
Indice
- In sintesi: cosa cambia con i Nuovi Reati Alimentari 231?
- Perché i Nuovi Reati Alimentari 231 interessano le imprese?
- Quali sono i nuovi reati agroalimentari introdotti dalla riforma?
- Che cos’è la Frode Alimentare?
- Che cos’è il Commercio Di Alimenti Con Segni Mendaci?
- Quando i Nuovi Reati Alimentari diventano rilevanti ai fini 231?
- Perché il Modello 231 deve essere aggiornato dopo l’introduzione dei Nuovi Reati Alimentari 231?
- Quali imprese sono più esposte ai Nuovi Reati Alimentari 231?
- Quali processi aziendali devono essere presidiati?
- Quale ruolo deve avere l’Organismo di Vigilanza?
- Quali controlli devono essere inseriti nel Modello 231?
- Che rapporto c’è tra reati alimentari, certificazioni e responsabilità 231?
- Cosa rischia l’ente in caso di contestazione 231?
- Cosa deve fare subito un’impresa alimentare?
- Il Modello 231 deve dialogare con qualità, tracciabilità e compliance alimentare
- Perché la riforma riguarda anche amministratori, dirigenti e responsabili qualità?
- Qual è il ruolo dell’Avvocato Penalista nell’aggiornamento del Modello 231?
- Il supporto dello Studio Soardi alla luce dell’introduzione dei nuovi Reati Alimentari 231
- FAQ – Nuovi Reati Alimentari 231
- I Nuovi Reati Alimentari 231 riguardano tutte le imprese?
- La Frode Alimentare può generare responsabilità 231?
- Basta aggiornare la Parte Speciale del Modello 231?
- Quali funzioni aziendali devono essere coinvolte?
- L’OdV deve ricevere nuovi flussi informativi?
- Le imprese con certificazioni DOP, IGP o biologiche sono più esposte?
- Quando conviene aggiornare il Modello 231?
- FAQ a domanda e risposta su Nuovi Reati Alimentari 231
Nuovi Reati Alimentari 231: la recente riforma dei reati agroalimentari incide direttamente sul rischio penale d’impresa e impone alle aziende della filiera alimentare una nuova valutazione del proprio Modello Organizzativo.
Il legislatore ha approvato nuove disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. Il provvedimento interviene sul codice penale, rafforza la tutela del patrimonio agroalimentare e incide anche sul sistema della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001. Il disegno di legge è stato approvato definitivamente dalla Camera il 15 aprile 2026 e, secondo la scheda della Camera, si compone di 21 articoli suddivisi tra sanzioni penali, sanzioni amministrative e disposizioni finali.
La novità è rilevante soprattutto per le imprese che operano nella produzione, trasformazione, confezionamento, trasporto, importazione, esportazione, distribuzione e vendita di alimenti, acque e bevande. Infatti, quando la condotta illecita non rimane episodica, ma si inserisce in un’organizzazione aziendale, il rischio non riguarda più soltanto la persona fisica. Può riguardare anche l’ente.
Per questo motivo, le aziende del settore dovranno interrogarsi su un punto preciso: il proprio Modello 231 presidia davvero i rischi connessi a origine, provenienza, qualità, quantità, tracciabilità, etichettatura, certificazioni, documenti di trasporto e comunicazione commerciale dei prodotti alimentari?
In sintesi: cosa cambia con i Nuovi Reati Alimentari 231?
La riforma introduce nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare e rafforza il quadro repressivo delle frodi nel settore alimentare. Inoltre, modifica il perimetro della responsabilità degli enti, ampliando l’area dei reati che possono assumere rilievo ai fini del Decreto 231.
Il punto centrale è questo: le nuove fattispecie di Frode Alimentare e Commercio Di Alimenti Con Segni Mendaci possono incidere sul sistema 231 quando assumono una dimensione organizzata e continuativa. In particolare, il Dossier della Camera segnala l’introduzione degli artt. 517-sexies, 517-septies e 517-octies c.p., relativi alla frode alimentare, al commercio di alimenti con segni mendaci e alle aggravanti applicabili.
Di conseguenza, per le imprese agroalimentari non sarà sufficiente aggiornare formalmente la Parte Speciale del Modello. Sarà necessario verificare se le procedure interne siano concretamente idonee a prevenire condotte fraudolente nella filiera.
Perché i Nuovi Reati Alimentari 231 interessano le imprese?
I Nuovi Reati Alimentari 231 interessano le imprese perché molte condotte tipiche del settore alimentare sono gestite attraverso processi aziendali strutturati.
Pensiamo, ad esempio, alla scelta dei fornitori, alla verifica delle materie prime, alla gestione dei certificati DOP, IGP o biologici, alla predisposizione delle etichette, alla documentazione di trasporto, alla conservazione dei prodotti, alle dichiarazioni verso organismi di controllo, alle vendite online e alle comunicazioni commerciali.
In tutti questi passaggi possono annidarsi rischi penali. Tuttavia, quando il rischio nasce da una carenza organizzativa, da controlli deboli o da una politica commerciale aggressiva, il tema diventa anche 231.
Il Decreto 231 non punisce l’impresa per il solo fatto che un amministratore, un dirigente o un dipendente abbia commesso un reato. Tuttavia, l’ente può rispondere quando il reato presupposto è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio e quando il modello organizzativo non era idoneo a prevenirlo.
Per approfondire il funzionamento del catalogo dei reati presupposto è possibile consultare la pagina dedicata ai Reati 231.
Quali sono i nuovi reati agroalimentari introdotti dalla riforma?
La riforma interviene sul codice penale inserendo un nuovo blocco di delitti contro il patrimonio agroalimentare. La scheda della Camera evidenzia che il provvedimento inserisce un nuovo Capo II-bis nel Titolo VIII del Libro II del codice penale, dedicato appunto ai delitti contro il patrimonio agroalimentare.
Le principali fattispecie sono:
Frode Alimentare, prevista dal nuovo art. 517-sexies c.p.
Commercio Di Alimenti Con Segni Mendaci, previsto dal nuovo art. 517-septies c.p.
Circostanze aggravanti e pene accessorie, disciplinate dal nuovo art. 517-octies c.p.
Inoltre, viene modificata la disciplina della contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, già prevista dall’art. 517-quater c.p.
Si tratta, quindi, di una riforma ampia, che mira a colpire condotte diverse: non solo la falsificazione evidente del prodotto, ma anche le forme di inganno sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità e sulla quantità degli alimenti.
Per una panoramica più generale sulle principali fattispecie penali del settore è possibile consultare anche la pagina dedicata ai Reati Alimentari.
Che cos’è la Frode Alimentare?
La Frode Alimentare riguarda le condotte attraverso cui alimenti, acque o bevande vengono immessi nel circuito economico con caratteristiche sostanzialmente difformi rispetto a quelle indicate, dichiarate o pattuite.
Il nuovo art. 517-sexies c.p., secondo il Dossier parlamentare, si riferisce ad alimenti, acque o bevande che, per origine, provenienza, qualità o quantità, siano sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti. Inoltre, la fattispecie opera in via residuale rispetto al commercio di alimenti con segni mendaci e ai casi in cui il fatto costituisca reato più grave.
Il cuore della norma è l’inganno sulla reale identità commerciale del prodotto.
Pertanto, il rischio può emergere quando un alimento viene presentato come avente una determinata origine, qualità, provenienza o quantità, mentre in realtà possiede caratteristiche diverse.
Nel contesto aziendale, questo rischio può riguardare:
la gestione delle materie prime;
la selezione dei fornitori;
la tracciabilità dei lotti;
la correttezza delle schede tecniche;
la conformità delle etichette;
la gestione delle non conformità;
i controlli sulla filiera;
le procedure di vendita;
le dichiarazioni commerciali verso clienti e distributori.
Di conseguenza, le imprese alimentari dovranno verificare se i propri protocolli 231 presidiano tutte le fasi nelle quali può formarsi, essere validata o essere comunicata un’informazione non corretta sul prodotto.
Che cos’è il Commercio Di Alimenti Con Segni Mendaci?
Il Commercio Di Alimenti Con Segni Mendaci colpisce l’uso di segni distintivi o indicazioni falsi o ingannevoli idonei a indurre in errore il compratore.
Secondo la scheda della Camera, il nuovo art. 517-septies c.p. configura una particolare ipotesi di frode, nella quale la condotta consiste nell’utilizzare segni distintivi o indicazioni, anche figurative, falsi o ingannevoli, con finalità di indurre in errore il compratore sull’origine, provenienza, qualità o quantità degli alimenti o degli ingredienti.
Questa fattispecie è particolarmente importante per le imprese che utilizzano:
marchi;
etichette;
loghi;
segni grafici;
claim commerciali;
indicazioni geografiche;
riferimenti al made in Italy;
riferimenti al biologico;
indicazioni sulla provenienza locale;
immagini evocative;
schede prodotto;
pagine e-commerce;
cataloghi commerciali.
Inoltre, il rischio non riguarda solo il prodotto fisico. Può riguardare anche la comunicazione digitale, la promozione online, la descrizione del prodotto su piattaforme di vendita e il materiale pubblicitario.
Per questo motivo, il Modello 231 delle imprese alimentari dovrebbe prevedere un controllo preventivo sui claim commerciali e sulle indicazioni presenti su etichette, confezioni e canali digitali.
Quando i Nuovi Reati Alimentari diventano rilevanti ai fini 231?
I Nuovi Reati Alimentari 231 diventano rilevanti quando la condotta illecita è collegata all’organizzazione dell’impresa e viene commessa nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
Il profilo più significativo riguarda l’ipotesi aggravata di condotte commesse con più operazioni e attraverso mezzi e attività continuative organizzate. Proprio questa dimensione organizzata rende il rischio particolarmente vicino al sistema 231.
Infatti, una frode alimentare isolata può riguardare principalmente la persona fisica. Al contrario, una frode costruita attraverso procedure aziendali distorte, controlli mancanti, documentazione non corretta, fornitori non verificati o comunicazioni commerciali ingannevoli può diventare un problema dell’ente.
Di conseguenza, le imprese devono domandarsi se il vantaggio economico ottenuto dalla condotta possa essere letto come vantaggio dell’azienda. Ad esempio, il vantaggio può consistere in:
riduzione dei costi di produzione;
aumento dei margini;
accesso indebito a segmenti di mercato premium;
vendita di prodotti a prezzo superiore;
mantenimento di certificazioni o canali distributivi;
risparmio sui controlli;
acquisizione di clientela mediante indicazioni ingannevoli.
In questi casi, il rischio 231 diventa concreto.
Perché il Modello 231 deve essere aggiornato dopo l’introduzione dei Nuovi Reati Alimentari 231?
Il Modello 231 Imprese Alimentari deve essere aggiornato perché il catalogo dei reati presupposto non è statico. Ogni modifica legislativa può ampliare il perimetro del rischio e rendere insufficiente una mappatura precedente.
Un Modello 231 efficace deve essere attuale. Pertanto, se il legislatore introduce nuove fattispecie rilevanti per il settore agroalimentare, l’impresa deve verificare se le procedure esistenti siano ancora adeguate.
Non basta inserire una nuova pagina nella Parte Speciale. Al contrario, occorre esaminare i processi aziendali nei quali il rischio può concretamente manifestarsi.
In particolare, un aggiornamento serio dovrebbe riguardare:
risk assessment;
procedure acquisti;
procedure qualità;
controlli sui fornitori;
controlli sulle certificazioni;
etichettatura;
marketing;
vendite online;
documenti di trasporto;
tracciabilità;
gestione reclami;
richiami e ritiri;
rapporti con autorità di controllo;
flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.
Inoltre, l’aggiornamento dovrebbe essere documentato. In caso di indagine, infatti, sarà importante dimostrare che l’impresa ha intercettato la novità normativa e ha valutato l’impatto sul proprio sistema di prevenzione.
Quali imprese sono più esposte ai Nuovi Reati Alimentari 231?
Sono particolarmente esposte le imprese che operano in filiere complesse o in settori nei quali l’origine, la provenienza, la qualità o la certificazione del prodotto incidono direttamente sul valore commerciale.
Il rischio è più elevato per:
aziende agricole strutturate;
imprese alimentari;
industrie di trasformazione;
aziende vinicole;
caseifici;
produttori di olio;
imprese della filiera lattiero-casearia;
produttori di alimenti biologici;
operatori DOP e IGP;
imprese di import/export;
distributori;
grossisti;
GDO;
piattaforme e-commerce alimentari;
società di logistica alimentare;
intermediari commerciali;
private label.
In questi settori, infatti, una falsa o inesatta informazione sul prodotto può incidere sul prezzo, sulla reputazione, sull’accesso al mercato e sulla fiducia del consumatore.
Pertanto, il tema non riguarda solo la difesa penale dopo la contestazione. Riguarda, prima ancora, l’organizzazione preventiva dell’impresa.
Quali processi aziendali devono essere presidiati?
I Nuovi Reati Alimentari 231 impongono di presidiare soprattutto i processi nei quali si forma l’informazione sul prodotto.
Il primo processo è l’approvvigionamento. L’impresa deve sapere da chi acquista, con quali garanzie, con quali certificazioni e con quali controlli.
Il secondo processo è la produzione. Occorre verificare che le procedure interne impediscano sostituzioni, miscelazioni non tracciate, alterazioni qualitative o difformità quantitative rilevanti.
Il terzo processo è l’etichettatura. Le informazioni riportate sul prodotto devono essere coerenti con la documentazione tecnica e commerciale.
Il quarto processo è la comunicazione commerciale. Claim, immagini, descrizioni online e schede prodotto devono essere controllati prima della pubblicazione.
Il quinto processo è la logistica. I documenti di trasporto, la tracciabilità dei lotti e la gestione dei depositi devono essere coerenti con la reale movimentazione dei prodotti.
Il sesto processo è la gestione delle certificazioni. DOP, IGP, biologico e altre certificazioni devono essere monitorate con particolare attenzione.
Infine, il settimo processo è la gestione delle non conformità. Quando emerge un’anomalia, l’impresa deve avere una procedura chiara per segnalarla, gestirla, documentarla e, se necessario, informare l’Organismo di Vigilanza.
Quale ruolo deve avere l’Organismo di Vigilanza?
L’Organismo di Vigilanza deve essere posto nelle condizioni di ricevere informazioni tempestive sui rischi agroalimentari rilevanti.
Dunque, dopo la riforma, i flussi informativi verso l’OdV dovrebbero includere almeno:
contestazioni da parte di NAS, ICQRF, ASL o altre autorità;
verifiche ispettive;
non conformità gravi;
reclami significativi;
ritiri o richiami di prodotto;
perdita o sospensione di certificazioni;
anomalie nei documenti di trasporto;
criticità su fornitori;
audit negativi;
segnalazioni interne;
contenziosi con clienti o distributori;
difformità tra prodotto venduto e prodotto dichiarato.
Inoltre, l’OdV dovrebbe poter verificare se le procedure siano effettivamente applicate. Infatti, in materia alimentare, il rischio maggiore non è soltanto l’assenza della procedura. Spesso il problema è la presenza di procedure formalmente corrette, ma non realmente rispettate.
Per questo motivo, l’attività dell’OdV dovrebbe concentrarsi anche su controlli a campione, audit documentali, verifica dei flussi qualità e confronto con le funzioni aziendali coinvolte.
Quali controlli devono essere inseriti nel Modello 231?
Un Modello 231 aggiornato ai Nuovi Reati Alimentari 231 dovrebbe prevedere controlli specifici e non generici.
In primo luogo, l’impresa dovrebbe adottare una procedura di qualifica dei fornitori. Tale procedura dovrebbe prevedere raccolta documentale, verifica delle certificazioni, controlli periodici e obblighi contrattuali.
In secondo luogo, dovrebbe essere prevista una procedura di approvazione delle etichette. Ogni informazione sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità e sulla quantità dovrebbe essere verificata prima della stampa o della pubblicazione.
In terzo luogo, dovrebbe essere introdotto un controllo sui claim commerciali. Infatti, anche un messaggio promozionale può diventare problematico se induce il compratore a ritenere che il prodotto abbia caratteristiche non corrispondenti al vero.
In quarto luogo, dovrebbe essere rafforzata la tracciabilità. Ogni lotto dovrebbe essere ricostruibile attraverso documenti coerenti, completi e verificabili.
In quinto luogo, dovrebbero essere disciplinati i rapporti con organismi di certificazione e autorità di controllo.
Inoltre, nei contratti con fornitori, distributori e partner commerciali, dovrebbero essere inserite clausole 231, obblighi di cooperazione, garanzie sulla veridicità delle informazioni e obblighi di segnalazione delle non conformità.
Che rapporto c’è tra reati alimentari, certificazioni e responsabilità 231?
Il rapporto è molto stretto. Molti prodotti alimentari acquistano valore proprio grazie a certificazioni, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, claim qualitativi o riferimenti alla provenienza.
Perciò, quando l’impresa utilizza una certificazione, deve poter dimostrare che quella certificazione è corretta, valida e coerente con il prodotto venduto.
Il rischio aumenta quando il prodotto viene presentato come:
DOP;
IGP;
biologico;
made in Italy;
locale;
artigianale;
di filiera controllata;
di qualità superiore;
proveniente da una determinata area geografica;
realizzato con specifici ingredienti.
Naturalmente, non ogni errore integra un reato. Tuttavia, quando l’informazione ingannevole è consapevole, organizzata e funzionale a ottenere un vantaggio economico, il rischio penale e 231 diventa rilevante.
Pertanto, le imprese dovrebbero trattare certificazioni, etichette e claim come aree sensibili del Modello 231.
Cosa rischia l’ente in caso di contestazione 231?
In caso di contestazione 231, l’ente può subire sanzioni pecuniarie, misure interdittive, confisca e rilevanti conseguenze reputazionali.
La riforma prevede anche un rafforzamento degli strumenti di confisca. La scheda della Camera segnala che il nuovo art. 518.2 c.p. introduce la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e di quelle che costituiscono oggetto, prodotto, prezzo o profitto del reato, con possibilità di confisca per equivalente.
Sul piano aziendale, il danno può essere ancora più ampio. Infatti, un’indagine per frode alimentare può comportare:
sequestri;
blocco di lotti;
sospensione di rapporti commerciali;
perdita di certificazioni;
crisi reputazionale;
contestazioni da parte dei clienti;
interruzione di forniture;
difficoltà nei rapporti bancari;
compromissione dei rapporti con la GDO;
riduzione della fiducia del mercato.
Per questo motivo, l’aggiornamento del Modello 231 non deve essere considerato un adempimento formale. Al contrario, deve essere visto come uno strumento di protezione dell’impresa.
Cosa deve fare subito un’impresa alimentare?
Un’impresa alimentare dovrebbe procedere con una verifica mirata del proprio sistema di prevenzione.
Il primo passo è analizzare se l’azienda sia esposta ai nuovi rischi. Non tutte le imprese hanno lo stesso profilo. Tuttavia, ogni impresa della filiera dovrebbe almeno effettuare una valutazione preliminare.
Il secondo passo è aggiornare il risk assessment 231. La mappatura deve individuare i processi nei quali possono verificarsi condotte di frode alimentare o commercio di alimenti con segni mendaci.
Il terzo passo è verificare le procedure esistenti. Spesso, le imprese alimentari dispongono già di sistemi qualità, manuali HACCP, procedure di tracciabilità e controlli certificativi. Tuttavia, questi strumenti non sempre sono coordinati con il Modello 231.
Il quarto passo è integrare i flussi verso l’OdV. L’Organismo di Vigilanza deve ricevere informazioni coerenti con i nuovi rischi.
Il quinto passo è formare le funzioni aziendali. Acquisti, qualità, produzione, logistica, marketing, commerciale e direzione devono conoscere le nuove aree di rischio.
Infine, l’impresa dovrebbe documentare tutte le attività svolte. Infatti, la prova dell’effettivo aggiornamento può diventare decisiva in caso di contestazione.
Il Modello 231 deve dialogare con qualità, tracciabilità e compliance alimentare
La prevenzione dei Nuovi Reati Alimentari 231 non può essere separata dalla gestione concreta della qualità aziendale.
Nelle imprese alimentari, infatti, il Modello 231 deve dialogare con:
sistema HACCP;
procedure qualità;
sistemi di tracciabilità;
certificazioni;
audit interni;
audit fornitori;
controlli di laboratorio;
reclami;
non conformità;
richiami;
ritiri;
rapporti con autorità di controllo;
sistemi documentali.
Se questi strumenti restano separati, il Modello 231 rischia di essere inefficace. Al contrario, se vengono coordinati, l’impresa può costruire un sistema di prevenzione realmente utile.
Pertanto, l’aggiornamento del Modello dovrebbe essere svolto con un approccio integrato. Il diritto penale d’impresa deve essere collegato ai processi aziendali reali, non limitato alla descrizione astratta delle norme.
Perché la riforma riguarda anche amministratori, dirigenti e responsabili qualità?
La riforma riguarda anche amministratori, dirigenti e responsabili qualità perché le decisioni sul prodotto non sono mai puramente tecniche.
La scelta di un fornitore, la validazione di una certificazione, l’approvazione di un’etichetta, la gestione di una non conformità o la decisione di mantenere in commercio un prodotto possono avere rilevanza penale.
Inoltre, nelle imprese strutturate, queste decisioni sono spesso condivise tra più funzioni. Proprio per questo, il Modello 231 deve indicare chiaramente chi fa cosa, chi controlla, chi autorizza e chi segnala.
Un sistema privo di responsabilità definite aumenta il rischio. Al contrario, un sistema con deleghe chiare, procedure effettive e controlli documentati consente all’impresa di prevenire l’illecito e di difendersi meglio in caso di indagine.
Qual è il ruolo dell’Avvocato Penalista nell’aggiornamento del Modello 231?
L’Avvocato Penalista può aiutare l’impresa a valutare il rischio non solo in termini amministrativi o documentali, ma soprattutto in termini penalistici.
Nel caso dei Nuovi Reati Alimentari 231, l’analisi deve tenere conto di diversi profili:
struttura delle nuove fattispecie;
elemento soggettivo;
condotte rilevanti;
rapporti con altri reati alimentari;
interesse o vantaggio dell’ente;
idoneità del Modello 231;
flussi verso l’OdV;
rischio di sequestro e confisca;
gestione delle ispezioni;
difesa dell’ente in caso di contestazione.
Inoltre, l’Avvocato Penalista può supportare l’impresa nella costruzione di procedure che non siano soltanto formalmente corrette, ma anche difendibili davanti all’autorità giudiziaria.
Questo aspetto è essenziale. Infatti, un Modello 231 scritto bene, ma non applicato, non basta. Serve un sistema concretamente attuato, coerente con l’organizzazione aziendale e aggiornato rispetto ai nuovi rischi.
Il supporto dello Studio Soardi alla luce dell’introduzione dei nuovi Reati Alimentari 231
Soardi Studio Legale assiste imprese e società nella realizzazione, nell’aggiornamento e nella verifica dei Modelli Organizzativi 231.
Lo Studio ha sede a Bergamo e Brescia e opera anche a Milano, Monza e Brianza, Bologna e in tutta Italia. Inoltre, l’Avvocato Stefano Soardi ricopre incarichi come Organismo di Vigilanza in società attive in diversi settori.
Alla luce dei Nuovi Reati Alimentari 231, le imprese della filiera agroalimentare dovrebbero valutare con attenzione l’aggiornamento del proprio Modello 231, soprattutto se operano in settori ad alto valore reputazionale, con prodotti certificati, filiere complesse o attività di import/export.
Un intervento tempestivo consente di ridurre il rischio penale, rafforzare i controlli interni e dimostrare l’attenzione dell’ente alla prevenzione dei reati.
FAQ – Nuovi Reati Alimentari 231
I Nuovi Reati Alimentari 231 riguardano tutte le imprese?
Riguardano soprattutto le imprese che operano nella filiera alimentare e agroalimentare. Tuttavia, il livello di rischio varia in base ad attività, prodotti, certificazioni, canali di vendita e struttura organizzativa.
La Frode Alimentare può generare responsabilità 231?
Sì, quando ricorrono i presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001. In particolare, occorre verificare se il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente e se il Modello 231 fosse idoneo a prevenirlo.
Basta aggiornare la Parte Speciale del Modello 231?
No. L’aggiornamento non dovrebbe essere solo formale. Occorre rivalutare i processi sensibili, le procedure, i controlli, i flussi verso l’OdV e la formazione delle funzioni aziendali.
Quali funzioni aziendali devono essere coinvolte?
Devono essere coinvolte almeno direzione, acquisti, qualità, produzione, logistica, marketing, commerciale, compliance e Organismo di Vigilanza.
L’OdV deve ricevere nuovi flussi informativi?
Sì. L’OdV dovrebbe ricevere informazioni su ispezioni, contestazioni, non conformità gravi, richiami, ritiri, anomalie documentali, criticità dei fornitori e problemi relativi a certificazioni o tracciabilità.
Le imprese con certificazioni DOP, IGP o biologiche sono più esposte?
Sì. In questi casi, origine, provenienza e qualità del prodotto hanno un forte valore commerciale. Pertanto, dichiarazioni inesatte o ingannevoli possono assumere rilievo penale e 231.
Quando conviene aggiornare il Modello 231?
Conviene procedere appena la novità normativa incide sul catalogo dei rischi dell’impresa. Attendere una contestazione significa perdere la funzione preventiva del Modello.
FAQ a domanda e risposta su Nuovi Reati Alimentari 231
Domanda: Cosa sono i Nuovi Reati Alimentari 231?
Risposta: Sono le nuove fattispecie penali in materia agroalimentare che possono incidere anche sulla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Domanda: Quali imprese devono aggiornare il Modello 231?
Risposta: Devono valutare l’aggiornamento soprattutto le imprese alimentari, agroalimentari, di distribuzione, import/export, logistica alimentare, e-commerce alimentare e filiere DOP, IGP o biologiche.
Domanda: Quali processi devono essere controllati?
Risposta: Devono essere controllati acquisti, fornitori, produzione, qualità, etichettatura, tracciabilità, documenti di trasporto, marketing, vendite online, certificazioni e gestione delle non conformità.
Domanda: Perché l’OdV è coinvolto?
Risposta: Perché l’Organismo di Vigilanza deve verificare l’effettività del Modello 231 e ricevere flussi informativi sulle aree di rischio alimentare e agroalimentare.
Domanda: Cosa rischia l’ente?
Risposta: L’ente può subire sanzioni pecuniarie, misure interdittive, confisca, sequestri e gravi conseguenze reputazionali se il reato è commesso nel suo interesse o vantaggio.
