
"La società può patteggiare anche per la responsabilità 231?" La risposta è sì: il patteggiamento 231 esiste, lo prevede l'art. 63 del D.Lgs. 231/2001 (testo vigente al 21/10/2026) sotto il nome di applicazione della sanzione su richiesta.
In pratica la società concorda con l'accusa una sanzione ridotta e il processo si chiude lì, senza dibattimento. La domanda vera, al primo incontro, non è quasi mai se si possa fare. È con quali numeri arrivarci, e soprattutto entro quando.
Indice: Come funziona il patteggiamento 231, dalla contestazione all'udienza · Le tre mosse che quasi nessuno prepara in tempo
Come funziona il patteggiamento 231, dalla contestazione all'udienza
Prima arriva la contestazione dell'illecito amministrativo, di solito insieme alle accuse rivolte alle persone fisiche. Da quel momento la tua società è una parte del processo penale a tutti gli effetti, dentro il sistema di responsabilità costruito dal decreto 231: si costituisce, nomina un difensore e comincia a fare le scelte che contano, con le loro scadenze. Il rito su richiesta è una di queste scelte.
L'art. 63 apre due porte. La prima: il giudizio verso la persona accusata del reato presupposto è stato definito, o è comunque definibile, con il patteggiamento previsto dall'art. 444 del codice di procedura penale. La seconda, più larga di quanto si creda: per l'illecito contestato all'ente è prevista la sola sanzione pecuniaria, senza sanzioni interdittive. Nota un dettaglio che spesso sorprende: non serve che l'imputato patteggi davvero. Basta che il suo giudizio sia astrattamente definibile con quel rito, perché la posizione della società vive di vita propria rispetto a quella della persona.
I numeri del patteggiamento 231 e la finestra utile
Poi si tratta sui numeri. La pena dell'ente parte dalla sanzione pecuniaria, che la legge misura in quote: da cento a mille, con un valore unitario fra 258 e 1.549 euro (art. 10 del decreto). Una valuta che circola solo dentro quel decreto, ma che in fondo all'operazione produce euro veri. Su quell'importo, e sulla durata di un'eventuale sanzione interdittiva, il patteggiamento applica la riduzione fino a un terzo prevista dall'art. 444, comma 1, del codice di rito: lo dice espressamente l'art. 63, comma 2. Per capire da dove parte il conteggio conviene guardare come si forma la sanzione per quote e quando si riduce già per legge: le riduzioni si cumulano, e il risultato finale può essere molto lontano dalla cifra temuta all'inizio.
Il calendario è rigido. La richiesta si presenta entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, come per le persone fisiche (art. 446, comma 1, del codice di procedura penale). Il giudice non firma a scatola chiusa: controlla la qualificazione del fatto e la congruità della sanzione concordata, e se qualcosa non torna respinge. Superato quel vaglio, la sentenza arriva senza istruttoria, senza testimoni e senza anni di udienze.
Che cosa ci guadagna la società, oltre alla riduzione? Tempi certi, prima di tutto. E un dibattimento che non si celebra: nessuna sfilata di testimoni in aula, nessuna istruttoria pubblica raccontabile per mesi, la possibilità di tornare a parlare di impresa invece che di processo. Il rito serve a entrambe le parti, del resto: la società compra certezza, l'accusa chiude un fascicolo.
Le tre mosse che quasi nessuno prepara in tempo
La prima riguarda le condotte riparatorie. Se prima dell'apertura del dibattimento la società risarcisce il danno ed elimina le conseguenze del fatto, mette a disposizione il profitto per la confisca e adotta un modello organizzativo che rimuove le carenze emerse, le sanzioni interdittive escono dal tavolo: lo prevede l'art. 17 del decreto. È già accaduto che un giudice disapplicasse le interdittive proprio per le condotte riparatorie documentate in tempo. A quel punto il patteggiamento cade sulla sola sanzione pecuniaria, e la trattativa cambia faccia. L'ordine delle mosse, quindi, non è neutro: prima si ripara e si documenta, poi si chiede il rito.
La seconda riguarda le firme. La richiesta per l'ente la formula il rappresentante legale della società costituita, oppure il difensore munito di procura speciale; e se il rappresentante è a sua volta accusato del reato presupposto, la legge gli vieta di agire per la società, che deve muoversi per tempo con un rappresentante diverso. E la procura deve essere speciale davvero: riferita a quel procedimento, con il potere espresso di chiedere l'applicazione della sanzione, non un generico mandato a difendere. Una procura preparata la settimana prima vale più di una strategia perfetta pensata il giorno dell'udienza.
Quello che l'accordo non cancella
La terza mossa è sapere che cosa il patteggiamento 231 non cancella. La confisca del prezzo o del profitto del reato resta sul tavolo anche con l'accordo, perché l'art. 19 del decreto la lega alla decisione che chiude il processo. E per molti effetti la sentenza applicata all'ente pesa come una condanna: va considerato prima, non scoperto dopo, quando si valutano bandi, rating e rapporti con le banche.
Se la contestazione è già arrivata, il calendario utile è uno solo: la data dell'udienza in cui si apre il dibattimento. Prendila oggi dal fascicolo e conta a ritroso. Risarcimento, messa a disposizione del profitto e correzione del modello vanno chiusi e documentati prima di quel giorno; la richiesta va firmata prima di quel giorno. Dopo, l'art. 63 non si riapre.
Avv. Stefano Soardi - 21 ottobre 2026
Soardi Studio Legale opera dalle sedi di Bergamo e Brescia e assiste società e amministratori nei procedimenti 231 davanti a ogni Procura e Tribunale d'Italia, anche per gruppi con capogruppo all'estero e con assistenza in lingua inglese.
