
Dal 23 ottobre 2026 chi, dentro un gruppo organizzato, usa o lancia oggetti pericolosi durante un corteo commette un reato autonomo. È la novità centrale del decreto sicurezza 2026: nuovo reato, reclusione da due a cinque anni e multa da 10.000 a 20.000 euro. Esserci non basta. Servono un pericolo concreto per le persone e danni alle cose, provati per ciascun imputato.
Che cosa cambia dal 23 ottobre 2026?
Il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, è in vigore dal 23 ottobre 2026. Crea un reato nuovo per la violenza di gruppo nelle manifestazioni, l'art. 420-bis c.p., aggrava il danneggiamento commesso da un gruppo organizzato, con il nuovo art. 635.1 c.p., e aumenta le pene della devastazione e del saccheggio, art. 419 c.p., e dell'attentato a impianti di pubblica utilità, art. 420 c.p., quando avvengono durante una manifestazione.
| Situazione | Prima | Dal 23 ottobre 2026 |
|---|---|---|
| Uso o lancio di oggetti pericolosi da parte di un gruppo organizzato durante un corteo | Nessuna fattispecie specifica: restavano i reati comuni | Reclusione da due a cinque anni e multa da 10.000 a 20.000 euro |
| Chi organizza il gruppo violento o istiga alle violenze, anche in rete | Nessuna fattispecie specifica | Reclusione da quattro a dodici anni |
| Danneggiamento durante un corteo | Reclusione da uno a cinque anni e multa fino a 10.000 euro; con violenza alla persona o minaccia, da un anno e sei mesi a cinque anni e multa fino a 15.000 euro; si procede d'ufficio | Pena aumentata da un terzo alla metà se agisce un gruppo organizzato di almeno cinque persone |
| Devastazione e saccheggio durante un corteo | Reclusione da otto a quindici anni, aumentata se il fatto avviene durante una manifestazione | Aumento da un terzo alla metà se colpisce beni in negozi o depositi |
| Attentato a impianti di pubblica utilità durante un corteo | Reclusione da uno a quattro anni | Aumento da un terzo alla metà |
| Arresto sulla base di un video | Possibile solo nei casi già previsti dalla legge | Esteso espressamente a questi reati, entro quarantotto ore dal fatto |
| Capacità di intendere e di volere del minore fra 14 e 18 anni | Da accertare caso per caso | Presunta fino a prova contraria (art. 98 c.p.) |
| Minore che partecipa a questi reati | - | Sanzione a chi esercita la responsabilità genitoriale da 500 a 1.000 euro e decreto ingiuntivo per il privato danneggiato |
È un decreto-legge: il Parlamento deve convertirlo in legge entro sessanta giorni e nel frattempo può modificarlo. Quello che segue vale per il testo in vigore oggi. Il nuovo reato riguarda i fatti commessi dal 23 ottobre 2026; per quelli precedenti valgono le norme in vigore allora.
Il punto dell'Avv. Soardi
Del nuovo reato è possibile una lettura ampia: se un gruppo organizzato lancia petardi o razzi in mezzo alla folla, ne risponderebbe chiunque faccia parte del gruppo, anche senza aver lanciato nulla, perché la sua presenza rafforza l'azione comune.
Riteniamo che il testo non lo consenta. La legge lega il pericolo alla condotta di chi usa o lancia. Chi non ha lanciato nulla ne risponde solo se ha dato un contributo materiale o morale alla condotta altrui. La sola presenza, anche vicino al gruppo, non basta: quel contributo resta da accertare. La parola "concreto" esclude che il pericolo si presuma dal tipo di oggetto o dal clima del corteo.
Il danneggiamento nei cortei era già punito e ora è aggravato se commesso in gruppo. Il nuovo reato descrive condotte precise, con oggetti atti a offendere, e aggiunge soprattutto il pericolo concreto per le persone. Se quel pericolo lo si ricava dalla sola presenza, la nuova norma si sovrappone a quelle esistenti. Per noi il pericolo concreto è l'argine fra chi agisce nel gruppo e chi si trova nel corteo, e va provato fatto per fatto. È la nostra lettura, non una regola già affermata dai giudici.
Che cosa punisce, esattamente, il nuovo reato?
Il reato entra nel codice penale con l'art. 1 del decreto, come art. 420-bis. Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, lo commette chi, durante una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, fa parte di un gruppo di almeno cinque persone che opera in modo organizzato, anche solo per l'occasione, e compie una di queste azioni:
- usa illegittimamente, cioè senza averne diritto, bastoni, mazze o altri oggetti atti a offendere;
- lancia questi stessi oggetti;
- lancia razzi, fuochi artificiali, petardi o strumenti che spruzzano gas urticanti.
Servono insieme un pericolo concreto per l'incolumità delle persone e danni alle cose. Se ne manca uno, il nuovo reato non c'è. Resta da accertare se il fatto integri un'altra fattispecie, come il danneggiamento, i cui elementi vanno provati autonomamente.
La pena aumenta da un terzo alla metà se gli autori sono travisati o si rendono difficili da identificare, oppure se il lancio o l'uso è diretto contro infrastrutture per energia, trasporti, telecomunicazioni o altri servizi pubblici, o contro beni destinati a funzioni pubbliche, a pubblico servizio o esposti alla pubblica fede. Se derivano lesioni, le pene per le lesioni crescono da un terzo alla metà.
Chi organizza un corteo o un evento rischia di risponderne?
No, se organizza un evento lecito. La reclusione da quattro a dodici anni colpisce chi organizza o promuove la formazione del gruppo violento, oppure incita o istiga alle sue condotte, anche con strumenti informatici.
Per dirigenti e organizzatori il rischio sta nella comunicazione: un messaggio sui canali social dell'evento può essere letto come un incitamento. Conviene controllare ciò che si pubblica e dare per iscritto le istruzioni al personale.
Il negozio danneggiato in un corteo come ottiene il risarcimento?
Il danneggiamento commesso durante una manifestazione si persegue d'ufficio, secondo l'art. 635 del codice penale: il titolare non deve presentare querela. Conviene comunque denunciare il fatto e consegnare fotografie e documenti.
Nel processo penale ci si costituisce parte civile, artt. 74 e seguenti del codice di procedura penale, entro il limite dell'art. 79, a pena di decadenza. Con la condanna il giudice liquida il danno o, se le prove non bastano, pronuncia una condanna generica con una possibile provvisionale: artt. 538 e 539 c.p.p. In alternativa resta la causa civile.
Quando si applica il decreto ingiuntivo previsto dal decreto?
La procedura speciale dell'art. 5 del decreto vale solo se un minore, anche non imputabile, partecipa a uno dei reati indicati dalla norma: devastazione e saccheggio, attentato a impianti di pubblica utilità, il nuovo art. 420-bis, il danneggiamento in gruppo dell'art. 635.1 e i fatti dell'art. 10, comma 6-quater, del decreto-legge n. 14/2017. Il prefetto sanziona chi esercita la responsabilità genitoriale con una somma da 500 a 1.000 euro, da 1.000 a 2.000 se il minore ripete la condotta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Su questa ordinanza il privato danneggiato può chiedere un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, allegando l'ordinanza, gli atti su cui si fonda e una perizia di parte sui danni. Senza un minore e senza l'ordinanza del prefetto questa procedura speciale non si applica. Resta il procedimento monitorio ordinario, quando ne ricorrono i presupposti.
Si può essere arrestati sulla base di un video, anche il giorno dopo?
Sì, entro quarantotto ore dal fatto. L'art. 2 del decreto estende all'art. 419, all'art. 420, al nuovo art. 420-bis e all'art. 635.1 c.p. la flagranza differita dell'art. 382-bis c.p.p.: chi risulta autore del fatto da un video, o da documenti ricavati legittimamente da dispositivi informatici, può essere arrestato nel tempo necessario a identificarlo. L'art. 3 porta la stessa regola nel processo ai minorenni.
Dalle immagini deve però emergere inequivocabilmente il fatto. Per noi questo vuol dire anche il pericolo concreto, perché senza quello il fatto non è reato. Un video che mostra soltanto una persona nel corteo non basta.
Come si difende chi è accusato del nuovo reato?
La prima mossa è pretendere che l'accusa indichi il singolo uso o lancio attribuito a quella persona: l'oggetto, il momento, le persone esposte, il danno alle cose. Se l'imputato non ha lanciato nulla, l'accusa deve indicare quale contributo materiale o morale abbia dato alla condotta di altri. La presenza passiva non basta a provarlo.
Va contestata ogni ricostruzione che ricavi il pericolo dalla sola presenza nel corteo. Anche il gruppo deve essere provato: cinque persone che operano in modo organizzato non sono la folla. Se il pericolo concreto manca, il nuovo reato cade. Una diversa qualificazione richiede la prova autonoma dei suoi elementi.
Dopo un arresto da video si confrontano l'ora del fatto e quella dell'arresto: oltre le quarantotto ore la regola non opera. Anche entro quel termine, l'arresto è ammesso solo nel tempo necessario all'identificazione, e quel tempo va ricostruito sugli atti. Si chiede la sequenza integrale delle riprese, non i soli fotogrammi scelti dall'accusa, e si verifica come le immagini sono state ottenute.
Che cosa conviene fare adesso?
Chi ha subito danni durante un corteo fotografi oggi stesso i danni, faccia redigere una stima tecnica e denunci il fatto. Decida per tempo sulla costituzione di parte civile: superato il limite dell'art. 79 c.p.p., la costituzione nel processo penale non è più possibile.
Chi è stato arrestato sulla base di un video faccia verificare subito da un difensore le immagini, gli orari e il modo in cui sono state acquisite. Chi organizza eventi rilegga oggi i messaggi pubblicati sui canali dell'evento.
Per l'esame di un caso concreto è possibile scrivere allo Studio.
Lo Studio ha sede a Bergamo e a Brescia e assiste in tutta Italia.
Avv. Stefano Soardi - 23/10/2026
