
Indice
- Che cos’è l’omicidio stradale? La definizione dell’art. 589-bis del codice penale
- Quali sono le pene per l’omicidio stradale? La tabella delle aggravanti
- Cosa cambia con la riforma del Codice della Strada del 2024
- Gli elementi costitutivi: colpa, violazione delle regole e nesso causale
- Il concorso di colpa della vittima: l’attenuante del comma 7
- Il punto dell’Avv. Soardi
- Omicidio stradale e patente: ritiro, sospensione e revoca
- Sequestro e confisca del veicolo
- Come funziona il processo per omicidio stradale
- I diritti delle famiglie delle vittime: parte civile e risarcimento
- Come ci si difende da un’accusa di omicidio stradale
- Quando non è più colpa: il dolo eventuale alla guida
- Dall’omicidio stradale all’omicidio nautico: la legge 138/2023
- Incidente mortale e impresa: il collegamento con il D.Lgs. 231/2001
- Domande frequenti sull’omicidio stradale
- Le sedi dello Studio
L’omicidio stradale è il reato previsto dall’art. 589-bis del codice penale: punisce chi, violando le norme sulla circolazione, causa per colpa la morte di una persona. La pena base va da 2 a 7 anni di reclusione, sale da 5 a 10 anni se il conducente aveva un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l e arriva a 8-12 anni oltre 1,5 g/l o in stato di alterazione da stupefacenti. Alla condanna si accompagnano la revoca della patente e, nei casi aggravati, l’arresto in flagranza e la confisca del veicolo. Questa guida è aggiornata a luglio 2026 e tiene conto della riforma del Codice della Strada entrata in vigore a dicembre 2024.
Che cos’è l’omicidio stradale? La definizione dell’art. 589-bis del codice penale
Fino al 2016 la morte causata da un incidente rientrava nell’omicidio colposo comune, con un’aggravante per la violazione delle norme sulla circolazione. La legge n. 41 del 23 marzo 2016 ha cambiato impostazione e ha costruito una fattispecie autonoma, l’art. 589-bis del codice penale, con cornici di pena proprie e un sistema di aggravanti legato alle condotte di guida più pericolose. Non serve la volontà di uccidere: l’omicidio stradale resta un reato colposo, fondato su negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza delle regole della strada.
La norma ha continuato a muoversi anche dopo il 2016. La legge n. 138/2023 ne ha esteso l’applicazione alla navigazione, dando vita al cosiddetto omicidio nautico, di cui parliamo più avanti; la legge n. 177/2024, che ha riformato il Codice della Strada, vi ha ricondotto anche l’ipotesi di chi provoca un incidente mortale a seguito dell’abbandono di animali sulla strada. Il quadro sanzionatorio, dunque, oggi copre condotte molto diverse tra loro per gravità e contesto.
Omicidio stradale, lesioni stradali e omicidio sul lavoro: le differenze
Due precisazioni aiutano a orientarsi. Se la vittima sopravvive con lesioni gravi o gravissime, il reato è quello di lesioni colpose stradali (art. 590-bis c.p.), che segue regole in parte diverse anche sulla procedibilità. Se invece la morte avviene nell’ambito di un’attività lavorativa per violazione delle norme antinfortunistiche — si pensi all’autista di un’impresa con mezzi non manutenuti — la qualificazione corretta può essere quella dell’omicidio colposo sul lavoro, con conseguenze molto differenti anche per l’azienda. La pagina dedicata ai reati stradali offre il quadro complessivo della materia.
Il fenomeno resta drammaticamente attuale: secondo i dati ACI-ISTAT diffusi a luglio 2026, nel 2025 le vittime della strada in Italia sono state 2.868, in calo del 5,3% rispetto all’anno precedente. È la prima volta dal 2021 che i decessi scendono sotto quota tremila, ma distrazione, mancate precedenze e velocità continuano a spiegare oltre il 40% degli incidenti.
Quali sono le pene per l’omicidio stradale? La tabella delle aggravanti
La tabella riassume le cornici di pena vigenti. Le ipotesi aggravate non richiedono un incidente “diverso”: è la condizione del conducente, o la specifica manovra vietata, a spostare la cornice.
| Condotta | Pena | Norma |
|---|---|---|
| Morte causata violando le norme sulla circolazione (ipotesi base) | Reclusione 2–7 anni | Art. 589-bis, co. 1, c.p. |
| Tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l | Reclusione 5–10 anni | Art. 589-bis, co. 4, c.p. |
| Tasso alcolemico oltre 1,5 g/l oppure alterazione psico-fisica da stupefacenti | Reclusione 8–12 anni | Art. 589-bis, co. 2, c.p. |
| Conducente professionale (trasporto di persone o cose) con tasso oltre 0,8 g/l | Reclusione 8–12 anni | Art. 589-bis, co. 3, c.p. |
| Velocità doppia del limite in centro abitato (e comunque non inferiore a 70 km/h) o superiore di 50 km/h al limite extraurbano; passaggio col rosso; contromano; inversione o sorpasso vietati | Reclusione 5–10 anni | Art. 589-bis, co. 5, c.p. |
| Fuga del conducente dopo l’incidente | Aumento da 1/3 a 2/3, pena non inferiore a 5 anni | Art. 589-ter c.p. |
| Morte di più persone (o morte e lesioni) | Pena aumentata fino al triplo, massimo 18 anni | Art. 589-bis, co. 8, c.p. |
Guida in stato di ebbrezza o dopo l’assunzione di stupefacenti
Le soglie alcolemiche sono le stesse dell’art. 186 del Codice della Strada, di cui parliamo nella pagina sulla guida in stato di ebbrezza: tra 0,8 e 1,5 g/l la pena va da 5 a 10 anni, oltre 1,5 g/l si sale a 8-12. Per chi guida professionalmente — autotrasportatori, conducenti di autobus, mezzi pesanti — il regime è più severo: la cornice da 8 a 12 anni scatta già sopra 0,8 g/l. Quanto agli stupefacenti, l’aggravante richiede lo stato di alterazione psico-fisica al momento del fatto: un punto su cui la riforma del 2024 ha inciso in modo indiretto ma rilevante, come vedremo tra poco.
Velocità elevata, semaforo rosso e contromano
Il comma 5 individua quattro condotte considerate di per sé altamente pericolose: la velocità pari almeno al doppio del limite urbano (e comunque non inferiore a 70 km/h), oppure superiore di oltre 50 km/h al limite sulle strade extraurbane; l’attraversamento dell’incrocio con semaforo rosso; la circolazione contromano; l’inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, e il sorpasso azzardato in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di linea continua. In tutti questi casi la pena è la reclusione da 5 a 10 anni, senza che serva provare alcuna assunzione di alcol o sostanze.
La fuga del conducente: l’aggravante dell’art. 589-ter
Chi si allontana dopo l’incidente risponde di un’ipotesi autonomamente aggravata: l’art. 589-ter c.p. prevede un aumento di pena da un terzo a due terzi, con un minimo che non può comunque scendere sotto i 5 anni di reclusione. La fuga pesa anche sul fronte amministrativo — il termine per riottenere la patente dopo la revoca sale a 30 anni — e su quello cautelare, perché incide sulla valutazione della pericolosità. Fermarsi e attivare i soccorsi, oltre che un obbligo giuridico ex art. 189 del Codice della Strada, è la prima scelta difensiva razionale.
Più vittime nello stesso incidente
Quando dallo stesso sinistro derivano la morte di più persone, oppure la morte di una e le lesioni di altre, si applica la pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo, con un tetto fissato dalla legge: la reclusione non può superare i 18 anni.
Cosa cambia con la riforma del Codice della Strada del 2024
La legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024, non ha riscritto le cornici di pena dell’art. 589-bis, ma ha modificato in profondità le due norme del Codice della Strada a cui le aggravanti rinviano. Sull’alcol, l’art. 186 ora prevede per i condannati l’obbligo di installare l’alcolock — il dispositivo che impedisce l’avviamento del veicolo se rileva un tasso alcolemico — per almeno 2 anni nella fascia 0,8-1,5 g/l e per almeno 3 anni oltre 1,5, con i relativi codici unionali annotati sulla patente e il divieto assoluto di assumere alcol prima di mettersi alla guida.
Il nuovo art. 187 e l’aggravante da stupefacenti nell’omicidio stradale
La novità più discussa riguarda le droghe. Il nuovo art. 187 punisce chi guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti: per la contravvenzione basta la positività, accertata di regola su un campione di fluido del cavo orale, senza che occorra più dimostrare uno stato di alterazione in atto. La pagina sulla guida sotto effetto di stupefacenti approfondisce accertamenti e sanzioni.
Attenzione, però, a non trasferire automaticamente questa semplificazione sul reato di omicidio stradale. La lettera dell’art. 589-bis, comma 2, continua a richiedere lo stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione: la sola positività al test, sufficiente per la violazione del Codice della Strada, non basta da sola a fondare l’aggravante penale, che esige la prova dell’alterazione al momento del fatto. È un disallineamento voluto dal legislatore, destinato a diventare uno dei terreni tecnici più delicati dei processi: accertamenti tossicologici, tempi del prelievo e condotta di guida concreta vanno letti insieme, caso per caso.
Gli elementi costitutivi: colpa, violazione delle regole e nesso causale
Perché scatti la responsabilità servono tre elementi, e in giudizio si discute quasi sempre di tutti e tre. Il primo è la violazione di una regola sulla circolazione: un limite di velocità, una precedenza, la distanza di sicurezza, il divieto di usare il telefono. Il secondo è la colpa, cioè la rimproverabilità di quella violazione secondo i canoni di negligenza, imprudenza o imperizia. Il terzo è il nesso causale: la morte deve essere conseguenza proprio di quella condotta, non di un fattore autonomo e imprevedibile.
La realtà dei sinistri, tuttavia, è raramente lineare. Possono concorrere condotte di altri conducenti, del pedone o del ciclista, condizioni della strada, visibilità, guasti, perfino errori nei soccorsi sanitari. Ognuno di questi fattori va ricostruito tecnicamente, perché può spostare la responsabilità, ridimensionarla o — nei casi limite — escluderla. È la ragione per cui la consulenza cinematica sulla dinamica è quasi sempre il cuore del fascicolo.
Il concorso di colpa della vittima: l’attenuante del comma 7
Il comma 7 dell’art. 589-bis contiene un’attenuante a effetto speciale: se l’evento non è conseguenza esclusiva dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. La Cassazione ne ha dato una lettura ampia: rientrano nella previsione i comportamenti colposi della vittima o di terzi, il mancato uso delle cinture da parte dei passeggeri, la presenza di ostacoli o altre concause esterne. La sentenza della Sezione IV n. 9464/2023 ha annullato una decisione d’appello proprio per non aver valutato correttamente concause di questo tipo.
Un chiarimento evita fraintendimenti: l’attenuante opera sulla pena, non sulla responsabilità. Il reato resta; la sanzione viene modulata perché l’evento non dipende solo dal conducente. Il concorso di colpa rileva peraltro anche sul versante civilistico, dove incide sulla quantificazione: ne abbiamo trattato nell’approfondimento sul significato del concorso di colpa nel risarcimento. Sul piano costituzionale, infine, i tentativi di allargare per questa via il bilanciamento delle circostanze — limitato dall’art. 590-quater c.p. — non hanno trovato accoglimento (Corte cost. n. 114/2021).
Il pedone imprudente esclude la responsabilità del conducente?
Di regola no. Per la Cassazione (Sez. IV, n. 29277/2019) il conducente deve mettere in conto anche i comportamenti irregolari degli altri utenti della strada e adeguare la propria condotta: l’attraversamento fuori dalle strisce, da solo, non interrompe il nesso causale. La responsabilità viene meno soltanto davanti a una manovra della vittima repentina e del tutto imprevedibile. Negli altri casi la colpa del pedone — o del ciclista che non tiene il margine destro, o viaggia al buio senza luci — pesa sul trattamento sanzionatorio attraverso il comma 7, non sull’esistenza del reato. Vicino a scuole, ospedali, incroci e attraversamenti la soglia di prudenza richiesta al conducente si alza ulteriormente.
Il punto dell’Avv. Soardi
Nei processi per omicidio stradale la partita si gioca quasi sempre su tre tavoli, e conviene saperlo dal primo giorno. Il primo è la ricostruzione cinematica: velocità reale, tempi di reazione, visibilità, punto d’urto. Lì nascono e muoiono le accuse, ed è il motivo per cui i rilievi delle prime ore valgono più di molte testimonianze raccolte a distanza di mesi. Il secondo tavolo è il concorso di colpa: quasi nessun incidente mortale ha una causa sola, e il comma 7 impone al giudice di guardare l’intera dinamica, non soltanto la condotta del conducente — il che interessa tanto la difesa quanto, in senso opposto, le famiglie che chiedono giustizia. Il terzo è amministrativo: patente, sequestro del veicolo, rapporti con l’assicurazione sono decisioni che maturano in fretta, spesso prima del processo, e incidono sulla vita quotidiana più di quanto si immagini.
Dopo la riforma del 2024 si è aggiunto un quarto fronte, quello degli accertamenti tossicologici: la positività basta per la contravvenzione, non — da sola — per l’aggravante penale. Chi difende, e chi rappresenta le vittime, deve pretendere rigore esattamente su questo punto.
Omicidio stradale e patente: ritiro, sospensione e revoca
Subito dopo il sinistro gli agenti possono procedere al ritiro della patente, che viene trasmessa alla Prefettura per la sospensione cautelare nelle more delle indagini. All’esito del processo entra in gioco l’art. 222 del Codice della Strada: la condanna comporta di regola la revoca del titolo di guida.
Su questo terreno è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 88/2019, che ha eliminato l’automatismo assoluto: quando non ricorrono le aggravanti più gravi — ebbrezza qualificata o alterazione da stupefacenti — il giudice può applicare la sospensione al posto della revoca, dosandone la durata sul caso concreto. Con le aggravanti, invece, la revoca resta la regola. Dopo la revoca non si può conseguire una nuova patente prima di 15 anni; il termine sale a 30 anni se il conducente è fuggito, mentre per le lesioni stradali è di 5. Ai profili amministrativi e ai margini di difesa su questo fronte abbiamo dedicato un approfondimento sulla revoca della patente.
Sequestro e confisca del veicolo
Il veicolo coinvolto viene di norma sottoposto a sequestro probatorio, per consentire i rilievi tecnici su frenata, airbag, pneumatici, centraline e stato dei dispositivi; può aggiungersi il sequestro preventivo quando occorre impedire la dispersione del bene o un suo uso pericoloso. Fino alla chiusura degli accertamenti il mezzo resta nella disponibilità dell’autorità, poi può essere restituito.
La confisca segue logiche diverse: nelle ipotesi aggravate dall’ebbrezza oltre 1,5 g/l o dall’alterazione da stupefacenti è tendenzialmente obbligatoria, salvo che il veicolo appartenga a un terzo estraneo al reato. Ha una funzione insieme punitiva e preventiva, e per l’imputato rappresenta una perdita patrimoniale che si somma alla pena e alle conseguenze sulla patente.
Come funziona il processo per omicidio stradale
Il reato è procedibile d’ufficio: le indagini partono a prescindere da una querela dei familiari, che possono comunque interloquire fin da subito con la Procura tramite il proprio difensore, sollecitando consulenze sulla dinamica, acquisizione di telecamere e accertamenti sui veicoli.
Nelle ipotesi aggravate dall’ebbrezza grave, dall’alterazione da stupefacenti o dalla soglia ridotta per i conducenti professionali, l’arresto in flagranza è obbligatorio (art. 380, comma 2, lettera m-quater, c.p.p.). La legge n. 138/2023 ha però introdotto una valvola importante: l’obbligo viene meno se il conducente si è fermato immediatamente, si è adoperato per prestare o attivare i soccorsi e si è messo a disposizione della polizia giudiziaria. Anche da qui si vede quanto il comportamento nei minuti successivi all’incidente incida sull’intero procedimento.
Quanto ai riti, il patteggiamento e il giudizio abbreviato restano percorribili secondo le regole generali e sono spesso oggetto di valutazione difensiva, anche in funzione del trattamento sanzionatorio. La sospensione del procedimento con messa alla prova, invece, non è ammessa per l’omicidio stradale: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 146/2023, ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore di escluderla.
I diritti delle famiglie delle vittime: parte civile e risarcimento
Le famiglie non sono spettatrici del processo. Con la costituzione di parte civile possono chiedere il risarcimento direttamente in sede penale, partecipare all’istruttoria — esame dei testimoni, consulenti di parte, memorie — e domandare una provvisionale, cioè un anticipo immediatamente esecutivo sul danno, già con la sentenza di primo grado. La costituzione va formalizzata con atto scritto a firma di un difensore, di regola entro l’apertura del dibattimento o nei termini propri dei riti alternativi, allegando la documentazione che consente al giudice di accertare e quantificare i danni.
Il risarcimento coinvolge quasi sempre anche l’assicurazione del responsabile: la R.C. Auto copre i danneggiati, mentre la compagnia può rivalersi sull’assicurato quando l’incidente è legato ad alcol o stupefacenti. Se il veicolo investitore non è identificato o non è assicurato, interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Nei casi opportuni l’azione civile può affiancare o seguire il processo penale, per spingere sulla quantificazione o gestire le trattative con le compagnie.
Le voci di danno risarcibili ai congiunti
Ai familiari spettano il danno patrimoniale — spese funerarie, perdita del contributo economico che la vittima assicurava al nucleo, costi di assistenza e supporto psicologico — e il danno non patrimoniale, che comprende il danno parentale per la perdita del rapporto con il proprio caro, il danno morale soggettivo e lo sconvolgimento stabile delle abitudini di vita. La liquidazione avviene su base tabellare, con prova affidata a documenti e testimonianze; la giurisprudenza sul danno parentale nell’incidente stradale mortale ha progressivamente riconosciuto la legittimazione anche di figure familiari non conviventi, da valutare caso per caso.
Cosa fare subito: la check-list per i familiari
- Nominare presto un difensore, perché i tempi delle richieste investigative — telecamere, centraline, rilievi — sono stretti e non recuperabili.
- Chiedere copia degli atti tramite il legale e sollecitare le consulenze tecniche sulla dinamica (cinematica, visibilità, frenata).
- Raccogliere la documentazione utile alla quantificazione: stato di famiglia, redditi della vittima, spese sostenute, eventuali percorsi psicologici dei congiunti.
- Costituirsi parte civile nei termini e valutare la richiesta di provvisionale.
- Attivare da subito il canale assicurativo, senza firmare quietanze affrettate.
Per i passi operativi immediati dopo un sinistro — verbali, soccorsi, prova dei fatti — è utile anche la guida su cosa fare in caso di incidente stradale.
Come ci si difende da un’accusa di omicidio stradale
La difesa si costruisce sui fatti tecnici, non sulle impressioni. Il primo passaggio è quasi sempre una consulenza cinematica di parte: verificare velocità effettive, tempi di reazione, avvistabilità dell’ostacolo e stato dei luoghi permette di controllare la ricostruzione dell’accusa e, non di rado, di correggerla. Il secondo fronte è la regolarità degli accertamenti su alcol e stupefacenti: modalità e tempi del prelievo, garanzie difensive, catena di custodia dei campioni; dopo la riforma del 2024, la distinzione tra positività e alterazione è diventata centrale per contestare l’aggravante.
Sul piano sostanziale, la valorizzazione delle concause apre la strada all’attenuante del comma 7, con una riduzione che può arrivare alla metà della pena. Contano poi le condotte successive al fatto: essersi fermati, aver attivato i soccorsi, il risarcimento del danno anche tramite l’assicurazione incidono sul trattamento sanzionatorio e sulla scelta del rito. Nessun esito può essere promesso, ma la differenza tra un fascicolo subìto e un fascicolo governato, in questa materia, è concreta e misurabile.
Quando non è più colpa: il dolo eventuale alla guida
Non esiste, nel nostro ordinamento, un “omicidio stradale volontario”: quando il conducente si rappresenta seriamente la possibilità di uccidere e decide di agire comunque, accettando il rischio, la qualificazione esce dall’art. 589-bis ed entra nell’omicidio doloso dell’art. 575 c.p. La linea di confine passa tra colpa cosciente — prevedo l’evento ma confido che non accadrà — e dolo eventuale, in cui l’evento viene messo in conto.
I giudici la tracciano guardando all’intensità e alla durata del rischio creato, al contesto (traffico urbano, presenza di pedoni), alle condotte pregresse come le gare clandestine, ai segnali d’allarme ignorati. Una marcia contromano protratta per chilometri o una corsa a velocità abnorme in un centro abitato affollato possono far scattare il salto di qualificazione, con un cambio drastico di pena e di regime cautelare. Per la difesa, dimostrare che l’agente non ha accettato l’evento — attraverso la ricostruzione delle scelte di guida istante per istante — significa mantenere il fatto nell’area colposa.
Dall’omicidio stradale all’omicidio nautico: la legge 138/2023
Dal 2023 la disciplina dell’art. 589-bis si applica anche in acqua. La legge 26 settembre 2023, n. 138, ha esteso il reato a chi causa la morte di una persona violando le norme sulla navigazione marittima o interna: stesse cornici di pena, stesse aggravanti legate all’ebbrezza e all’alterazione da stupefacenti del conduttore dell’unità. Cambiano il contesto e gli accertamenti: intervengono le Capitanerie di Porto, e la ricostruzione passa da rotte, tracciati GPS, regole di precedenza in mare e condizioni meteo-marine. Sul fronte amministrativo sono previste la sospensione e, nei casi più gravi, la revoca della patente nautica; per le famiglie delle vittime valgono le stesse tutele viste per la strada, dalla parte civile al risarcimento integrale.
Incidente mortale e impresa: il collegamento con il D.Lgs. 231/2001
L’omicidio stradale in sé non rientra nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti. Il quadro cambia, però, quando l’incidente mortale matura dentro un’attività d’impresa: se la morte del conducente-lavoratore o di un terzo è riconducibile alla violazione di norme antinfortunistiche — mezzi aziendali non manutenuti, turni di guida oltre i limiti, mancata valutazione del rischio stradale nel DVR — il fatto può essere qualificato come omicidio colposo aggravato ex art. 589 c.p. e coinvolgere la società attraverso l’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001. Per le imprese con flotte e autisti, la prevenzione del rischio stradale è quindi parte integrante del modello organizzativo: ne parliamo nella pagina sulla responsabilità amministrativa degli enti.
Domande frequenti sull’omicidio stradale
Qual è la pena per l’omicidio stradale?
La reclusione da 2 a 7 anni nell’ipotesi base. Con alcol tra 0,8 e 1,5 g/l si sale a 5-10 anni; oltre 1,5 g/l, o in stato di alterazione da stupefacenti, la pena va da 8 a 12 anni. Con più vittime si può arrivare a 18 anni.
La revoca della patente è sempre automatica?
No. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, in assenza delle aggravanti più gravi il giudice può disporre la sospensione al posto della revoca. Con ebbrezza qualificata o stupefacenti la revoca resta la regola, e la nuova patente non si può conseguire prima di 15 anni (30 in caso di fuga).
Il pedone che attraversa fuori dalle strisce esclude il reato?
No, salvo che la sua condotta sia stata repentina e del tutto imprevedibile. Di regola l’imprudenza della vittima incide sulla pena attraverso l’attenuante del comma 7, non sull’esistenza della responsabilità.
La messa alla prova è ammessa per l’omicidio stradale?
No. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 146/2023, ha giudicato non irragionevole l’esclusione dell’istituto per questo reato. Restano percorribili, secondo le regole generali, il patteggiamento e il giudizio abbreviato.
Se la vittima ha concorso all’incidente la pena si riduce?
Sì, fino alla metà: il comma 7 dell’art. 589-bis si applica quando l’evento non è conseguenza esclusiva della condotta dell’imputato, per esempio in caso di manovra imprudente della vittima, mancato uso delle cinture o concause di terzi (Cass. 9464/2023).
Cosa rischia chi fugge dopo l’incidente?
La fuga aggrava la pena da un terzo a due terzi, con un minimo di 5 anni di reclusione (art. 589-ter c.p.), porta a 30 anni il termine per riottenere la patente e fa venir meno l’esenzione dall’arresto obbligatorio prevista per chi si ferma e presta soccorso.
La famiglia può chiedere il risarcimento nel processo penale?
Sì, costituendosi parte civile: può chiedere il risarcimento integrale — danno parentale, morale e patrimoniale — e una provvisionale immediatamente esecutiva già con la sentenza di primo grado, oltre ad attivare la copertura R.C. Auto del responsabile.
Ogni vicenda di omicidio stradale è diversa per dinamica, accertamenti e posizioni processuali. Se vuoi un esame riservato della tua situazione — come indagato, imputato o familiare di una vittima — lo Studio può valutare gli atti e prospettarti le opzioni concretamente percorribili, con i relativi tempi.
Le sedi dello Studio
Soardi Studio Legale – Diritto Penale e Compliance ha sedi a Bergamo e Brescia e assiste stabilmente clienti anche su Milano, Monza e Brianza e Bologna, oltre che sull’intero territorio nazionale. Nei procedimenti per reati stradali lo Studio opera davanti a tutte le autorità giudiziarie, affiancando consulenti cinematici e medico-legali di fiducia.
