
La confisca per la corruzione tra privati esiste ancora, dopo che la Corte costituzionale ha eliminato l’automatismo dell’art. 2641 del codice civile? Sì. La Cassazione (Sez. I, n. 6220 del 2026) ha chiarito che è venuta meno soltanto l’obbligatorietà dell’ablazione, non il potere del giudice di disporla ai sensi dell’art. 240 del codice penale; e chi è stato ritenuto intestatario fittizio dei beni non può rimettere in discussione la misura una volta formato il giudicato.
- Che cos’è la corruzione tra privati e chi risponde?
- Che cosa ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 6220 del 2026?
- La confisca per la corruzione tra privati è ancora possibile?
- Il giudicato si può riaprire con l’incidente di esecuzione?
- Che cosa può fare chi è indicato come intestatario fittizio?
- Corruzione tra privati e D.Lgs. 231/2001: che cosa rischia la società?
- Come si previene: che cosa deve prevedere il modello organizzativo?
- L’osservazione dell’Avvocato
Che cos’è la corruzione tra privati e chi risponde?
La corruzione tra privati è il reato previsto dall’art. 2635 del codice civile. Punisce amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi del loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La pena base è la reclusione da uno a tre anni.
Risponde anche l’altro lato del patto: chi dà o promette il denaro o l’utilità è punito con la stessa pena. Se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali, la pena è ridotta. Il baricentro dell’incriminazione non è il danno alla società in sé, ma la violazione retribuita dei doveri che accompagnano la funzione.
Che cosa ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 6220 del 2026?
Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 6220 del 16 gennaio 2026 (depositata il 16 febbraio 2026), massima ufficiale Rv. 289491-01, ha stabilito che il terzo ritenuto intestatario fittizio dei beni confiscati non può far valere in sede di incidente di esecuzione la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 2641 del codice civile: con quella pronuncia, spiega la Corte, «è venuta meno solo l’obbligatorietà dell’ablazione, ma non anche la sua facoltà ai sensi dell’art. 240 cod. pen.».
Il principio è riportato dalla Rassegna mensile della giurisprudenza penale dell’Ufficio del Massimario (fascicolo di febbraio 2026); la motivazione integrale non è qui esaminata. La decisione è di annullamento con rinvio.
La confisca per la corruzione tra privati è ancora possibile?
Sì, ma cambia natura. L’art. 2641 del codice civile imponeva al giudice, in caso di condanna per i reati societari, la confisca del profitto e dei beni utilizzati per commettere il reato, anche per equivalente. La sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2025, richiamata dalla Cassazione, ha rimosso quell’obbligo. Non ha però toccato la confisca facoltativa prevista in via generale dall’art. 240 del codice penale (testo vigente al 25/09/2026 su Normattiva): il giudice può ancora disporre l’ablazione, e deve motivare perché lo fa.
Per l’imputato e per i terzi la differenza è concreta: prima la confisca discendeva dalla condanna come conseguenza automatica; oggi è una decisione, e una decisione si contesta nel merito.
| Aspetto | Prima di Corte cost. 7/2025 | Oggi |
|---|---|---|
| Base normativa | Art. 2641 c.c. | Art. 240 c.p. |
| Carattere della misura | Obbligatoria: il giudice doveva disporla | Facoltativa: il giudice può disporla |
| Motivazione | Assorbita dall’automatismo | Necessaria: va spiegato perché i beni si confiscano |
| Terzo intestatario fittizio | Poteva solo subire l’automatismo | Contesta la misura nella cognizione; dopo il giudicato la questione non si riapre (Cass. 6220/2026) |
Il giudicato si può riaprire con l’incidente di esecuzione?
Su questo punto la risposta della Sezione I è netta: no, non per far valere la caduta dell’automatismo. La logica è lineare. Se l’ordinamento conserva una base legale per la confisca (l’art. 240 del codice penale), la misura disposta con la sentenza irrevocabile non diventa illegittima per il solo fatto che la norma speciale che la rendeva obbligatoria è stata dichiarata incostituzionale. Il terzo che non ha vinto la partita nel processo non la rigioca in executivis.
Chi ha subìto un sequestro in vista della confisca, invece, ha davanti una fase ancora aperta: è lì che la qualificazione di intestatario fittizio va aggredita, con i tempi stretti che quella fase impone.
Che cosa può fare chi è indicato come intestatario fittizio?
La partita si gioca prima del giudicato, e chi la rinvia la perde. Contro il decreto di sequestro l’interessato può chiedere il riesame entro dieci giorni (art. 324 c.p.p.); nel giudizio di cognizione può dimostrare che l’intestazione non è fittizia, provando la provenienza lecita delle risorse impiegate e l’effettività della propria disponibilità del bene.
Un’indicazione operativa che non si legge spesso: la prova della titolarità effettiva si costruisce con documenti che invecchiano male. Estratti conto dell’epoca dell’acquisto, contratti, tracciature dei pagamenti, corrispondenza: vanno raccolti subito, non quando il giudice dell’esecuzione avrà già le mani legate. Dopo la 6220/2026 il momento utile per difendersi è uno solo, e sta tutto prima della sentenza definitiva. Sul versante contiguo dei creditori garantiti, abbiamo esaminato la posizione del terzo creditore davanti a sequestro e confisca, che segue regole proprie. Ogni caso, va da sé, richiede una valutazione sulle carte.
Corruzione tra privati e D.Lgs. 231/2001: che cosa rischia la società?
Il rischio è concreto. La corruzione tra privati è reato presupposto della responsabilità dell’ente: l’art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis), del D.Lgs. 231/2001 (testo vigente al 25/09/2026 su Normattiva) prevede per la società nel cui interesse o vantaggio il fatto è commesso la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, oltre alle sanzioni interdittive. Alla sanzione si affianca la confisca del profitto ai sensi dell’art. 19 dello stesso decreto.
Il quadro completo delle fattispecie che attivano la responsabilità dell’ente sta nel catalogo dei reati presupposto; sul fronte societario abbiamo dedicato un approfondimento all’art. 25-ter e al falso in bilancio, di cui la lettera s-bis) è la coda meno conosciuta.
Come si previene: che cosa deve prevedere il modello organizzativo?
La corruzione tra privati vive nei rapporti commerciali ordinari: forniture, sponsorizzazioni, omaggi, provvigioni a intermediari. Un modello organizzativo che voglia coprire la lettera s-bis) presidia esattamente quei punti: criteri trasparenti di selezione dei fornitori, limiti e registrazione di omaggi e ospitalità, contratti scritti con gli intermediari e provvigioni giustificate, flussi informativi verso l’organismo di vigilanza e un canale di segnalazione effettivamente utilizzabile.
Il tema si inserisce nel quadro generale della disciplina 231; su come si costruisce e si aggiorna il documento rimandiamo alla pagina dedicata al modello organizzativo.
L’osservazione dell’Avvocato
La caduta dell’automatismo viene spesso raccontata come una vittoria delle difese, e in parte lo è: una misura che prima discendeva dalla legge oggi deve reggersi su una motivazione. Ma una motivazione è terreno di gioco per entrambe le parti. Se la difesa non porta al giudice elementi concreti su origine, destinazione e disponibilità dei beni, quella motivazione la scriverà il pubblico ministero, e la 6220/2026 avverte che dopo il giudicato non ci sarà un secondo tempo.
È un errore ricorrente confondere la fine di un obbligo con la fine di un rischio: il rischio patrimoniale, per chi paga e per chi riceve, è rimasto intero, e per la società si somma alla sanzione per quote. La lettera s-bis) dell’art. 25-ter resta una delle previsioni meno presidiate nei modelli che esaminiamo nei contenuti di questo sito: i protocolli anticorruzione guardano quasi sempre al pubblico ufficiale e quasi mai al buyer della controparte privata.
Se la sua impresa ha ricevuto una contestazione ex art. 2635 c.c., o un sequestro di beni in funzione di confisca, lo Studio può esaminare gli atti e valutare gli spazi difensivi nel merito e nella fase cautelare.
Soardi Studio Legale si occupa di diritto penale d’impresa e compliance con sedi a Bergamo e Brescia e opera su tutto il territorio nazionale, anche per società e gruppi con capogruppo all’estero, per i profili penali e 231 in Italia.
Avv. Stefano Soardi
Stesura: 25 settembre 2026
