Violenza Sessuale (art. 609bis c.p.): tutela dei diritti delle vittime e degli imputati

Una donna vittima di violenza sessuale

La Violenza Sessuale rappresenta uno dei reati più gravi e dolorosi previsti dal nostro ordinamento. Si tratta di un’aggressione non solo fisica, ma anche psicologica, che compromette profondamente la libertà e la dignità della persona offesa. Per chi subisce una simile esperienza, la strada verso la giustizia è spesso difficile e segnata da paura, vergogna e senso di impotenza. Tuttavia, la legge italiana offre strumenti concreti di protezione, tutela e risarcimento che permettono di reagire e di ottenere giustizia.

In questa guida approfondiremo la disciplina del reato di Violenza Sessuale, le forme aggravate, le misure di protezione previste per le vittime, le possibilità di ottenere un risarcimento del danno e i diritti dell’imputato, nel rispetto della presunzione di innocenza.


Cos’è la Violenza Sessuale secondo la legge italiana

L’articolo 609-bis del Codice Penale stabilisce che commette il reato di Violenza Sessuale chiunque costringe una persona a compiere o subire atti sessuali mediante violenza, minaccia o abuso di autorità. Il reato si configura anche quando la vittima si trova in condizioni di inferiorità fisica o psichica, oppure in stato di incoscienza.

Il consenso, per essere valido, deve essere libero, espresso e consapevole. Non può mai essere presunto dal silenzio, dall’inerzia o dalla paura. La giurisprudenza più recente ha ribadito che anche un semplice contatto fisico indesiderato, come una carezza o un bacio imposto, può integrare il reato se avviene contro la volontà della persona offesa.


Le diverse forme di Violenza Sessuale

La Violenza Sessuale può manifestarsi in molte forme: può essere fisica, psicologica o digitale.
La violenza fisica si verifica attraverso il contatto corporeo forzato, mentre quella psicologica può consistere in minacce o ricatti finalizzati a ottenere prestazioni sessuali.
Negli ultimi anni, inoltre, si è diffusa la cosiddetta violenza sessuale digitale, legata alla diffusione di immagini o video intimi senza consenso (revenge porn), punita dall’articolo 612-ter del Codice Penale.


Quando il silenzio non è consenso

Molte vittime di Violenza Sessuale non riescono a reagire. Lo shock, la paura o la sottomissione psicologica possono bloccare ogni difesa. La Cassazione ha chiarito che la mancanza di reazione non equivale mai a consenso. Al contrario, l’immobilità e il silenzio possono essere l’effetto stesso della violenza.

In più sentenze, la Suprema Corte ha sottolineato che l’inerzia della vittima non può essere interpretata come accondiscendenza, ma come conseguenza di uno stato di trauma. (Cass. pen., Sez. III, n. 22256/2022; n. 18475/2020).


Le aggravanti della Violenza Sessuale

La pena base per la Violenza Sessuale va da sei a dodici anni di reclusione. Tuttavia, la legge prevede numerose aggravanti.
La pena aumenta, ad esempio, se la vittima è minore di quattordici anni, se l’autore utilizza armi, se il fatto causa una malattia grave, se la vittima è in stato di gravidanza o se l’autore è un familiare o convivente.
Particolarmente grave è la Violenza Sessuale commessa dal partner o in ambito domestico, dove il tradimento del legame affettivo amplifica il danno subito.


Come avviene la denuncia e l’avvio del procedimento

Dopo un episodio di Violenza Sessuale è essenziale agire con tempestività. La denuncia può essere presentata presso i Carabinieri, la Polizia o direttamente alla Procura della Repubblica.
Grazie al Codice Rosso (L. 69/2019), l’autorità giudiziaria è tenuta ad ascoltare la vittima entro tre giorni e ad attivare subito le misure di protezione necessarie.
L’ascolto avviene spesso in modalità protetta, con la presenza di psicologi o operatori specializzati, e può essere videoregistrato per evitare ripetizioni dolorose.


Le misure di protezione per le vittime

Il giudice può disporre numerose misure cautelari per tutelare la vittima fin dalle prime ore.
Tra queste: il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, l’allontanamento dalla casa familiare, il braccialetto elettronico e, nei casi più gravi, la custodia cautelare in carcere.
L’obiettivo è prevenire nuove aggressioni e garantire serenità alla vittima durante il procedimento.


Il gratuito patrocinio per le vittime di Violenza Sessuale

Chi subisce una Violenza Sessuale ha diritto all’assistenza legale gratuita, indipendentemente dal reddito.
L’articolo 76, comma 4-ter del D.P.R. 115/2002 prevede infatti che le vittime di reati rientranti nel cosiddetto “Codice Rosso”, tra cui rientra anche la Violenza Sessuale, possano accedere automaticamente al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Questo significa che la persona offesa può essere assistita da un avvocato senza dover sostenere alcun costo, sin dalla fase della denuncia fino alla conclusione del processo. È una garanzia fondamentale che consente a chiunque di far valere i propri diritti, senza barriere economiche.


Il risarcimento del danno nelle cause di Violenza Sessuale

Le conseguenze della Violenza Sessuale vanno oltre la sfera fisica. Il danno psicologico, morale e relazionale può essere devastante.
La vittima ha diritto a ottenere un risarcimento integrale che tenga conto del trauma subito, delle spese mediche e terapeutiche, della perdita di serenità e della compromissione della vita lavorativa e affettiva.
In molti casi, il giudice riconosce anche una provvisionale immediata, cioè un anticipo sul risarcimento che viene liquidato già in sede penale.

Il riconoscimento del danno non ha solo una funzione economica, ma rappresenta anche una forma di giustizia e di riconoscimento del dolore patito.


La costituzione di parte civile

La vittima può decidere di costituirsi parte civile nel processo penale per chiedere formalmente il risarcimento dei danni subiti.
La costituzione avviene depositando un atto, a cura del proprio avvocato, prima dell’apertura del dibattimento.
Essere parte civile significa poter partecipare attivamente al processo, accedere agli atti, proporre richieste di prova e ottenere, in caso di condanna, una sentenza che riconosce anche il diritto al risarcimento.
Questa possibilità rafforza la posizione della persona offesa e le consente di far valere i propri diritti senza dover promuovere un separato giudizio civile.


La tutela dell’imputato e la presunzione di innocenza

Il sistema penale italiano tutela non solo le vittime, ma anche gli imputati, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza sancito dalla Costituzione.
Un’accusa di Violenza Sessuale comporta conseguenze gravissime sulla vita personale, familiare e lavorativa dell’indagato.
Per questo motivo, la difesa deve essere garantita fin dalle indagini preliminari, con la possibilità di partecipare agli accertamenti tecnici, proporre indagini difensive e far emergere eventuali contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa.

La Cassazione ha precisato che la condanna può basarsi anche sulle sole dichiarazioni della vittima, ma solo se queste risultano coerenti, credibili e confermate da riscontri oggettivi. (Cass. pen., Sez. III, n. 37972/2021).

Le misure cautelari, infine, devono essere proporzionate e applicate solo se sussistono concreti rischi di fuga o di reiterazione del reato.


Giurisprudenza e dati sul fenomeno

Secondo i dati ISTAT, una donna su tre in Italia ha subìto nel corso della vita una forma di violenza fisica o sessuale.
Nel 90% dei casi, l’autore è una persona conosciuta.
La giurisprudenza più recente si è mostrata costante nel rafforzare la tutela della libertà sessuale, ampliando la nozione di costrizione anche a comportamenti apparentemente “minori”, ma idonei a ledere la dignità della vittima.


FAQ

Serve la querela per procedere nel reato di Violenza Sessuale?

No. Il reato è procedibile d’ufficio, anche in assenza di querela da parte della vittima.

La sola parola della vittima è sufficiente per una condanna?

Sì, purché le dichiarazioni siano ritenute credibili e supportate da elementi di riscontro.

La vittima può essere protetta durante il processo?

Sì. Può chiedere di essere ascoltata con modalità protette e di non trovarsi mai a diretto contatto con l’imputato.


Conclusioni

La Violenza Sessuale è un reato che distrugge la fiducia, la sicurezza e la libertà di chi la subisce. Tuttavia, la legge offre strumenti solidi per reagire: assistenza gratuita, misure di protezione, possibilità di costituirsi parte civile e ottenere un risarcimento.
Denunciare è un atto di coraggio, ma anche di autodeterminazione.
Al tempo stesso, è fondamentale che il processo garantisca equilibrio, rispetto dei diritti e un giudizio fondato sulle prove, perché solo una giustizia equa può restituire dignità tanto alle vittime quanto agli imputati innocenti.

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