Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro

Un elmetto Giallo da cantiere, simbolo dei reati in materia di sicurezza sul lavoro

Indice

Introduzione ai Reati in materia di sicurezza sul lavoro

La sicurezza sul lavoro non è soltanto un insieme di regole: è, più precisamente, un sistema che protegge la vita, la salute e la dignità delle persone che lavorano. Di conseguenza, ogni scelta organizzativa, ogni investimento in prevenzione e ogni minuto dedicato alla formazione hanno un fine molto concreto: evitare gli infortuni e ridurre al minimo i rischi. Tuttavia, quando le cautele mancano o, peggio, restano soltanto sulla carta, gli incidenti accadono e, talvolta, producono conseguenze gravissime. Per questo motivo, l’ordinamento penale prevede una serie di reati sicurezza sul lavoro; allo stesso modo, attiva tutele civili e, per le imprese, la possibile responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001.


Reati sicurezza sul lavoro: mappa e logica di sistema

In primo luogo, conviene chiarire che le norme penali si muovono su due binari che si incrociano continuamente. Da un lato, infatti, il Codice penale punisce l’omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) aggravati dalla violazione di regole antinfortunistiche; dall’altro lato, il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) definisce obblighi tecnici e organizzativi che, se violati, alimentano la colpa e, in alcuni casi, integrano vere e proprie contravvenzioni.

In particolare, il Codice penale fornisce la cornice sanzionatoria per gli eventi lesivi (morte o danni alla persona), mentre il D.Lgs. 81/2008 rappresenta l’atlante operativo delle regole cautelari: valutazione dei rischi, formazione, dotazione e uso dei DPI, sorveglianza sanitaria, manutenzioni, gestione appalti e interferenze, procedure di emergenza. Pertanto, quando si verifica un infortunio, l’accertamento ruota quasi sempre attorno a una domanda: quale regola del Testo Unico è stata violata e come quella violazione ha causato l’evento?

Posizioni di garanzia e soggetti obbligati per i Reati in materia di sicurezza sul lavoro

Per prassi, le responsabilità si distribuiscono su più figure: datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, medico competente e lavoratori. Naturalmente, ognuno risponde per il proprio ruolo; tuttavia, l’ordinamento costruisce posizioni di garanzia su chi governa i rischi, le quali comportano doveri positivi di prevenzione, organizzazione, vigilanza e intervento correttivo. In sintesi, “chi comanda deve davvero proteggere”.

Delega di funzioni: quando è valida e perché non basta da sola

La delega di funzioni è ammessa, ma dev’essere specifica, attribuita a soggetto idoneo, dotato di poteri e risorse, e, soprattutto, accompagnata da controllo effettivo da parte del delegante. Di conseguenza, le “deleghe di comodo” non trasferiscono la responsabilità. La giurisprudenza, come noto, ha ribadito con forza che l’apice aziendale mantiene un dovere residuo di vigilanza e di governo del rischio: la sicurezza dev’essere reale, non meramente documentale.


D.Lgs. 81/2008: il baricentro della prevenzione ai Reati in materia di sicurezza sul lavoro

Il Testo Unico organizza il sistema della prevenzione stabilendo, innanzitutto, chi fa cosa e come. Inoltre, raccorda norme tecniche, prassi e linee guida, trasformandole in regole operative per l’organizzazione.

Valutazione dei rischi (DVR)

Il DVR è il pilastro fondativo. Deve essere completo, aggiornato e coerente con la realtà produttiva. In particolare, deve coprire rischi meccanici, elettrici, chimici, biologici, ergonomici, stress lavoro-correlato, incendio/esplosione e specificità di mansione (lavori in quota, spazi confinati, ambienti ATEX, movimentazione carichi). Di conseguenza, dal DVR discendono misure di prevenzione e protezione, piani di miglioramento, cronoprogrammi e collegamenti con formazione, sorveglianza sanitaria e manutenzioni.

Obblighi del datore e del dirigente

A partire dal DVR, il datore e i dirigenti devono organizzare la prevenzione, informare, formare e addestrare i lavoratori, fornire i DPI idonei e pretenderne l’uso, mantenere macchine e impianti, gestire appalti e interferenze (DUVRI), vigilare sulle prassi e intervenire dove emergano criticità. Pertanto, la formazione puramente teorica non è sufficiente: serve addestramento pratico, verifica dell’apprendimento e tracciabilità di tutto il percorso.

RSPP, medico competente e preposti

Il RSPP supporta l’organizzazione con consulenza tecnica; il medico competente pianifica la sorveglianza sanitaria in base ai rischi; i preposti vigilano sul campo. Molte colpe emergono proprio quando la vigilanza di linea è assente o, peggio, tollerante verso prassi pericolose.


Omicidio colposo sul luogo di lavoro

Quando un infortunio determina il decesso di un lavoratore, entra in gioco l’omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche. In simili casi, l’accertamento si concentra sulla colpa (negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di legge o regolamenti) e sul nesso causale tra omissioni e evento.

La colpa prevenzionistica

In ambito sicurezza, la colpa vive di regole tecniche: procedure operative, norme UNI/CEI, istruzioni del costruttore, manuali, piani di manutenzione, check-list, oltre al D.Lgs. 81/2008. Di conseguenza, il management deve prevedere i rischi ragionevoli, programmare misure, pretendere comportamenti sicuri e impedire prassi scorrette. Dove questi tasselli mancano, la responsabilità penale diventa, purtroppo, verosimile.

Orientamenti giurisprudenziali chiave

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente riaffermato che:

    • la posizione di garanzia dell’apice è ampia e sostanziale;

    • la delega è valida solo se effettiva e seguita da controllo;

    • le regole tecniche hanno valore precettivo quando richiamate dal sistema;

    • serve una cultura della sicurezza che vada oltre i formalismi.


Lesioni personali colpose sul lavoro

Molti infortuni non sfociano nella morte, ma producono lesioni anche permanenti. In tali ipotesi, rileva l’art. 590 c.p. con l’aggravante per violazione di norme antinfortunistiche in caso di lesioni gravi o gravissime.

Dinamiche ricorrenti e prova

Nella pratica, emergono schemi ripetuti: DPI non forniti o non usati, dispositivi di sicurezza bypassati, addestramento inesistente su attrezzature complesse, interferenze tra appaltatori mai coordinate, procedure eluse per fretta o pressioni produttive. Perciò, la prova si gioca su documenti (DVR, DUVRI, registri di formazione e addestramento, schede di manutenzione), testimonianze e perizie (ingegneria della sicurezza, medicina del lavoro, dinamica dell’evento).

Effetti sanzionatori e civili

Aumentando la gravità della lesione, cresce la pena e, parallelamente, si amplificano le pretese risarcitorie (danno biologico, morale, esistenziale, patrimoniale). Inoltre, entrano in gioco gli istituti INAIL e le azioni per il danno differenziale in sede civile.


Procedibilità dei Reati in materia di sicurezza sul lavoro: d’ufficio o a querela (con focus sull’aggravante antinfortunistica)

La procedibilità indica se l’azione penale si avvia automaticamente (d’ufficio) oppure richiede la querela della persona offesa. Ecco, dunque, il quadro operativo, che è decisivo già nelle prime settimane.

    • Omicidio colposo sul lavoro → sempre d’ufficio. L’accadimento mortale muove l’azione penale indipendentemente dalla volontà dei familiari.

    • Lesioni colpose gravi o gravissime → d’ufficio. L’interesse pubblico alla sicurezza rende superflua la querela.

    • Lesioni colpose lievi (≤ 40 giorni) → in linea di massima a querela; tuttavia, d’ufficio se aggravate da violazione di norme antinfortunistiche. In altre parole, anche se la prognosi è breve, la presenza dell’aggravante “sicurezza” (ossia la violazione del D.Lgs. 81/2008 o di altre regole prevenzionistiche) trasforma la procedibilità in d’ufficio.

Implicazioni pratiche per tutti.

    • Vittime e famiglie: benché la procedibilità sia spesso d’ufficio, conviene attivarsi subito: nominare un legale, chiedere accesso agli atti, sollecitare accertamenti tecnici, e costituirsi parte civile per far valere tutte le voci di danno.

    • Indagati e imputati: poiché l’aggravante antinfortunistica incide su procedibilità e trattamento sanzionatorio, è essenziale dimostrare l’effettività della prevenzione (DVR aggiornato, formazione reale, DPI idonei, deleghe “vere”, manutenzioni tracciate) e, se del caso, la condotta abnorme del lavoratore (solo se realmente eccentrica rispetto al rischio governato).


Responsabilità 231: quando risponde anche l’ente (art. 25-septies)

Accanto alla responsabilità penale delle persone fisiche, il D.Lgs. 231/2001 prevede, appunto, la responsabilità dell’ente per omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme sulla salute e sicurezza. Dunque, se il fatto è realizzato nell’interesse o a vantaggio dell’ente (ad esempio per “risparmiare” su sicurezza, formazione o manutenzione), la società rischia sanzioni pecuniarie rilevanti e sanzioni interdittive (divieto di contrattare con la P.A., sospensione dell’attività, commissariamento).

Come evitare la condanna 231

Per andare esente, l’ente deve dimostrare di aver adottato e concretamente attuato un Modello 231 idoneo a prevenire i reati, con Organismo di Vigilanza indipendente, parte speciale “sicurezza” calibrata sui rischi effettivi, flussi informativi efficaci, sistema disciplinare coerente e audit regolari. In breve, il modello deve “vivere” insieme al DVR e, possibilmente, integrarsi con sistemi ISO 45001.

L'Avvocato Penalista Stefano Soardi ricopre l'incarico di Organismo di Vigilanza per diverse imprese su tutto il territorio italiano.


Strategie e diritti per indagati e imputati

Affrontare un procedimento per reati in materia di sicurezza richiede tempestività e competenza tecnica. Per questo, è importante agire subito.

Fasi e strumenti difensivi

Le indagini preliminari possono prevedere sequestri, sopralluoghi, acquisizioni documentali, nonché la nomina di consulenti tecnici (ingegneri/safety, medici del lavoro, igienisti industriali). Con l’avviso ex art. 415-bis c.p.p., la difesa può presentare memorie, svolgere indagini difensive e formulare richieste istruttorie. Al dibattimento, infine, si discutono colpa, nesso causale e prevedibilità/evitabilità dell’evento.

Linee difensive tipiche

Sovente, la difesa si concentra su:

    • Dinamica causale: ricostruzione dei fatti, dei tempi, delle interferenze e dello stato dei presidi.

    • DVR e formazione: coerenza tra analisi dei rischi e misure adottate, con formazione/addestramento tracciati e vigilanza del preposto.

    • Delega e controllo: valorizzazione di una delega reale (poteri, mezzi, competenze) e del controllo residuo del vertice.

    • Condotte riparatorie: messa in sicurezza, aggiornamenti procedurali, formazione integrativa, risarcimenti spontanei (tutti elementi che, spesso, incidono in pena).


Tutele per vittime e famiglie: parte civile e danni risarcibili

Le vittime e i loro familiari hanno diritto a un risarcimento integrale. Per ottenerlo più rapidamente, è strategico costituirsi parte civile nel processo penale.

Costituzione di parte civile per i Reati in materia di sicurezza sul lavoro

L’atto, firmato da un avvocato, va depositato entro la prima udienza dibattimentale (o secondo i termini dei riti alternativi). In genere, è utile allegare referti, cartelle cliniche, perizie, buste paga, ricevute, certificazioni INAIL e ogni elemento utile alla quantificazione del danno. In caso di condanna, il giudice può riconoscere una provvisionale immediatamente esecutiva, rinviando al civile la liquidazione finale.

Voci di danno risarcibili

La liquidazione copre:

    • danno patrimoniale (spese mediche/riabilitative, perdita di reddito, assistenza, adeguamenti domestici, spese funerarie);

    • danno biologico (invalidità temporanea e permanente misurata medico-legalmente);

    • danno morale e parentale (sofferenza della vittima e dei congiunti, perdita del rapporto affettivo);

    • danno esistenziale (sconvolgimento della vita quotidiana e della progettualità).

INAIL e danno differenziale

L’indennizzo INAIL non copre necessariamente tutti i pregiudizi. Pertanto, resta azionabile il danno differenziale verso i responsabili civili (datore, committente, appaltatori, assicurazioni), soprattutto quando le conseguenze superano quanto ristorato in via assicurativa.


Statistiche sui Reati in materia di sicurezza sul lavoro: comprendere il fenomeno con realismo

I rapporti INAIL e i dataset ufficiali mostrano, di anno in anno, un numero significativo di infortuni in occasione di lavoro, con picchi in settori come edilizia, manifattura, logistica e agricoltura. Inoltre, le oscillazioni dovute al periodo pandemico impongono di leggere i dati con attenzione, distinguendo tra infortuni in azienda e in itinere, nonché tra eventi singoli e plurimi. In pratica, oltre al dolore umano, i numeri ribadiscono una verità semplice: prevenire conviene sempre, perché salva vite e riduce drasticamente i rischi penali, civili e 231.


Giurisprudenza: orientamenti realmente consolidati

Nell’esperienza giudiziaria recente, i giudici hanno ribadito sistematicamente che:

    • la posizione di garanzia dell’apice richiede una vigilanza effettiva e non di facciata;

    • la delega vale soltanto se reale e seguita da controllo;

    • macchine prive di protezioni o con ripari facilmente rimovibili integrano una colpa organizzativa grave;

    • la formazione “di sola firma” non basta senza addestramento e vigilanza;

    • la condotta abnorme del lavoratore esonera il datore soltanto se davvero eccentrica e imprevedibile rispetto al rischio governato.

Questi principi, oltre a definire responsabilità e difese, orientano modelli organizzativi e policy aziendali moderne.


Prevenzione reale ai Reati in materia di sicurezza sul lavoro: tredici mosse operative

Poiché la prevenzione è prima di tutto organizzazione, ecco un piano pratico che, se ben attuato, riduce concretamente il rischio:

    1. DVR vivo, aggiornato ad ogni variazione (impianti, turni, layout, processi, sostanze).

    1. Gerarchia delle misure: prima eliminare/ridurre il rischio alla fonte; poi protezioni collettive; infine DPI.

    1. Formazione-addestramento con prove pratiche, test e refresh programmati.

    1. Manutenzioni tracciate per macchine, impianti e protezioni.

    1. Gestione appalti/interferenze con DUVRI sostanziale e riunioni di coordinamento.

    1. Sorveglianza sanitaria calibrata sui rischi effettivi.

    1. Preposti presenti e responsabilizzati sul campo.

    1. Near-miss: segnalazione, analisi e “lesson learned”.

    1. Audit interni con KPI chiari (non conformità, azioni correttive, tempi di chiusura).

    1. Delega vera: poteri, risorse, competenza e controllo residuo.

    1. Integrazione 231–81/08: parte speciale “sicurezza”, OdV informato e attivo.

    1. Modello 231 adeguato e correttamente attuato: creare, applicare e rispettare un Modello Organizzativo effettivamente adeguato alla realtà aziendale

    1. Cultura della sicurezza: premiare comportamenti sicuri e sanzionare prassi rischiose.


Domande frequenti sui Reati in materia di sicurezza sul lavoro

Che cosa si intende per “reati sicurezza sul lavoro”?

Rientrano, innanzitutto, omicidio colposo e lesioni personali colpose aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche; inoltre, vi sono contravvenzioni connesse al D.Lgs. 81/2008 (formazione, DPI, manutenzioni, sorveglianza sanitaria, DUVRI). In definitiva, parliamo di condotte colpose che, violando regole cautelari, causano morte o lesioni.

Quali sono i reati più ricorrenti?

Soprattutto omicidio colposo e lesioni colpose aggravati da violazione di norme antinfortunistiche; in aggiunta, contravvenzioni legate all’inosservanza del D.Lgs. 81/2008.

Quando scatta la responsabilità penale del datore di lavoro?

Scatta, di regola, quando l’infortunio deriva da mancata valutazione dei rischi, procedure assenti, formazione/addestramento inadeguati, DPI non forniti o non imposti, macchine prive di protezioni o vigilanza carente. In altre parole, quando il sistema prevenzionistico è solo “di carta”.

Nei Reati in materia di sicurezza sul lavoro la delega mi “salva”?

No, a meno che sia seria, specifica e seguita da controllo: in caso contrario, la responsabilità permane.

Quando si procede d’ufficio e quando a querela?

Omicidio e lesioni gravi/gravissime sempre d’ufficio; lesioni lievi a querela, salvo l’aggravante antinfortunistica, che rende d’ufficio anche le lievi.

L’ente può essere condannato per reati colposi?

Sì: l’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 copre omicidio/lesioni colpose da violazione della sicurezza.

L’INAIL basta a coprire tutto?

No: resta azionabile il danno differenziale in sede civile/penale contro i responsabili.

La delega di funzioni mi mette al riparo?

Non sempre. In effetti, la delega è valida solo se specifica, conferita a soggetto idoneo, con poteri e risorse, e soprattutto accompagnata da controllo effettivo del delegante. In assenza di questi requisiti, la responsabilità dell’apice permane.

Che cos’è il DVR e perché è decisivo?

Il Documento di Valutazione dei Rischi fotografa perimetro, gravità e misure di prevenzione. Conseguentemente, se il DVR è incompleto o non aggiornato, l’organizzazione espone i lavoratori a rischi non governati e, quindi, si espone a responsabilità penali e civili.

Qual è la differenza tra formazione e addestramento?

La formazione trasferisce conoscenze; l’addestramento insegna l’uso pratico e sicuro di macchine, impianti e DPI. Pertanto, senza addestramento, la formazione resta spesso inefficace. Perciò servono anche prove pratiche, test e tracciabilità.

Quando la procedibilità è d’ufficio e quando a querela?

  • Omicidio colposo sul lavoro: sempre d’ufficio.
  • Lesioni gravi o gravissime: sempre d’ufficio.
  • Lesioni lievi (≤ 40 giorni): a querela, salvo aggravante antinfortunistica, che rende d’ufficio anche le lievi.

Che cos’è la “condotta abnorme” del lavoratore?

È un comportamento eccentrico, radicalmente imprevedibile e fuori dal rischio governato. In tal caso, la condotta può interrompere il nesso causale. Tuttavia, se il comportamento è solo imprudente o frequente nelle prassi, non esonera il datore.

Il RSPP o il preposto rispondono penalmente?

Sì, talvolta. Infatti, il RSPP risponde quando omette consulenze dovute o tollera assetti insicuri; il preposto risponde se non vigila o tollera prassi pericolose. Naturalmente, la valutazione è caso per caso e dipende dal ruolo effettivo.

Che cosa comporta, in pratica, un infortunio con lesioni gravi?

Comporta, anzitutto, un procedimento penale (d’ufficio) e, parallelamente, azioni risarcitorie. Inoltre, scattano spesso sequestri di macchine/impianti, ispezioni, acquisizioni documentali (DVR, DUVRI, formazione, manutenzioni) e perizie.

Come funziona la responsabilità 231 dell’ente (art. 25-septies)?

L’ente risponde per omicidio/lesioni colpose da violazione di norme di sicurezza quando il reato è commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. In tal caso, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono applicarsi interdizioni (es. stop attività, divieto di contrattare con la P.A.).

Come si evita la condanna 231 per Reati in materia di sicurezza sul lavoro?

Occorre dimostrare l’adozione e la concreta attuazione di un Modello 231 idoneo: parte speciale “sicurezza” coerente con DVR e processi reali, OdV vigilante, flussi informativi, sistema disciplinare e audit. In breve, il modello deve vivere nell’organizzazione.

L’INAIL chiude la partita dei risarcimenti?

No. L’indennizzo INAIL non copre tutto; pertanto, le vittime e i familiari possono chiedere il danno differenziale (biologico, morale, esistenziale e patrimoniale) contro i responsabili civili.

Conviene costituirsi parte civile nel processo penale?

Sì, generalmente. Le vittime partecipano attivamente, accedono agli atti, nominano consulenti, formulano domande e spesso ottengono una provvisionale in sentenza.

Che cosa devono fare subito le famiglie dopo un infortunio grave o mortale?

Devono, anzitutto, nominare un legale, richiedere accesso agli atti, salvare documenti clinici, foto, testimonianze e attivare le procedure INAIL. È utile predisporre una perizia di parte (dinamica, macchine, organizzazione).

Quali sono gli errori più frequenti che espongono l’azienda a responsabilità?

DVR obsoleto, formazione/addestramento solo formali, DPI inadeguati, manutenzioni non tracciate, DUVRI di facciata, preposti assenti, near-miss non gestiti e delega non effettiva.

Se la macchina aveva il riparo ma era facilmente rimovibile, il datore risponde comunque?

Di regola sì. Un riparo agevolmente removibile è indice di rischio prevedibile; l’azienda deve impedirne l’uso in configurazioni insicure, prevedere fail-safe e garantire formazione/addestramento adeguati.

Qual è il ruolo del DUVRI negli appalti?

Il DUVRI serve a gestire le interferenze tra committente e appaltatori. Deve essere redatto in modo sostanziale, con riunioni di coordinamento, procedure condivise e controlli in campo.

Sono possibili misure cautelari o sequestri per i Reati in materia di sicurezza sul lavoro?

Sì. In caso di infortunio grave, possono scattare sequestri probatori di macchine/impianti e sequestri preventivi per evitare la reiterazione. Nei procedimenti 231, sono possibili misure interdittive.

Quali documenti di difesa sono spesso decisivi per l’imputato?

DVR aggiornato, registri di formazione/addestramento, verbali di consegna DPI, piani di manutenzione, DUVRI effettivi, deleghe con poteri e budget, audit e azioni correttive.

Quali sono, invece, i documenti cruciali per le vittime?

Referti, cartelle cliniche, certificazioni INAIL, buste paga, spese sostenute, perizie medico-legali e testimonianze che provino carenze organizzative.

Quanto incidono le condotte riparatorie (post-evento)?

Molto: messa in sicurezza, aggiornamento delle procedure, formazione integrativa e risarcimenti spontanei possono incidere sulla pena e sulle misure accessorie.

Come posso migliorare davvero la prevenzione in azienda?

Agendo su tre assi: DVR vivo, formazione/addestramento pratici e vigilanza reale dei preposti. Servono manutenzioni tracciate, DUVRI sostanziali, audit periodici e una vera cultura della sicurezza.


Conclusioni sui Reati in materia di sicurezza sul lavoro

La materia dei reati sicurezza sul lavoro richiede, da un lato, responsabilità concreta e quotidiana da parte di chi governa i rischi; dall’altro lato, impone, quando accade l’irreparabile, prontezza e competenza nella tutela dei diritti. Per le famiglie significa parte civile e risarcimenti completi; per gli indagati significa difesa tecnica e verifica rigorosa dei fatti. In definitiva, la differenza, oggi più che mai, la fa un’organizzazione seria, documentata e viva.


Il supporto dello Studio Soardi per i Reati in materia di sicurezza sul lavoro

Lo Studio Soardi dell'Avvocato Penalista Stefano Soardi assiste con continuità:

    • Vittime e famiglie: costituzione di parte civile, quantificazione di tutte le voci di danno, gestione INAIL e assicurazioni, richiesta di provvisionali.

    • Indagati e imputati: strategia difensiva, indagini difensive, perizie su DVR, macchine e organizzazione, verifica di deleghe e vigilanza, gestione dei profili 231.

Contattaci per una valutazione riservata: analizziamo subito gli atti, pianifichiamo la strategia e ti affianchiamo in ogni fase, con rigore e umanità.


Servizi OFFERTI Dallo Studio Soardi

DIRITTO PENALE

Visualizza attività