberazione anticipata, la scadenza nominale sarebbe invece nell’aprile 2041, quando avrebbe circa 87 anni.
Potrebbe uscire prima del 2038?
Sì, ma soltanto attraverso una misura concessa dalla magistratura di sorveglianza. Il raggiungimento di una soglia temporale consente di presentare la domanda: non produce automaticamente la scarcerazione.
Caso Roggero: Liberazione condizionale
Per i condannati per reati compresi nell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario, la liberazione condizionale non può essere concessa prima dell’espiazione di almeno due terzi della pena.
Due terzi di 14 anni e 9 mesi corrispondono a 9 anni e 10 mesi di pena computata. Poiché le detrazioni per liberazione anticipata valgono anche ai fini di questa soglia, con tutti i semestri favorevoli il requisito temporale potrebbe essere raggiunto indicativamente nell’estate del 2034, dopo circa otto anni di esecuzione effettiva. (Gazzetta Ufficiale)
Il requisito temporale è però solo il primo passaggio. La liberazione condizionale richiede che la condotta del detenuto faccia ritenere sicuro il suo ravvedimento. Il condannato deve inoltre avere adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri un’oggettiva impossibilità di provvedervi.
Le sentenze di primo e secondo grado hanno osservato che, durante il processo, Roggero non aveva manifestato una piena revisione critica della condotta. Questa valutazione non costituisce una preclusione permanente: il ravvedimento viene esaminato sulla base del percorso compiuto durante l’esecuzione. Rende però evidente perché la data del 2034 debba essere considerata una prima possibilità teorica, non una previsione di effettiva liberazione.
La liberazione condizionale non equivale all’immediata estinzione della pena. Il condannato prosegue l’esecuzione all’esterno in regime di libertà vigilata e il beneficio può essere revocato.
Affidamento in prova al servizio sociale nel Caso Roggero
L’affidamento in prova può essere concesso quando la pena ancora da espiare non supera quattro anni e quando il comportamento tenuto consente di ritenere che la misura contribuisca alla rieducazione e prevenga il rischio di nuovi reati.
Tenendo conto, in via ipotetica, di tutte le liberazioni anticipate, la soglia dei quattro anni residui potrebbe essere raggiunta all’incirca nella primavera del 2035, dopo circa otto anni e otto mesi di esecuzione. Anche in questo caso decide il Tribunale di sorveglianza, sulla base dell’osservazione della personalità, del comportamento, del programma esterno e della prognosi di non recidiva. (Normattiva)
L’affidamento comporterebbe l’esecuzione della parte finale della pena fuori dall’istituto, sotto il controllo dell’ufficio di esecuzione penale esterna e con prescrizioni relative, fra l’altro, alla dimora, agli spostamenti e ai rapporti personali.
A 72 anni non spettano automaticamente i domiciliari
Il dato anagrafico ha suscitato l’idea che Roggero possa essere collocato subito agli arresti o in detenzione domiciliare. La normativa non funziona in questo modo.
L’articolo 47-ter, comma 01, dell’ordinamento penitenziario consente in generale alle persone che abbiano compiuto 70 anni di espiare la reclusione a domicilio. La stessa disposizione esclude però espressamente i condannati per i reati compresi nell’articolo 4-bis. (Gazzetta Ufficiale)
L’omicidio volontario previsto dall’articolo 575 del codice penale è inserito nel comma 1-ter dell’articolo 4-bis. Di conseguenza, l’età di 72 anni non basta per ottenere la detenzione domiciliare prevista per gli ultrasettantenni.
Ciò non significa che l’età sia del tutto irrilevante. Potrà essere considerata insieme alle condizioni sanitarie, alla capacità di sopportare il regime carcerario, all’eventuale inabilità e alla prognosi individuale. Non produce, tuttavia, né una riduzione automatica della pena né l’immediato trasferimento a casa.
Quando la pena residua sarà scesa sotto i quattro anni, potrebbe inoltre assumere rilievo la disciplina ordinaria della detenzione domiciliare prevista per la persona di età superiore a 60 anni che sia anche parzialmente inabile. Anche in tale ipotesi servirebbe l’accertamento dell’inabilità: la sola età continuerebbe a non essere sufficiente.
Le condizioni di salute potrebbero cambiare il quadro
Una grave infermità fisica può giustificare il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena ai sensi dell’articolo 147 del codice penale. Il Tribunale di sorveglianza può anche disporre la detenzione domiciliare per ragioni sanitarie quando sussisterebbero le condizioni per il rinvio, senza essere vincolato al limite ordinario dei quattro anni residui. (Gazzetta Ufficiale)
Non è sufficiente la presenza di patologie normalmente trattabili in carcere. Occorrono condizioni gravi, documentate e valutate in concreto, tenendo conto dell’adeguatezza delle cure disponibili e dell’eventuale rischio di commissione di ulteriori delitti.
Allo stato delle informazioni pubbliche non è possibile fondare su ragioni sanitarie una previsione attendibile. L’età avanzata aumenta statisticamente la possibilità che il tema emerga nel corso dell’esecuzione, ma non consente di anticipare una decisione che dipenderà dalla situazione clinica effettiva.
La grazia potrebbe ridurre la pena, ma oggi non è acquisita
Dopo la condanna definitiva, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l’istruttoria relativa a una possibile grazia. Il Quirinale ha però precisato che il potere di concederla è attribuito esclusivamente al Presidente della Repubblica. Al momento non risulta adottato alcun provvedimento di grazia.
La grazia potrebbe estinguere in tutto o in parte la pena principale oppure commutarla, a seconda del contenuto del decreto presidenziale. Proprio perché dipende da una valutazione eccezionale e discrezionale, non può essere inclusa nel calcolo della pena che Roggero farà “di fatto”.
La presentazione di una domanda di grazia non sospende automaticamente la carcerazione. L’articolo 147 del codice penale consente un eventuale differimento dell’esecuzione, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi dalla definitività della sentenza, ma anche questa è una decisione giudiziaria facoltativa, non una conseguenza necessaria dell’avvio dell’istruttoria. (Gazzetta Ufficiale)
La previsione più realistica
Escludendo grazia e sopravvenienze sanitarie gravi, la situazione può essere riassunta così:
Roggero difficilmente trascorrerà tutti i 14 anni e 9 mesi ininterrottamente in una cella, ma non esiste neppure uno sconto immediato collegato ai suoi 72 anni.
Ottenendo tutte le liberazioni anticipate, l’esecuzione complessiva potrebbe terminare nel 2038. La prima finestra teorica per una misura capace di portarlo stabilmente o parzialmente fuori dal carcere si collocherebbe fra l’estate del 2034 e la primavera del 2035.
In termini concreti, ciò significa che, nell’ipotesi ordinaria più favorevole, Roggero potrebbe dover trascorrere circa otto anni in regime detentivo pieno prima di poter aspirare a una misura esterna significativa. Potrebbe essere meno soltanto in presenza di una grazia, di gravi condizioni sanitarie o di altri provvedimenti oggi non prevedibili. Potrebbe essere di più se le detrazioni semestrali non venissero tutte concesse o se la magistratura di sorveglianza respingesse le domande.
Quanto dovrà risarcire Roggero al termine del caso?
Sul fronte civile bisogna distinguere tre dati:
- quanto Roggero aveva già versato prima del processo;
- quanto gli è stato imposto immediatamente dalla sentenza;
- quanto potrebbe essere liquidato in futuro dal giudice civile.
La distinzione è essenziale perché la cifra di 780.000 euro viene spesso descritta genericamente come una “provvisionale”. Tecnicamente, il dato è più articolato.
Caso Roggero: I 300.000 euro versati prima del processo
Prima dell’inizio del dibattimento Roggero aveva versato 300.000 euro a titolo di parziale risarcimento ai prossimi congiunti dei due rapinatori uccisi.
La Corte d’Assise ha valorizzato questo pagamento per riconoscere le attenuanti generiche, pur osservando che si trattava di un risarcimento soltanto parziale. Nella successiva determinazione delle provvisionali, il giudice ha espressamente dichiarato di avere tenuto conto della somma già versata.
Le provvisionali aggiuntive: 480.000 euro
La sentenza ha poi imposto il pagamento di provvisionali immediatamente esecutive per complessivi 480.000 euro.
La ripartizione risultante dal dispositivo è la seguente:
| Destinatari | Importo complessivo |
|---|---|
| Rapinatore sopravvissuto | €10.000 |
| Quattro parti civili con legami familiari particolarmente stretti | €240.000, pari a €60.000 ciascuna |
| Madri dei due uomini uccisi | €70.000, pari a €35.000 ciascuna |
| Altri otto familiari costituiti parte civile | €160.000, pari a €20.000 ciascuno |
| Totale provvisionali ordinate | €480.000 |
Queste somme sono aggiuntive rispetto ai 300.000 euro già pagati. Il totale economico considerato nel procedimento arriva quindi a:
300.000 euro già versati + 480.000 euro imposti dalla sentenza = 780.000 euro.
Le fonti pubbliche non permettono di stabilire se, dopo la sentenza di primo grado, Roggero abbia già materialmente pagato tutta o parte della successiva somma di 480.000 euro. È quindi corretto affermare che la sentenza gli ha imposto altri 480.000 euro; non è possibile stabilire dall’esterno quale sia oggi l’esatto saldo ancora insoluto.
Caso Roggero: Perché deve risarcire anche se le persone colpite stavano commettendo una rapina?
Il fondamento è l’articolo 185 del codice penale: ogni reato che provochi un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga il colpevole al risarcimento.
Una volta esclusa la legittima difesa e qualificati gli spari come due omicidi volontari e un tentato omicidio, le conseguenze dannose di tali reati devono essere risarcite. La precedente condotta criminale delle persone colpite può incidere sulla quantificazione, ma non cancella automaticamente ogni diritto civile. (Gazzetta Ufficiale)
Occorre inoltre distinguere il danno subito dagli uomini colpiti dal danno autonomamente patito dai loro familiari.
I congiunti non sono stati risarciti perché avrebbero ereditato un ipotetico “premio” spettante ai rapinatori. La Corte ha riconosciuto il loro danno morale iure proprio, ossia la sofferenza personale derivante dalla perdita del rapporto con il familiare.
La sentenza di primo grado ha esaminato i legami concretamente esistenti fra le persone uccise e le rispettive famiglie, utilizzando come riferimento le tabelle del Tribunale di Roma e collocandosi su valori prossimi ai minimi. La Corte d’Assise d’Appello ha ritenuto corretta questa valutazione, precisando che la liquidazione aveva considerato le peculiarità del fatto.
Per il rapinatore sopravvissuto sono state considerate le conseguenze fisiche e psicologiche della ferita. La Corte ha però tenuto espressamente conto della sua partecipazione alla rapina e ha fissato una provvisionale limitata a 10.000 euro.
La decisione non afferma, dunque, che la condotta dei rapinatori fosse irrilevante. Al contrario, quella condotta ha contribuito a mantenere le somme provvisorie su livelli contenuti. Non è stata però considerata sufficiente per eliminare ogni conseguenza civile derivante da omicidi che i giudici hanno ritenuto non giustificati.
I 780.000 euro sono il risarcimento definitivo?
No.
La Corte d’Assise ha pronunciato una condanna generica al risarcimento, rinviando al giudice civile la determinazione completa dei danni. I 480.000 euro costituiscono una provvisionale immediatamente esecutiva, cioè una somma anticipata nei limiti del danno che il giudice penale ha ritenuto già provato.
Quando gli elementi raccolti nel processo penale non consentono di liquidare l’intero danno, il codice di procedura penale permette al giudice di riconoscere la responsabilità civile, assegnare una provvisionale e rimettere la quantificazione definitiva a un separato giudizio civile. (Gazzetta Ufficiale)
Il futuro giudice civile potrebbe quindi riconoscere ulteriori somme, sulla base delle prove relative alla sofferenza, alle conseguenze personali e agli eventuali danni patrimoniali. Tutto ciò che Roggero ha già versato o verserà a titolo di provvisionale dovrà naturalmente essere imputato al risarcimento complessivo, evitando duplicazioni.
La responsabilità civile generica e le provvisionali sono ormai definitive dopo la decisione della Cassazione. Resta invece da stabilire l’eventuale eccedenza rispetto alle somme già riconosciute.
Caso Roggero Alle somme risarcitorie si aggiungono le spese legali
Roggero ha riportato una condanna anche a rifondere le spese sostenute dalle parti civili.
In primo grado sono stati liquidati compensi-base per complessivi 22.120 euro. In appello sono stati liquidati altri 36.820 euro. Il totale dei compensi indicati nei due provvedimenti pubblicati è quindi di 58.940 euro, ai quali devono aggiungersi spese generali, IVA e contributo previdenziale, oltre alle spese processuali e agli eventuali ulteriori importi relativi al giudizio di Cassazione.
Il quadro economico minimo documentabile è pertanto il seguente:
| Voce | Importo |
|---|---|
| Parziale risarcimento già versato | €300.000 |
| Provvisionali aggiuntive | €480.000 |
| Spese delle parti civili liquidate nei primi due gradi, prima degli accessori | €58.940 |
| Totale documentato, esclusi accessori e futura liquidazione civile | €838.940 |
Questo totale non significa necessariamente che Roggero debba ancora versare oggi 838.940 euro: comprende i 300.000 euro già pagati e non considera eventuali pagamenti successivi. Indica il valore complessivo delle somme risultanti dai provvedimenti pubblici, prima degli accessori e dell’eventuale maggiore risarcimento civile.
Il pagamento dei risarcimenti inciderà anche sulla scarcerazione
Le obbligazioni civili non costituiscono soltanto un problema patrimoniale. Possono influire anche sull’accesso alla liberazione condizionale.
L’articolo 176 del codice penale richiede che il condannato abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di farlo. La mancata corresponsione dei risarcimenti, quando il condannato dispone dei mezzi necessari, può quindi ostacolare la liberazione condizionale anche dopo il raggiungimento dei due terzi della pena. (Giustizia)
Non è richiesta una capacità economica inesistente. Il condannato può dimostrare l’impossibilità oggettiva di adempiere integralmente. La magistratura di sorveglianza valuta però anche il comportamento concretamente riparatorio: pagamenti effettuati, disponibilità patrimoniali, iniziative assunte verso le persone danneggiate e proporzione fra mezzi disponibili e somme corrisposte.
Caso Roggero: Il nuovo disegno di legge può cancellare i risarcimenti?
Il Governo ha annunciato un disegno di legge diretto a escludere la possibilità di ottenere un risarcimento civile per chi subisca un danno mentre sta commettendo un reato, estendendo l’esclusione anche ai familiari.
Alla data di aggiornamento, però, si tratta di un disegno di legge, non di una disposizione già in vigore. Non modifica quindi le obbligazioni civili definitive del caso Roggero e non sospende l’esecutività delle provvisionali. (Governo)
Anche qualora il Parlamento approvasse il progetto, l’applicazione alle statuizioni civili già passate in giudicato dipenderebbe dal testo definitivo, dalle disposizioni transitorie e dai limiti derivanti dal giudicato. Non è giuridicamente corretto presentare oggi il provvedimento annunciato come una cancellazione già avvenuta dei 480.000 euro.
Conclusioni: carcere per anni, non per mesi, e almeno 780.000 euro già considerati
La condanna formale di Mario Roggero è di 14 anni e 9 mesi. L’età di 72 anni non gli attribuisce automaticamente il diritto alla detenzione domiciliare, perché l’omicidio volontario rientra nel catalogo dell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario.
In assenza di grazia o di gravi problemi di salute:
- la pena integrale terminerebbe nell’aprile 2041;
- con tutte le liberazioni anticipate potrebbe concludersi nella prima metà del 2038;
- la prima domanda di liberazione condizionale potrebbe essere astrattamente presentata intorno all’estate 2034;
- l’accesso all’affidamento in prova potrebbe collocarsi indicativamente nella primavera 2035.
La previsione più prudente è quindi che Roggero debba trascorrere all’incirca otto anni in carcere prima di poter aspirare a una significativa misura esterna, sempre che il percorso penitenziario, il ravvedimento, la situazione risarcitoria e la valutazione della magistratura di sorveglianza siano favorevoli.
Sul piano civile, Roggero aveva già pagato 300.000 euro e gli sono state imposte ulteriori provvisionali per 480.000 euro. Il totale considerato nel processo è quindi di 780.000 euro, al quale si aggiungono almeno 58.940 euro di compensi legali liquidati nei primi due gradi, gli accessori e l’eventuale maggiore somma che potrà essere riconosciuta nel separato giudizio civile.
Il dato essenziale è che né la pena effettiva né il risarcimento possono essere ridotti a uno slogan. I 14 anni e 9 mesi non saranno necessariamente trascorsi tutti in una cella, ma l’età non produce una scarcerazione immediata. I familiari dei rapinatori non sono stati risarciti per la condotta criminale dei loro congiunti, ma per il danno autonomo provocato da due uccisioni che tre gradi di giudizio hanno ritenuto non giustificate dalla legittima difesa.
FAQ sul caso Roggero
Qual è la condanna definitiva di Mario Roggero?
Mario Roggero è stato condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi di reclusione per due omicidi volontari, il tentato omicidio del terzo rapinatore e il porto illegale dell’arma. La condanna è divenuta irrevocabile dopo il rigetto del ricorso da parte della Corte di cassazione.
Roggero sconterà davvero tutti i 14 anni e 9 mesi in carcere?
Non necessariamente. La pena indicata in sentenza rappresenta la durata nominale della condanna. Durante l’esecuzione Roggero potrà ottenere, se ne ricorreranno i presupposti, la liberazione anticipata, che comporta una detrazione di 45 giorni per ogni semestre positivamente valutato. Potrà inoltre chiedere misure alternative o la liberazione condizionale una volta raggiunte le relative soglie. Nessun beneficio, però, è automatico.
Quanti anni potrebbe trascorrere effettivamente in carcere?
Escludendo la grazia e gravi sopravvenienze sanitarie, lo scenario ordinario più favorevole potrebbe consentirgli di accedere a una significativa misura esterna dopo circa otto anni di esecuzione, quindi indicativamente tra il 2034 e il 2035. Con tutte le detrazioni per liberazione anticipata, la pena potrebbe concludersi nel 2038. Si tratta di stime: il calcolo effettivo dipenderà dalla condotta penitenziaria e dalle decisioni della magistratura di sorveglianza.
A 72 anni può ottenere subito la detenzione domiciliare?
No. Il semplice superamento dei 70 anni non gli attribuisce automaticamente il diritto di scontare la pena a casa. La detenzione domiciliare prevista in via generale per gli ultrasettantenni incontra specifiche esclusioni, tra cui quella relativa ai condannati per omicidio volontario. L’età potrà essere valutata insieme alle condizioni di salute, ma da sola non determina la scarcerazione.
Potrebbe ottenere i domiciliari per motivi di salute?
Sì, ma soltanto in presenza di patologie gravi e documentate, incompatibili con il regime carcerario o non adeguatamente curabili all’interno dell’istituto. La decisione spetta al Tribunale di sorveglianza e richiede una valutazione medica e giuridica concreta. L’età avanzata, senza una seria condizione patologica, non è sufficiente.
Che cos’è la liberazione anticipata?
È un beneficio che consente di detrarre 45 giorni per ogni semestre di pena espiata quando il detenuto dimostra di avere partecipato positivamente al percorso rieducativo. Non viene riconosciuto una volta per tutte: ciascun semestre deve essere valutato e il beneficio può essere negato in caso di comportamento non favorevole.
Quando potrebbe chiedere la liberazione condizionale?
Considerata la natura dei reati, la soglia temporale rilevante è pari ad almeno due terzi della pena. Tenendo conto anche delle eventuali liberazioni anticipate, Roggero potrebbe raggiungerla orientativamente nel 2034. La domanda, tuttavia, potrà essere accolta solo se il giudice riterrà sicuro il suo ravvedimento e valuterà favorevolmente anche la situazione relativa ai risarcimenti.
La grazia è già stata concessa?
No. L’avvio o l’annuncio di un’istruttoria non equivale alla concessione della grazia. Il relativo potere spetta al Presidente della Repubblica. Fino all’adozione di un eventuale decreto, la pena deve essere eseguita secondo le regole ordinarie e la domanda di grazia non sospende automaticamente la carcerazione.
Quanto deve risarcire Roggero?
Prima del processo Roggero aveva già versato 300.000 euro a titolo di parziale risarcimento. La sentenza ha poi disposto provvisionali immediatamente esecutive per altri 480.000 euro. Le somme complessivamente considerate ammontano quindi a 780.000 euro, alle quali si aggiungono le spese legali, gli accessori e l’eventuale ulteriore risarcimento che potrà essere liquidato in sede civile.
I 780.000 euro rappresentano il risarcimento definitivo?
Non necessariamente. I 300.000 euro costituiscono quanto già versato, mentre i successivi 480.000 euro sono provvisionali, cioè anticipazioni sul danno definitivamente risarcibile. Poiché il giudice penale ha pronunciato una condanna generica al risarcimento, le parti civili possono chiedere al giudice civile di quantificare l’eventuale danno ulteriore. Tutte le somme già pagate dovranno comunque essere detratte dal totale finale.
Perché deve risarcire i rapinatori e i loro familiari?
Perché i giudici hanno escluso la legittima difesa e qualificato gli spari come due omicidi volontari e un tentato omicidio. La precedente partecipazione delle persone colpite alla rapina non rendeva automaticamente lecita qualsiasi reazione successiva. Il rapinatore sopravvissuto è stato risarcito per le lesioni subite; i familiari delle persone uccise hanno invece ottenuto il riconoscimento del proprio danno morale, derivante dalla perdita del rapporto familiare.
La condotta dei rapinatori è stata ignorata nel calcolo dei risarcimenti?
No. Le sentenze hanno tenuto conto del fatto che l’intera vicenda era stata originata da una rapina violenta. Tale circostanza ha inciso sulla valutazione e sulla quantificazione delle provvisionali, fissate su importi contenuti rispetto ai valori ordinariamente utilizzati per la perdita di un familiare. Non è ritenuta sufficiente per eliminare integralmente il diritto al risarcimento.
Che cosa accade se Roggero non paga?
Le parti civili possono procedere all’esecuzione forzata sui beni e sui crediti del condannato, nei limiti previsti dalla legge. Il mancato adempimento può inoltre incidere sulla futura richiesta di liberazione condizionale. Roggero potrebbe evitare conseguenze negative dimostrando un’oggettiva impossibilità economica, ma la magistratura di sorveglianza valuterà se abbia compiuto ogni ragionevole sforzo riparatorio in proporzione alle proprie disponibilità.
Una nuova legge potrebbe cancellare i risarcimenti?
Non allo stato attuale. Un disegno di legge annunciato o approvato dal Governo deve ancora completare l’iter parlamentare per diventare legge. Anche una futura modifica normativa non cancellerebbe necessariamente le statuizioni civili già divenute definitive: tutto dipenderebbe dal testo approvato, dalle disposizioni transitorie e dal rispetto del giudicato.
Il parere dell’avvocato penalista
Benché non ami interessarmi di casi di cronaca nazionale, quale avvocato penalista, non avendo a disposizione gli atti del processo non amo sbilanciarmi ed esprimere giudizi professionali. Tuttavia l’eco mediatica del Caso Roggero è tale da avermi portato – mio malgrado – a vedere i video che tutti avete visto e ad essere “bombardato” dai social e dai vari canali di comunicazione e, quindi, viste le molte richieste di chiarimenti pervenute da amici e clienti negli ultimi giorni, ho deciso di scrivere questo articolo a scopo meramente divulgativo.
Ora, passando ai fatti, sulla base di quanto visto, ritengo che l’attualità del pericolo non possa essere ravvisata e, quindi, non sussista la causa di non punibilità per legittima difesa. Non andrò oltre.
Circa la condanna è chiaro che i giudici non abbiano inflitto una pena severa – considerati i margini a disposizione – ma, al contempo, che avrebbero potuto limitarla ulteriormente.
Da professionista e, soprattutto, da cittadino, trovo, tuttavia, deprecabile, lo sfruttamento che si sta facendo di una vicenda che racchiude in sè più tragedie; la sola verità è che i fatti del processo hanno visto rovinata la vita del signor Roggero, dei rapinatori e dei rispettivi familiari.
Aggiungo – e concludo – che se è vero, e parrebbe sia vero, che il signor Roggero abbia fatto quello che ha fatto perchè spinto dall’essere stato rapinato più volte in poco tempo, forse si tratta di una scofitta dello Stato che non ha saputo porvi un freno. Se ha perso lo Stato abbiamo perso noi, tutti.
Bergamo, 20 luglio 2026
Avv. Stefano Soardi
