
Indice
- Introduzione alla nuova legge sul Consenso Libero e Attuale
- Che cosa significa “Consenso Libero e Attuale”
- Perché la legge precedente non era sufficiente
- Il nuovo testo dell’art. 609-bis c.p. sul Consenso Libero e Attuale
- Come cambia l’impianto probatorio
- Impatto sulle vittime della nuova legge sul Consenso Libero e Attuale
- Statistiche ufficiali: il contesto italiano
- Casi pratici che spiegano la riforma
- L’impatto culturale della riforma
- Il ruolo dell’Avvocato Penalista nei nuovi processi per violenza sessuale
- Implicazioni per il futuro
- Conclusioni
Introduzione alla nuova legge sul Consenso Libero e Attuale
La recente riforma sulla violenza sessuale ha introdotto nel nostro ordinamento una novità che molti giuristi, operatori del diritto e associazioni attendevano da anni: il principio del Consenso Libero e Attuale. Questa scelta legislativa, che rivoluziona il contenuto dell’art. 609-bis c.p., modifica radicalmente il modo in cui il reato di violenza sessuale viene definito, interpretato e perseguito. È un cambiamento profondo che, come ha affermato il dott. Fabio Roia in una recente intervista su la Repubblica, rappresenta «un principio di grande civiltà» e che finalmente «spazza via ogni zona grigia» indicando in modo netto che è violenza sessuale ogni volta in cui manca un consenso «pieno, consapevole e attuale».
Questo articolo vuole spiegare con chiarezza cosa cambia, perché cambia, quali impatti avrà nei processi, quali casi pratici possono aiutare a comprendere la portata della riforma e che ruolo avrà l’Avvocato Penalista nella difesa delle vittime e degli imputati. Inoltre, vengono richiamate statistiche ufficiali per contestualizzare la gravità del fenomeno e l’importanza della nuova disciplina.
Che cosa significa “Consenso Libero e Attuale”
Il cuore della riforma è l’introduzione, nel corpo del reato di violenza sessuale, del requisito dell’assenza del Consenso Libero e Attuale. Questa espressione, apparentemente semplice, racchiude due concetti decisivi.
Il consenso deve essere “libero“
Il consenso deve essere espresso senza pressioni, senza manipolazioni psicologiche, senza condizioni di soggezione, senza paura, senza dipendenze emotive o materiali. Deve essere, quindi, volontario e autonomo. In assenza di libertà, non c’è consenso.
Il consenso deve essere “attuale“
Il consenso deve esistere nel momento in cui l’atto sessuale avviene. Non è valido un consenso presunto, non basta il consenso dato in passato, e non conta un “sì” espresso in una fase precedente della relazione o della serata. Deve esserci nel “qui e ora”.
E, come ricorda Roia, «si può dire no in qualsiasi momento, anche durante il rapporto».
Perché la legge precedente non era sufficiente
Prima della riforma, l’art. 609-bis c.p. collegava la violenza sessuale alla violenza, alla minaccia, all’abuso di autorità o all’abuso di inferiorità fisica o psichica. Tuttavia, questa impostazione lasciava un vuoto: la situazione in cui non c’è una reazione, ma non c’è nemmeno consenso.
Non era raro, infatti, che situazioni prive di violenza fisica evidente finissero archiviate o assolte, perché mancava un elemento “coercitivo” esplicito. Era proprio questa la «zona grigia» a cui fa riferimento Roia quando dice che la legge «spazza via ogni ambiguità».
Ora, invece, la domanda fondamentale diventa una sola: c’era o non c’era un consenso libero e attuale?
Il nuovo testo dell’art. 609-bis c.p. sul Consenso Libero e Attuale
La norma, come approvata alla Camera, afferma che è violenza sessuale chiunque:
«compie o fa compiere o subire atti sessuali a una persona senza il consenso libero e attuale della stessa.»
Restano poi previste, come aggravanti, le ipotesi in cui vi sia violenza, minaccia, abuso d’autorità o condizione di inferiorità.
Questa modifica sposta la centralità del reato dalla coercizione alla tutela della libertà sessuale.
Come cambia l’impianto probatorio
La riforma avrà un impatto enorme sul modo in cui le indagini vengono condotte. La prova non dovrà più concentrarsi solo sulla violenza o sulla minaccia. Ora sarà decisivo ricostruire:
- lo stato psicologico e fisico della vittima,
- le interazioni tra le parti,
- il contesto,
- le condizioni in cui si trovava la persona offesa,
- eventuali segnali chiari di dissenso,
- il comportamento dell’indagato prima, durante e dopo.
Per questo motivo, la nuova legge richiederà maggiore professionalità, competenze più raffinate e un approccio diverso da parte delle forze dell’ordine e della magistratura.
Impatto sulle vittime della nuova legge sul Consenso Libero e Attuale
La riforma vuole rendere più semplice essere credute. E infatti Roia lo afferma chiaramente:
«La persona offesa si assume la responsabilità di ciò che afferma. Io pubblico ministero devo crederle. Questo è un punto fondamentale.»
Il messaggio è forte: la parola della vittima non deve essere accolta con sospetto pregiudiziale. Deve essere ascoltata con professionalità, attenzione e rispetto.
Questa impostazione può aumentare il numero di denunce, perché molte vittime finora non denunciavano per paura di non essere credute.
Statistiche ufficiali: il contesto italiano
Per capire quanto la riforma sia necessaria, è utile guardare ai dati ISTAT e Ministero dell’Interno sui Reati da Codice Rosso:
- 1 donna su 3 in Italia ha subito una forma di violenza fisica o sessuale nella vita (ISTAT).
- Solo l’11% degli episodi di violenza sessuale viene denunciato (ISTAT).
- Nel 2024 sono stati registrati oltre 3.600 procedimenti per violenza sessuale (Ministero dell’Interno).
- In più del 40% dei casi non c’è traccia di violenza fisica evidente.
- La maggior parte delle violenze avviene in contesti di relazione, non per mano di sconosciuti.
Questi numeri mostrano quanto fosse urgente passare a un modello basato sul Consenso Libero e Attuale, che protegge meglio chi non riesce a opporsi fisicamente ma non ha mai prestato un vero consenso.
Casi pratici che spiegano la riforma
1. La vittima sotto effetto di alcol
Una persona non è in condizione di esprimere un consenso libero. Anche se non urla, anche se non si oppone fisicamente, non esiste un consenso valido.
Prima della riforma, queste situazioni potevano risultare difficili da inquadrare. Ora rientrano pienamente nella fattispecie.
2. Il “silenzio” durante il rapporto
Se, durante il rapporto, la persona smette di partecipare, si irrigidisce o manifesta disagio, il consenso non è più attuale.
È violenza sessuale.
3. Il consenso dato in passato
Chi ha acconsentito ieri non è obbligato a farlo oggi.
Il consenso non è mai permanente.
4. Il partner che insiste nonostante il disagio
Insistere mentre l’altra persona dice “non me la sento”, “non voglio”, “non ora” o comunica anche solo attraverso il corpo un evidente disagio, è violenza sessuale.
L’impatto culturale della riforma
La legge non modifica solo il diritto. Modifica la cultura.
Manda un messaggio chiaro: l’unico comportamento sessuale lecito è quello basato sul consenso.
E soprattutto afferma che:
- la mancanza di un “no” non è un “sì”,
- il silenzio non è un “sì”,
- la paura può paralizzare,
- una persona in stato di inferiorità, shock o turbamento non può esprimere consenso.
Questa riforma si muove esattamente nel solco della Convenzione di Istanbul e delle legislazioni dei paesi nord-europei.
Il ruolo dell’Avvocato Penalista nei nuovi processi per violenza sessuale
Il cambiamento normativo richiederà un cambio di paradigma anche per il lavoro dell’Avvocato Penalista. Infatti, sia nella difesa delle vittime sia nella difesa degli indagati, il ruolo dell’avvocato diventerà ancora più tecnico.
Nella difesa delle vittime
L’Avvocato Penalista dovrà:
- ascoltare la vittima con competenza e sensibilità,
- ricostruire con precisione la dinamica del consenso,
- raccogliere tutti gli elementi utili a dimostrare l’assenza del Consenso Libero e Attuale,
- indirizzare la persona offesa verso esami medici, psicologici o tossicologici,
- partecipare all’audizione protetta,
- assicurarsi che l’indagine rispetti i protocolli a tutela della vittima.
Il ruolo dell’avvocato diventa determinante per evitare che la persona offesa subisca una seconda vittimizzazione.
Nella difesa degli indagati
L’Avvocato Penalista dovrà:
- analizzare se esistessero segnali di consenso,
- valutare messaggi, comunicazioni, contesto precedente,
- ricostruire eventuali equivoci o fraintendimenti,
- verificare la capacità della presunta vittima di esprimere volontà,
- controllare che l’indagine sia stata condotta senza pregiudizi.
La nuova legge richiederà equilibrio e competenza tecnica, perché il rischio di semplificazioni eccessive è sempre presente.
In ogni caso, l’Avvocato Penalista sarà una figura centrale per garantire un processo equo, rispettoso della vittima e corretto nei confronti dell’indagato.
Implicazioni per il futuro
La riforma ha una portata enorme.
Nei prossimi anni vedremo:
- più denunce, perché più persone si sentiranno tutelate;
- più condanne, perché la norma chiude molte zone grigie interpretative;
- più attenzione al consenso anche nella vita quotidiana;
- più formazione per magistrati, polizia giudiziaria e operatori sanitari;
- più centralità della libertà sessuale nella cultura sociale.
Roia stesso lo sottolinea: «Se un uomo non è sicuro del consenso della donna, farà meglio ad astenersi». È una frase che, da sola, racchiude lo spirito della riforma.
Conclusioni
La legge sul Consenso Libero e Attuale segna uno dei più importanti passi avanti nella tutela della libertà sessuale in Italia dagli anni ’90 a oggi. Segna un cambio culturale, prima ancora che giuridico, e ridefinisce il modo in cui la violenza sessuale viene compresa, investigata e giudicata.
È una norma che protegge di più le vittime, rende più chiaro il confine tra liceità e reato, e responsabilizza chiunque intraprenda un comportamento sessuale.
La frase di Roia sintetizza l’essenza della riforma:
«È un principio di grande civiltà».
